Sentenza 14 febbraio 2000
Massime • 1
La violazione amministrativa prevista dagli artt. 1,5 e 8 legge 13 novembre 1960 n. 1407, concernente la commercializzazione come olio d'oliva di una miscela di oli diversi, concorre con il reato di cui all'art. 516 cod. pen., relativo alla vendita come genuine di sostanze che non lo sono, essendo diversi gli interessi presidiati dalle norme in esame, giacché l'illecito penale è inteso a tutelare il leale esercizio del commercio, mentre l'illecito amministrativo è posto a tutela della salute pubblica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/02/2000, n. 7318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7318 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dr. Umberto PAPADIA Presidente del 14/02/2000
Dr. Aldo GRASSI Consigliere SENTENZA
Dr. Saverio Felice MANNINO Consigliere N. 597
Dr. Carlo Maria GRILLO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dr. Aldo FIALE Consigliere N. 28486/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
OD QU RI SI, nata il [...] a [...], avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro 23 aprile 1999 n.822, con la quale, a conferma della sentenza del RE di Lamezia Terme 22 gennaio 1998 n.45 da lui appellata, è stata dichiarata colpevole a) del reato p. e p. dagli artt.81 cpv. c.p. e 8 c.1 in relazione agli artt.1 e 5 L. 13 novembre 1960 n.1407;
b) del reato p. p. dagli artt.81 cpv. e 516 c.p.;
c) del reato p. e p. dagli artt.81 cpv. c.p. e 8 c.1 in relazione agli artt.1 e 5 L. 13 novembre 1960 n.1407;
d) del reato p. e p. dall'art.516 c.p., fatti avvenuti in Lamezia Terme il 23 agosto 1995, e condannato con le attenuanti generiche e quella della lieve entità del fatto e con la continuazione ed i benefici di legge, alla pena di tre mesi di reclusione e L. 25 milioni di multa.
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dr. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dr. Vittorio MELONI, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio limitatamente ai capi a) e c) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
il rigetto nel resto.
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro 23 aprile 1999 n.822, con la quale, a conferma della sentenza del RE di Lamezia Terme 22 gennaio 1998 n.45 da lui appellata, è stata dichiarata colpevole dei reati contestatile per avere, come legale rappresentante della ditta ODLI s.r.l., detenuto e posto in vendita olio di oliva e di sansa non regolamentare, AL NO propone ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. violazione del principio di specialità, perché gli addebiti mossi al ricorrente per effetto dell'art.15 c.p. devono essere inquadrati nella L. 13 novembre 1960 n.1407 e non nell'art.516 c.p., di cui abbraccia l'intera materia penalmente rilevante, presentando inoltre alcuni requisiti aggiuntivi di specificità, altrimenti si perviene ad una duplicazione dell'imputazione, intesa soltanto a salvare il fatto dalla prescrizione che travolge irrimediabilmente il reato contravvenzionale previsto dalla legge speciale;
inoltre, se si considera che il NO non è solo un intermediario commerciale, ma anche un produttore imbottigliatore, la modestissima quantità di olio giudicato non conforme rispetto all'intera produzione aziendale elimina ogni possibile movente economico di un'ipotizzabile frode, sicché il reato contravvenzionale previsto dall'art.8 L.1960 n.1947 resta l'unica qualificazione giuridica adeguata;
2. mancata e comunque erronea valutazione delle prove a discarico, perché il RE non ha tenuto conto del n.6 certificati di analisi di laboratorio, eseguite per conto dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, Ufficio di Cosenza, che, in contrasto con quella prodotta dall'accusa, attestavano la regolarità dei campioni di olio prelevati negli stessi giorni dalle stesse partite d'olio;
3. mancanza assoluta dell'elemento psicologico, perché dal verbale risulta che la campionatura è avvenuta nella fase della lavorazione e non in quella della vendita, per cui deve escludersi il dolo in quanto il NO era sempre in tempo a correggere gli effetti dell'eventuale errore;
4. violazione del principio dell'art.27 Cost. perché quello del ricorrente è un caso di responsabilità oggettiva, per fatto dei dipendenti, in contrasto col principio della personalità della responsabilità penale;
5. mancata declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato contravvenzionale suddetto. Si deve, in primo luogo, prendere atto che l'art.1 D.L.vo 30 dicembre 1999 n.507, emanato in base alla legge-delega 25 giugno 1999 n.205,
ha trasformato in illeciti amministrativi le violazioni della L. 13 novembre 1960 n.1407, per cui la sentenza impugnata dev'essere annullata senza rinvio perché i reati contestati ai capi a) e c) dell'imputazione non sono previsti come reato.
La pronuncia travolge il quinto motivo di ricorso, perché in applicazione dell'art.129 c.2 c.p.p. il proscioglimento prevale sulla prescrizione del reato, peraltro non ancora intervenuta in quanto il relativo termine, che decorre dal 23 agosto 1995, scade il 23 febbraio 2000.
Copia della sentenza dev'essere trasmessa all'autorità amministrativa competente ai sensi dell'art.4 D.L.vo 1999 n.507. Rimangono da affrontare le questioni dedotte con gli altri motivi d'impugnazione, a partire dall'eccezione opposta col primo. Infatti, l'art.9 L. 24 novembre 1981 n.689, compreso nel capo I^, concernente le sanzioni amministrative, Sez. Ia, riguardante i principi generali, regola l'applicazione del principio di specialità nel caso di concorso fra un reato e un illecito amministrativo, ed ha, quindi, portata generale, per cui si applica a tutte le ipotesi, anche successive, di depenalizzazione e, quindi, anche a quella disposta con la L. 25 giugno 1999 n.205 che nulla dispone sul punto. Nel merito l'eccezione è infondata.
Come ha rilevato la Corte di Catanzaro nel rigettare il corrispondente motivo d'appello, la violazione amministrativa prevista dagli artt. 1, 5 e 8 L. 13 novembre 1960 n.1407, concernente la commercializzazione come olio d'oliva di una miscela di oli diversi, concorre con il reato di vendita come genuine di sostanze che non lo sono, perché l'interesse tutelato dall'art.516 c.p.p. consiste nel leale esercizio e onosto svolgimento del commercio (Cass., Sez. III, 11 febbraio 1998 n. 1686, ric. Abbate), mentre la violazione ha un'oggettività giuridica diversa, concernente l'interesse alla salvaguardia della pubblica salute. Conforta questa soluzione la circostanza aggravante prevista dall'art.517 bis c.p., introdotto dall'art.5 D.L.vo 30 dicembre 1999 n.507 nel contesto della depenalizzazione, che aumenta la pena prevista dagli artt.515, 516 e 517 c.p. nell'ipotesi di alimenti o bevande protette, che garantisce una tutela specifica aggiuntiva rispetto a quella delle corrispondenti violazioni amministrative, delle quali presuppone il concorso.
Il primo motivo d'impugnazione è, dunque, infondato. Manifestamente infondati sono gli altri motivi, che ripropongono passivamente le questioni già decise dalla sentenza impugnata, che ha smentito in fatto tanto il secondo, precisando che i certificati delle analisi regolari riguardavano una partita diversa da quella cui si riferivano i campioni, quanto il quarto motivo, segnalando che l'imputato, e non altri, era preposto alla produzione e al confezionamento dell'olio.
Anche il terzo motivo è manifestamente infondato perché i prelievi hanno riguardato bottiglie e lattine etichettate e sigillate, che non erano perciò in corso di lavorazione, bensì pronte per essere vendute.
Segue all'annullamento parziale della sentenza impugnata il rinvio per la rideterminazione della pena.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio limitatamente alle imputazioni di cui ai capi a) e c) della rubrica perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e dispone che copia della sentenza si trasmetta all'Autorità amministrativa competente. Rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro per la determinazione della pena. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2000