Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/03/2016, n. 17170
CASS
Sentenza 1 marzo 2016

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In tema di rimessione del processo, la grave situazione locale che giustifica l'applicazione dell'istituto deve necessariamente essere rappresentata da fenomeni esterni alla dialettica processuale, a tutela del principio della precostituzione per legge del giudice naturale, in linea con quanto affermato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in relazione agli artt. 6, par. 1, e 13 della Convenzione EDU. (In motivazione, la S.C. ha disatteso la richiesta difensiva di rinvio pregiudiziale per l'interpretazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale sancito dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dovendo al riguardo farsi riferimento - come chiarito dalla Corte di giustizia - ai principi elaborati dalla Corte EDU in relazione ai predetti artt. 6 e 13 della Convenzione, sul cui contenuto si basa l'art. 47 della Carta).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/03/2016, n. 17170
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17170
    Data del deposito : 1 marzo 2016

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