Cass. pen., sez. I, sentenza 21/09/2000, n. 5173
CASS
Sentenza 21 settembre 2000

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È valida la prima notificazione all'imputato non detenuto che sia stata effettuata nel luogo di abituale esercizio dell'attività lavorativa mediante consegna dell'atto a un dipendente, atteso che l'art. 157 c.p.p. non fissa alcun ordine di precedenza tra i luoghi in cui detta notifica può essere eseguita e che il rapporto di lavoro implica la temporanea convivenza richiesta dalla norma, sicché in tale ipotesi, diversamente dal caso in cui la notifica avvenga mediante consegna al portiere o a chi ne fa le veci, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale e l'invio della raccomandata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 21/09/2000, n. 5173
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5173
    Data del deposito : 21 settembre 2000

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