Sentenza 1 marzo 2016
Massime • 1
In tema di rimessione del processo, la grave situazione locale che giustifica l'applicazione dell'istituto deve necessariamente essere rappresentata da fenomeni esterni alla dialettica processuale, a tutela del principio della precostituzione per legge del giudice naturale, in linea con quanto affermato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in relazione agli artt. 6, par. 1, e 13 della Convenzione EDU. (In motivazione, la S.C. ha disatteso la richiesta difensiva di rinvio pregiudiziale per l'interpretazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale sancito dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dovendo al riguardo farsi riferimento - come chiarito dalla Corte di giustizia - ai principi elaborati dalla Corte EDU in relazione ai predetti artt. 6 e 13 della Convenzione, sul cui contenuto si basa l'art. 47 della Carta).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/03/2016, n. 17170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17170 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2016 |
Testo completo
17 1 7 0 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA Composta da Sent. n. sez.294 AN Ippolito - Presidente - Angelo Costanzo CC 01/03/2016- Anna Criscuolo R.G.N. 4521/2016 Ersilia Calvanese Gaetano De Amicis - Relatore - ha pronunciato la seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da OL SC, n. il 03/01/1943 avverso il provvedimento n. 2440/2015 della CORTE di APPELLO di GENOVA, del 21/01/2016 sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;
sentite le conclusioni del P.G., in persona del Sostituto Procuratore Generale GIOVANNI DI LEO, che ha concluso per la inammissibilità della richiesta;
sentito il difensore, Avv. MARCELLO MELANDRI, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi della richiesta. RITENUTO IN FATTO 1. AN CI, imputato dinanzi alla Corte d'appello di Genova per il delitto di cui all'art. 372 cod. pen., ha formulato, ex art. 46 cod. proc. pen., istanza di rimessione del processo penale n. 2440/2015 C.A., pendente in sede di rinvio dinanzi alla Seconda Sezione penale della Corte d'appello di Genova a seguito dell'annullamento disposto dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 1668 del 6 novembre 2014, chiedendo di valutare se ricorrano i presupposti di imparzialità dell'organo giudicante, al fine di scegliere se rinunziare o meno alla già intervenuta causa di estinzione del reato per prescrizione.
2. Al riguardo egli ha dedotto, in particolare, le seguenti ragioni giustificative: a) la violazione del diritto al contradditorio, lamentata sia in occasione del primo che del secondo giudizio di merito, quando, rispettivamente, furono ammessi tutti i testi del P.M. e solo quelli della difesa comuni al P.M., e con due ordinanze successive alla discussione finale furono acquisiti, nonostante l'opposizione della difesa, elementi di prova formati senza contraddittorio nelle indagini preliminari del procedimento presupposto (cd. "G8-Diaz"), ritenuti poi rilevanti ai fini del giudizio sulla responsabilità; - cheb) il parallelismo fra i passi della sentenza di appello annullata insinuavano, in palese contrasto con gli atti processuali, il coinvolgimento dei difensori nei fatti di causa ed i gravissimi fatti denunziati da uno di quei - difensori il 18 dicembre 2006 in un esposto disciplinare (il difensore del MO, inziale coimputato, rinunziò, nel giugno 2007, per protesta al mandato conferitogli nel processo "G8-Diaz", ma di tanto la sentenza d'appello del 16 dicembre 2013 non ha tenuto conto, giungendo ad insinuare arbitrariamente un suo coinvolgimento nei fatti di causa, addirittura dopo che la Corte di Cassazione aveva escluso, perché il fatto non sussiste, qualsiasi concorso del MO, ossia dell'imputato assistito da quel difensore); c) l'estensore della sentenza d'appello cassata redasse, in altro processo, la motivazione della sentenza della Corte d'appello di Genova del 9 gennaio 2014, che aveva escluso la parte civile un ente pubblico - rappresentata proprio da - quel difensore (decisione, questa, anch'essa poi cassata con rinvio alla sede civile dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 12608 del 18 febbraio 2015, poichè l'ipotizzata tardività della costituzione di parte civile non avrebbe potuto essere du rilevata d'ufficio dalla Corte d'appello, ma avrebbe dovuto eccepirsi solo in primo grado e da parte dell'imputato); d) il Presidente della prima Sezione della Corte d'appello che emise la su citata sentenza del 9 gennaio 2014 aveva redatto, inoltre, la motivazione di altra sentenza della medesima Corte d'appello (Sezione II), che il 18 maggio 2010, ribaltando la pronuncia di primo grado, aveva condannato De GE e MO per concorso nella falsa testimonianza contestata all'istante nel presente procedimento (decisione poi annullata senza rinvio dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 20656 del 22 novembre 2011). Errori, quelli ora indicati, che si ritengono tutti accomunati da grossolanità e da un uso improprio del potere d'ufficio, e che sembrano sintomatici della non imparzialità dell'organo giudicante, ascrivibile alla grave situazione locale determinatasi ex art. 45 cod. proc. pen., anche a seguito della propalazione a mezzo stampa nel giugno 2006, durante il processo cd. "G8-Diaz" tenutosi dinanzi al Tribunale di Genova della notizia della pendenza dell'odierno - procedimento, a carico dell'istante, del MO e del Di GE. Peraltro, a seguito della lettura della pronunzia assolutoria dei vertici della Polizia nel processo presupposto, il 13 novembre 2008, il Tribunale fu oltraggiato con l'urlo reiterato "vergogna", senza che alcuno sia intervenuto, tanto che i Giudici del Tribunale dovettero giustificarsi pubblicamente e finirono sotto vigilanza. Si deduce, inoltre, che a seguito della sentenza di annullamento con rinvio della Cassazione del 6 novembre 2014, la stampa locale ha pubblicato: a) una pubblica intervista sul "G8", in data giugno 2015, rilasciata dal rappresentante del P.M. nei giudizi di merito e nell'attuale processo, nell'ambito di un simposio organizzato a Genova dal giornale "Repubblica", con aspre critiche alla Polizia di Stato, cui hanno fatto seguito repliche del capo della Polizia, del Ministro della Giustizia e del C.S.M., in un contesto in cui la seconda Sezione della Corte d'appello di Genova - la stessa che oggi, sia pure in diversa composizione, è Giudice del rinvio nel processo contro l'istante ha il compito di valutare - l'operato dei suoi colleghi d'ufficio, nonostante l'intervenuta assoluzione del De GE per l'insussistenza della falsa testimonianza, e non solo del concorso in tale ipotesi di reato;
b) un'intervista al giornalista Mark Cowell sulle edizioni, nazionale e genovese, di "Repubblica” del 14 gennaio 2016, intitolata "Allarme fascismo a Genova", in cui si fa riferimento ad una dimostrazione fascista che potrebbe tenersi a Genova, con potenziali disordini pubblici, dopo che il Governo ha presentato una proposta di conciliazione amichevole a 31 vittime della caserma di lue 2 Genova-Bolzaneto, con un appello al Primo Ministro italiano affinchè adotti misure di prevenzione di tali pericoli. condizionata daSi lamenta, in definitiva, una situazione locale un'attenzione mediatica che ha determinato la mancanza di imparzialità dell'organo giudicante, e che, data la negazione del contraddittorio, già verificatasi in appello e rilevata nella sentenza di annullamento, appare più grave rispetto a quella che ha costituito l'oggetto della prima istanza di rimessione avanzata il 24 novembre 2008. Si pone in evidenza, infine, il contrasto fra una eventuale interpretazione riduttiva dell'art. 45 cod. proc. pen. ed i principii sanciti dagli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, quali disposizioni corrispondenti, ai sensi dell'art. 52, par. 3, della Carta, a quelle previste dall'art. 6 CEDU, con la conseguente istanza alla Corte di cassazione di voler formulare, in caso di dubbio interpretativo riguardo alle su citate disposizioni, il rinvio pregiudiziale della relativa questione alla Corte di giustizia U.E. ex art. 267, par. 3, T.F.U.E.. 3. Ad integrazione della richiesta di rimessione i difensori del CI, Avv. Maurizio Mascia e Avv. Marcello Melandri, hanno prodotto, con memoria depositata il 23 febbraio 2016, ulteriore documentazione a sostegno dell'istanza, insistendo, in particolare, sulla richiesta di rinvio pregiudiziale circa l'interpretazione dell'art. 47, parr. 1 e 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in merito ai requisiti di effettività del ricorso e di imparzialità del giudizio, sul duplice rilievo: a) che la sentenza della Corte di cassazione n. 1668/2014 ha annullato con rinvio la su citata sentenza del 16 dicembre 2013 della Corte d'appello di Genova per violazione del diritto di difesa ed al contraddittorio;
b) che ai fini della fase rescissoria il rinvio è stato disposto davanti ad una Sezione della Corte d'appello (la II) diversa da quella (la I) che aveva violato, nel giudizio di secondo grado, il diritto garantito dall'art. 47, par. 2, della Carta di Nizza, ma che è la stessa, benchè in diversa composizione, ad avere già ritenuto sussistente, nel processo a carico del MO e del De GE, il profilo più grave (la cd. "vicenda Sgalla") del reato di falsa testimonianza ascritto anche all'istante (sentenza del 18 maggio 17 giugno - 2010, poi annullata senza rinvio dalla Corte di cassazione, perchè il fatto non sussiste, con la sentenza n. 20656 del 22 novembre 2011). ли 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La richiesta di rimessione del processo è inammissibile per manifesta infondatezza.
2. L'istituto della rimessione, come è noto, ha carattere eccezionale, implicando una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e, come tale, comporta la necessità di un'interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la "translatio iudicii", con la conseguenza che, da un lato, per "grave situazione locale" deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo, dall'altro lato, i "motivi di legittimo sospetto" possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e quale diretta conseguenza di essa (Sez. 3, n. 23962 del 12/05/2015, Bacci ed altri, Rv. 263952; Sez. 6, n. 11499 del 21/10/2013, dep. 10/03/2014, Guerra e altro, Rv. 260888). Nel ritenere esente da dubbi di costituzionalità l'istituto della rimessione del processo, la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 50 del 27 aprile 1963, ha chiarito che la deroga alla competenza del precostituito giudice del locus commissi delicti trova giustificazione unicamente nel raffronto con i principii, di pari rilevanza costituzionale, dell'indipendenza e imparzialità dell'organo giudicante (artt. 101 e 104 Cost.) e della tutela del diritto di difesa (art. 24, secondo comma, Cost.). Concetti, questi, che il Giudice delle leggi ha ribadito e approfondito nelle successive pronunce (ad es., n. 109 del 1963; n. 56 del 1967; n. 117 del 1972; n. 460 del 1995; n. 353 del 1996), sottolineando che è giudice imparziale proprio il giudice precostituito per legge, senza che sia necessario introdurre alcuna deroga per conciliare i profili della imparzialità e della precostituzione, dovendo l'imparzialità essere perseguita (come è comprovato dalla riforma dell'art. 111 Cost. con la previsione del giudice "terzo e imparziale") proprio attraverso la precostituzione. La Corte costituzionale, inoltre, con l'ordinanza n. 168 del 5 aprile 2006, successiva alla modifica dell'art. 111 Cost., ha posto in luce il carattere ли 4 "eccezionale" dell'istituto rimessorio, quale presidio di garanzia della serenità e imparzialità del giudizio e, in ultima analisi, dello stesso valore del "giusto processo", sottolineando che i "turbamenti" nel luogo in cui esso si celebra, sia che attengano all'ordine pubblico processuale che alla serenità del giudice, possono essere ricondotti unicamente ad "elementi esterni" al processo. Elementi che, secondo la su citata giurisprudenza di legittimità, più che incidere direttamente sui valori di imparzialità e terzietà del giudice investito della cognizione della regiudicanda, debbono radicare un "sospetto di condizionamento riguardante non il singolo giudice, ma l'intero ufficio giudiziario". Posto che il connotato di "gravità" attiene alla "situazione", questa deve risolversi, inoltre, in un fatto eccezionale, anomalo e di consistenza talmente rilevante da minare, in relazione al "carattere locale" della stessa situazione ambientale, l'imparzialità dell'ufficio giudiziario per effetto di contesti extra- giudiziari, ossia esterni alle realtà processuali in corso di svolgimento. La rimessione del processo, a seguito della legge 7 novembre 2002, n. 248, prevede che tali situazioni locali si manifestino lungo una triplice, alternativa o concorrente, linea pregiudicante: pregiudizio per la libera determinazione delle persone partecipanti al processo;
pregiudizio per la sicurezza o la pubblica incolumità; ragioni di legittimo sospetto di parzialità del giudice. Sotto quest'ultimo profilo, grave deve essere non il legittimo sospetto, ma la situazione locale che ne è causa prossima, e, a loro volta, le ragioni di sospetto sono configurabili soltanto in presenza di tale grave situazione locale e quali sue conseguenze in rapporto di diretta incidenza causale (Sez. U, n. 13687 del 28/01/2003, Berlusconi e altri, Rv. 223639; in motivazione, v. Sez. 6, n. 22113 del 06/05/2013, Berlusconi e altri, Rv. 255375). La grave situazione locale che determina la rimessione per un motivo di legittimo sospetto è, dunque, necessariamente rappresentata da fenomeni esterni alla dialettica processuale con caratteri idonei a porre in concreto, e non virtuale, pericolo la libertà di giudizio dell'organo decidente, i cui contegni e provvedimenti in tanto possono rilevare ai fini della rimessione, in quanto dipendano direttamente dalla gravità della predetta situazione locale e finiscano per assumere valore significativo di una mancanza di imparzialità dell'intero ufficio giudiziario (v., in motivazione, Sez. 6, n. 22113 del 06/05/2013, cit.). Se, come più volte affermato da questa Corte, la richiesta di rimessione deve fondarsi su evenienze gravi e tali da indurre il timore che, a causa di una peculiare situazione ambientale, l'imparzialità dei giudici possa essere incisa e menomata, esponendo a rischio il corretto esplicarsi della funzione ли 5 giurisdizionale, è evidente che l'eventuale rimessione non può essere giustificata da "mere congetture, supposizioni o illazioni ovvero da vaghi timori soggettivi dell'imputato" (Sez. U, n. 13687 del 28/01/2003, dep. 26/03/2003 Berlusconi e altri, Rv. 223638; Sez. 5, n. 22275 del 27/04/2011, Lavarra, Rv. 250575; Sez. 5, n. 41694 del 15/07/2011, Holzeisen, Rv. 251110), né possono costituire turbativa influente sul processo le campagne di stampa, locali o nazionali, ovvero libere manifestazioni di piazza (Sez. 3, n. 45310 del 07/10/2009, Picardi ed altri, Rv. 245215; Sez. 6, n. 11499 del 21/10/2013, dep. 10/03/2014, Guerra e altro, Rv. 260889).
3. Ciò posto, è agevole rilevare come gli episodi indicati nella richiesta siano per lo più di diretta emanazione processuale e siano illogicamente raffigurati, nel loro complesso, quali aspetti sintomatici di una grave situazione locale condizionata da un'attenzione mediatica che ha determinato la mancanza di imparzialità dell'organo giudicante, quando invece sarebbe stato necessario dimostrare il contrario, ossia che i su indicati episodi o comportamenti fossero il prodotto causalmente ricollegabile alla riconoscibile presenza di una grave e ineliminabile situazione locale. Di tale situazione e dell'attualità della sua presenza, tuttavia, non è offerto alcun reale indice, né è dato rinvenirne traccia alcuna nella documentazione allegata alla richiesta di rimessione. La sottrazione del processo al iudex suspectus non nasce da un mero dubbio di parzialità, perché questo non è una condizione produttiva di un contesto ambientale pregiudicante, con le sue necessarie caratteristiche di gravità ed attualità, ma è e deve esserne solo un effetto tangibile, con la duplice conseguenza: a) che non è consentito capovolgere la fattispecie tipizzata dal legislatore, trasfigurando le ragioni di sospetto del richiedente la rimessione, in sè considerate, come cause esponenziali della grave situazione ambientale;
b) che, diversamente da quanto prospettato nella richiesta, la grave situazione territoriale perturbatrice la cui incidenza, come si è visto, deve - necessariamente assumere connotazioni esterne al processo non può - identificarsi con un vago contesto ambientale massmediatico involgente l'ufficio giudiziario interessato dalla eventuale translatio iudicii, poiché il sospetto di parzialità, ovvero di mancanza di serenità da parte del giudice, diviene "legittimo", cioè giustificato, soltanto se discende da una dimostrata situazione di fatto suscettibile di determinare un reale rischio per l'indipendenza di giudizio e la terzietà dell'organo giudicante, non certo da errori procedurali o di giudizio del du 6 tipo di quelli indicati nella richiesta, che nel nostro ordinamento trovano la loro naturale soluzione dinanzi alla competente sede processuale, individuata con l'attivazione degli ordinari meccanismi di impugnazione degli atti che si ritengono inficiati da tali vizi. L'eccezionalità dell'istituto della rimessione, come si è già rilevato, non consente di ritenere sufficiente l'accenno alla eventuale probabilità di un turbamento della libertà valutativa e decisoria del giudice, fondata sul reiterato riferimento al fatto che il giudizio di rinvio si celebra dinanzi alla stessa Sezione della Corte d'appello che ha già ritenuto sussistente, nel diverso processo celebrato a carico del MO e del De GE, il profilo più grave (la cd. "vicenda Sgalla") del reato di falsa testimonianza ascritto anche all'istante. Siffatta asserzione, per vero, non si colloca al di là della generica prospettazione, causalmente irrilevante, di timori o sospetti personali del richiedente, non sostenuti dall'indicazione di fatti oggettivi e muniti di intrinseca capacità dimostrativa, laddove nella stessa richiesta di rimessione si riconosce che la su indicata Sezione giudica in una diversa composizione, ponendosi altresì in evidenza, nella motivazione del provvedimento di sospensione del processo assunto dalla Corte d'appello di Genova in data 21 gennaio 2016, il fatto che i Magistrati che la compongono "neppure hanno conosciuto dei precedenti procedimenti in qualche modo facenti capo al cosiddetto "G8" ". L'art. 45 cod. proc. pen., infatti, richiede la presenza di uno stretto e diretto collegamento causale tra le su indicate situazioni territoriali, estranee alla dinamica del procedimento, e il pregiudizio lamentato quale fonte di inquinamento processuale, la cui oggettiva riconoscibilità, in quanto tale, si colloca nella fattispecie rimessoria come un necessario post factum rispetto all'emergere di una "grave" situazione locale. -Seguendo lo schema normativo, dunque, è solo la presenza nel caso in esame non dimostrata - di una grave situazione inquinante, radicata nel territorio al di fuori del quadro processuale, a proiettare gli effetti della propria influenza perturbatrice all'interno del processo. Deve inoltre ribadirsi, alla luce di una costante linea interpretativa tracciata da questa Corte, che gli atti e i comportamenti tenuti dal P.M. possono assumere rilevanza ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen. solo quando abbiano pregiudicato la libera determinazione delle persone che vi partecipano, ovvero quando abbiano dato origine a motivi di legittimo sospetto sulla imparzialità dell'ufficio giudicante presso il quale si svolge il processo oggetto della richiesta di rimessione (Sez. 6, ли n. 22113 del 06/05/2013, Berlusconi e altri, Rv. 255376; Sez. 6, n. 35779 del 05/06/2007, Rienzi e altri, Rv. 238154). Evenienze, queste ultime, della cui riconoscibile percezione esterna anche alla stregua della documentazione allegata alla richiesta in merito alle conseguenze del pubblico dibattito provocato da un'intervista sul "G8" rilasciata da un Magistrato del P.M. in data 8 giugno 2015 - non è dato ravvisare alcun elemento dimostrativo, nè alcun concreto indice sintomatico. Analoghe considerazioni devono svolgersi riguardo al contenuto dell'altra intervista al su citato giornalista straniero, apparsa sulle edizioni, nazionale e genovese, del quotidiano "Repubblica" del 14 gennaio 2016, intitolata "Allarme fascismo a Genova", in cui si fa riferimento a situazioni future e a fatti non ancora accaduti, il cui specifico rilievo nel caso in esame non può sotto alcun profilo essere attualmente dimostrato.
4. Esaminando ora la questione attinente alla richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia U.E., è agevole rilevare come, all'interno della stessa prospettiva ermeneutica tracciata da questa Suprema Corte, ben si collochi il portato dell'elaborazione giurisprudenziale della Corte europea dei diritti dell'uomo, che in tema di garanzie di imparzialità del giudice ha enunciato, in termini del tutto analoghi, il principio secondo cui "i timori sulla mancanza di indipendenza e di imparzialità dei giudici nazionali che si basano unicamente sul contenuto delle decisioni giudiziarie pronunciate contro un ricorrente o sulle semplici circostanze che un giudice interno abbia commesso errori di fatto o di diritto e che la sua decisione sia stata annullata da una istanza superiore non possono essere considerati obiettivamente giustificati" (Corte EDU, 08/12/2009, Previti c. Italia, § 258). Ai sensi dell'art. 6, par. 1, CEDU, infatti, l'equo processo deve svolgersi dinanzi ad un "tribunale costituito per legge", espressione che riflette un principio basilare dello Stato di diritto, la cui concreta applicazione riguarda non solo la base legale dell'esistenza stessa del tribunale, ma anche il profilo della sua composizione in ogni singola causa (Corte EDU, 08/12/2009, cit., § 213). Il tribunale, dunque, proprio per garantire l'obiettività e la trasparenza delle sue decisioni, deve essere conforme alle specifiche regole ad esso applicabili ed alle disposizioni in materia di costituzione delle sue formazioni giudiziarie (Corte EDU, 05/10/2010, Dmd Group a.s. c. Repubblica Slovacca, §§ 58-59), come è avvenuto nel caso in esame con riferimento alle su indicate modalità di composizione dell'organo giudiziario precostituito per la decisione del processo. ли 8 L'art. 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, inoltre, garantisce l'esistenza nel diritto interno di un ricorso che permetta all'interessato di far valere le garanzie convenzionali, stabilendo che lo stesso deve essere "effettivo", ossia connotato dai requisiti di accessibilità e adeguatezza che lo rendano praticamente efficace: rilevano, a tal fine, le garanzie procedurali minime del contraddittorio, della trasparenza e pubblicità degli atti, della certezza dei termini e durata ragionevole, della rappresentanza legale ed assistenza tecnica, nonché dell'adeguato accertamento dei fatti contestati, ossia di profili all'evidenza tutelati attraverso i fisiologici meccanismi processuali nel caso in esame impiegati, e che l'istante, per vero, nemmeno contesta ponendone in relazione le possibili implicazioni con lo specifico oggetto della sua richiesta. L'effettività di un ricorso ai sensi dell'art. 13 non dipende, ovviamente, dalla certezza o dalla probabilità di un esito favorevole per il ricorrente (Corte EDU, GC, 16/02/2000, Amann c. Svizzera, §§ 88-89; Corte EDU, 25/03/1993, Costello Roberts c. Regno Unito, § 40), poiché "l'istanza nazionale" evocata dalla disposizione convenzionale deve offrire garanzie di indipendenza e di decisione imparziale di "doglianze sostenibili" nei termini sopra enunciati, disponendo pertanto di un potere di esame obiettivo del ricorso alla luce del sistema convenzionale o delle corrispondenti norme di diritto interno. Analoghe considerazioni devono svolgersi in relazione alle pertinenti previsioni del diritto euro-unitario, e in particolare al principio di effettività della tutela giurisdizionale quale principio generale del diritto dell'Unione, che è attualmente sancito dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali, per come richiamata nell'art. 6, par. 1, TUE con "lo stesso valore giuridico dei trattati" (Corte giustizia, 22/12/2010, DEB, §§ 30-31; Corte giustizia, 01/03/2011, Chartry, § 25; Corte giustizia, 28/07/2011, Samba Diouf, § 49). L'art. 47, che sancisce il diritto a un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale, prevede, nel suo primo paragrafo, che "ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo". Nel secondo paragrafo, inoltre, la su citata disposizione afferma che "ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare". ли 0 Dalle Spiegazioni relative all'art. 47 si evince che il primo comma di tale disposizione si basa sull'art. 13 CEDU e che il secondo comma corrisponde all'art. 6, par. 1, CEDU, così garantendo, anche nell'ordinamento dell'Unione, il medesimo contenuto della tutela prevista a livello convenzionale, con il logico corollario che unicamente a tali disposizioni normative occorre fare riferimento (Corte giustizia, 08/12/2011, Chalkor/Commissione, § 51), alla luce dei su indicati criteri interpretativi delineati nella giurisprudenza della Corte EDU. In tal senso, infatti, si è orientata la Corte di giustizia (Grande Sezione, 06/11/ 2012, Europese Gemeenschap c. Otis NV ed altri), la quale ha non solo precisato (§ 48) che "il principio della tutela giurisdizionale effettiva enunciato nel suddetto articolo 47 è costituito da diversi elementi, ovvero dai diritti della difesa, dal principio della parità delle armi, dal diritto di ricorso ad un giudice nonché dalla facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare", ma ha altresì aggiunto (§ 49), per quanto attiene, in particolare, al diritto di ricorso ad un giudice, che "occorre precisare che, per poter decidere di una contestazione vertente su diritti e obblighi tratti dall'ordinamento dell'Unione in conformità con l'articolo 47 della Carta, il «giudice» deve essere competente ad esaminare tutte le questioni di fatto e di diritto pertinenti alla controversia di cui è investito". Nella medesima linea interpretativa tracciata sia da questa Suprema Corte che dalle Corti europee deve pertanto inquadrarsi la precisazione dell'elemento normativo della "precostituzione del giudice", così come chiaramente individuato nel testo dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali, il cui contenuto di garanzia esige che l'organo chiamato a giudicare sia istituito dalla legge preventivamente alla controversia, sulla base di criteri generali ed uniformi, anticipatamente fissati: strettamente connessa a tale principio, del resto, è la fondamentale garanzia del "giudice naturale", che impone, in quanto tale, la predeterminazione del giudice cui è demandata la trattazione della causa. Ne discende che il principio affermato dalla nostra Costituzione presenta connotati identici rispetto a quelli presi in considerazione sia nella dimensione convenzionale che in quella euro-unitaria, implicando il requisito della costituzione per legge che l'individuazione dell'organo giudicante non sia lasciata al potere esecutivo, né alla stessa attività di auto-organizzazione del potere giudiziario, ma sia oggettivamente predeterminata dalla legge. Proprio in attuazione di tale principio si pone la regola processuale fisiologicamente applicata nel caso di specie, dettata nel nostro ordinamento dalla disposizione di cui all'art. 623, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che si fa carico di individuare, con criteri predeterminati, il giudice competente per il nuovo ли 10 giudizio una volta che la Corte di cassazione abbia disposto l'annullamento con rinvio, stabilendo, in particolare, che il giudice di rinvio sia un giudice diverso da quello che ha emesso il provvedimento impugnato e che, se l'organo è collegiale, il rinvio deve essere operato nei confronti di un'altra sezione della stessa Corte o dello stesso Tribunale, o, in mancanza, nei confronti della Corte o del Tribunale più vicini. V'è, dunque, nella su richiamata elaborazione giurisprudenziale delle Corti, sia europee che nazionali, piena coincidenza di valutazioni con specifico riguardo sia ai profili attinenti alle modalità di costituzione del giudice - individuati, come si è visto, attraverso l'origine legale dell'organo, il suo carattere permanente e indipendente, l'obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contradditoria del modello procedimentale e l'applicazione in esso di regole giuridiche - sia per quel che attiene alla tipologia e al contenuto delle garanzie contro eventuali pressioni esterne, sì da poter escludere ogni legittimo dubbio sulla sua imparzialità. Alla luce delle su esposte considerazioni, pertanto, deve escludersi la sussistenza dei presupposti per la proposizione del rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di giustizia ex art. 267, par. 1, T.F.U.E.. 5. Conclusivamente, la su indicata richiesta deve essere dichiarata inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro duemila.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1° marzo 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente AN Ippolito Gaetano De Amicis DEPOSITATO IN CANCELLERIA 26 APR 2016 HIL IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO GREMA DIO CAS Piera Esposito T O H S