Cass. civ., sez. I, sentenza 30/08/1999, n. 9111
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Sentenza 30 agosto 1999

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In ipotesi di impugnazione di nullità del lodo sotto il profilo previsto dal n. 4 del primo comma dell'art. 829 cod. proc. civ., il giudice, dopo avere accertato che la questione sia stata prospettata agli arbitri (e, quindi, non sia preclusa ai sensi dell'art. 817 cod. proc. civ.), deve prendere in esame la clausola compromissoria ed i quesiti ed, esclusivamente sulla base della loro rispettiva interpretazione, deve sia verificare l'ambito della clausola compromissoria, identificandone l'oggetto nella sua estensione e nei suoi limiti, sia stabilire se i quesiti rientrino in tale oggetto. A tale operazione ermeneutica, in quanto volta ad accertare il contenuto della clausola arbitrale e dei quesiti in relazione alla verifica della "potestas iudicandi" degli arbitri, resta del tutto estraneo l'esame dell'esistenza delle condizioni sostanziali per l'accoglimento delle domande formulate con i quesiti, ivi comprese le eventuali decadenze o la prescrizione dedotte dalle parti. Queste, infatti, riguardano il merito del giudizio arbitrale e devono essere decise secondo le regole di questo, che possono (a seconda della volontà espressa dalle parti nella clausola compromissoria) non essere quelle di diritto, ma quelle d'equità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 30/08/1999, n. 9111
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9111
    Data del deposito : 30 agosto 1999

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