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Sentenza 15 dicembre 2023
Sentenza 15 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/12/2023, n. 49943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49943 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: D'UR NN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale PA DI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO D'UR NN, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 01/12/2022 della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza in data 24/05/2022 del Tribunale di Avellino, che lo aveva condannato per il reato di truffa continuata. Deduce: 1. Nullità della sentenza per mancanza della motivazione. Con il primo motivo d'impugnazione la ricorrente sostiene che la Corte di appello, operando un rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, ha omesso di motivare su punti nevralgici della decisione, mancando la ricostruzione logica della vicenda fattuale sottoposta a giudizio. 2. Violazione di legge in relazione all'art. 640 cod. pen., per la mancanza degli elementi costitutivi del reato di truffa. Penale Sent. Sez. 2 Num. 49943 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 25/10/2023 Secondo la ricorrente nel caso in esame non può ritenersi configurata la truffa, mancando il requisito dell'ingiusto profitto, che non può essere identificato con i versamenti effettuati da Lo UE PP, in quanto totalmente estraneo ai fatti, non avente rapporti negoziali. Vengono illustrati gli elementi conducenti nel senso dell'insussistenza del requisito dell'ingiusto profitto. 3. "Mancanza di valida condizione di procedibilità per assenza di querela da parte della persona offesa dal reato. Ricorso ex art. 606 lettera B) c.p.p.". Dalla precedente argomentazione, secondo cui la persona offesa sarebbe Lo UE PP, la ricorrente sostiene l'insussistenza della querela e il difetto di procedibilità, visto che manca una querela esposta dal menzionato Lo UE. 4. "Mancanza dell'elemento soggettivo del reato. Illegittima applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 66 n. 11 c.p.. Manifesta illogicità della motivazione. Violazione art. 111 Cost.. Ricorso ex art. 606 lett. e) c.p.p.". Con l'ultimo motivo d'impugnazione il ricorrente sostiene che il Tribunale, prima, e la Corte di appello per relationem, dopo, hanno inventato l'esistenza di nuovi clienti e dell'inganno in danno della società FLB Group. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché è manifestamente infondato e perché meramente reiterativo dell'atto di appello. 1. La manifesta infondatezza attiene alla denuncia del vizio di omessa motivazione, smentito dalla presenza di una motivazione che dà conto delle ragioni della decisione, in risposta a tutti i motivi dedotti con l'appello. Peraltro, va rimarcato che la doglianza relativa alla motivazione per relationem contrasta con quanto chiarito dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ha spiegato che, seppur l'articolo 6 § 1 della Convenzione obbliga i giudici a motivare le loro decisioni, tale obbligo non può essere inteso nel senso di esigere una risposta dettagliata a ciascun argomento (VA de Hurk c. Paesi Bassi, 19 aprile 1994, § 61), così che, rigettando un ricorso, il giudice di appello può, in linea di principio, limitarsi a fare propri i motivi della decisione impugnata (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, NO Di IL c. Italia, 20 ottobre 2015; RU JA c. Spagna, 9 dicembre 1994). Si deve considerare, dunque, che il giudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento eventualmente acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente. Da ciò discende che la censura di non aver preso in esame tutti i singoli elementi risultanti in atti, costituisce una censura del merito della decisione, in 2 quanto tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione delle emergenze processuali, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni Elementi rispetto ad altri. 2. Nel resto il ricorso costituisce la pedissequa riproduzione dell'impugnazione di merito che, dopo essere stato presentata alla corte di appello viene presentata -identica- davanti alla Corte di cassazione, senza il benché minimo confronto con la sentenza della Corte di appello. A fronte di tale evenienza va ribadito che «In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni ch contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti», (Sez. 6 - , Sentenza n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); ovvero che «È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso», (Sez. 2 - , Sentenza n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01). 4. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale PA DI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO D'UR NN, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 01/12/2022 della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza in data 24/05/2022 del Tribunale di Avellino, che lo aveva condannato per il reato di truffa continuata. Deduce: 1. Nullità della sentenza per mancanza della motivazione. Con il primo motivo d'impugnazione la ricorrente sostiene che la Corte di appello, operando un rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, ha omesso di motivare su punti nevralgici della decisione, mancando la ricostruzione logica della vicenda fattuale sottoposta a giudizio. 2. Violazione di legge in relazione all'art. 640 cod. pen., per la mancanza degli elementi costitutivi del reato di truffa. Penale Sent. Sez. 2 Num. 49943 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 25/10/2023 Secondo la ricorrente nel caso in esame non può ritenersi configurata la truffa, mancando il requisito dell'ingiusto profitto, che non può essere identificato con i versamenti effettuati da Lo UE PP, in quanto totalmente estraneo ai fatti, non avente rapporti negoziali. Vengono illustrati gli elementi conducenti nel senso dell'insussistenza del requisito dell'ingiusto profitto. 3. "Mancanza di valida condizione di procedibilità per assenza di querela da parte della persona offesa dal reato. Ricorso ex art. 606 lettera B) c.p.p.". Dalla precedente argomentazione, secondo cui la persona offesa sarebbe Lo UE PP, la ricorrente sostiene l'insussistenza della querela e il difetto di procedibilità, visto che manca una querela esposta dal menzionato Lo UE. 4. "Mancanza dell'elemento soggettivo del reato. Illegittima applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 66 n. 11 c.p.. Manifesta illogicità della motivazione. Violazione art. 111 Cost.. Ricorso ex art. 606 lett. e) c.p.p.". Con l'ultimo motivo d'impugnazione il ricorrente sostiene che il Tribunale, prima, e la Corte di appello per relationem, dopo, hanno inventato l'esistenza di nuovi clienti e dell'inganno in danno della società FLB Group. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché è manifestamente infondato e perché meramente reiterativo dell'atto di appello. 1. La manifesta infondatezza attiene alla denuncia del vizio di omessa motivazione, smentito dalla presenza di una motivazione che dà conto delle ragioni della decisione, in risposta a tutti i motivi dedotti con l'appello. Peraltro, va rimarcato che la doglianza relativa alla motivazione per relationem contrasta con quanto chiarito dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ha spiegato che, seppur l'articolo 6 § 1 della Convenzione obbliga i giudici a motivare le loro decisioni, tale obbligo non può essere inteso nel senso di esigere una risposta dettagliata a ciascun argomento (VA de Hurk c. Paesi Bassi, 19 aprile 1994, § 61), così che, rigettando un ricorso, il giudice di appello può, in linea di principio, limitarsi a fare propri i motivi della decisione impugnata (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, NO Di IL c. Italia, 20 ottobre 2015; RU JA c. Spagna, 9 dicembre 1994). Si deve considerare, dunque, che il giudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento eventualmente acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente. Da ciò discende che la censura di non aver preso in esame tutti i singoli elementi risultanti in atti, costituisce una censura del merito della decisione, in 2 quanto tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione delle emergenze processuali, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni Elementi rispetto ad altri. 2. Nel resto il ricorso costituisce la pedissequa riproduzione dell'impugnazione di merito che, dopo essere stato presentata alla corte di appello viene presentata -identica- davanti alla Corte di cassazione, senza il benché minimo confronto con la sentenza della Corte di appello. A fronte di tale evenienza va ribadito che «In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni ch contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti», (Sez. 6 - , Sentenza n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); ovvero che «È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso», (Sez. 2 - , Sentenza n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01). 4. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2023 Il Consigliere estensore