Sentenza 21 settembre 2000
Massime • 1
È valida la prima notificazione all'imputato non detenuto che sia stata effettuata nel luogo di abituale esercizio dell'attività lavorativa mediante consegna dell'atto a un dipendente, atteso che l'art. 157 c.p.p. non fissa alcun ordine di precedenza tra i luoghi in cui detta notifica può essere eseguita e che il rapporto di lavoro implica la temporanea convivenza richiesta dalla norma, sicché in tale ipotesi, diversamente dal caso in cui la notifica avvenga mediante consegna al portiere o a chi ne fa le veci, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale e l'invio della raccomandata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/09/2000, n. 5173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5173 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO Presidente del 21/09/2000
1. Dott. BARDOVAGNI PAOLO Consigliere SENTENZA
2. Dott. MABELLINI ANNA Consigliere N.5173
3. Dott. DE NARDO GIUSEPPE Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIORDANO UMBERTO Consigliere N. 44757/1999
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RE IL n. il 04/08/1949
avverso decreto del 08/03/1999 G.I.P. PRETURA di LODI sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. DE NARDO GIUSEPPE lette le conclusioni del P.G. Dott. G. Turone che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
1. Letti gli atti del ricorso proposto da PE IL avverso il decreto penale di condanna in data 8 marzo 1999 del Gip della Pretura di Lodi che lo condanna alla pena di L. 300.000 di ammenda per la contravvenzione di cui all'art. 650 c.p., osserva:
assume il ricorrente di non aver potuto preparare opposizione al decreto di condanna non avendo avuto effettiva conoscenza del provvedimento notificatogli presso il suo studio professionale a mani di una impiegata dipendente e non già nel luogo di residenza;
lamenta, inoltre, il mancato accoglimento della sua richiesta di restituzione nel termine per proporre opposizione.
2. Il ricorso e deve essere dichiarato inammissibile per la sua manifesta infondatezza.
Invero, il decreto di condanna venne regolarmente notificato al PE ai sensi dell'art. 157, comma 1, c.p.p. secondo cui, nel caso di impossibilità della consegna personale di copia dell'atto, la notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa, mediante consegna a una persona che conviva anche temporaneamente o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.
Orbene, l'art. 157 citato indica alternativamente per la validità della notifica, senza indicare alcun ordine di precedenza, la casa di abitazione e il luogo di abituale esercizio dell'attività lavorativa dell'imputato e, nel secondo caso, è pienamente valida la notifica mediante consegna ad un dipendente in quanto il rapporto di lavoro crea quella temporanea convivenza richiesta dall'art. 157, comma 1 c.p.p.. Nè in tale ipotesi, a differenza del caso in cui la notifica avvenga mediante consegna al portiere o a chi ne fa le veci, è richiesta la sottoscrizione dell'originale e l'invio della raccomandata, adempimento quest'ultimo di cui pure il ricorrente deduce la mancanza.
Contrariamente all'assunto del ricorrente, non ricorrevano infine i presupposti per la restituzione in termine, non avendo in alcun modo l'interessato provato di non aver potuto osservare il termine per preparare opposizione per caso fortuito o forza maggiore e, comunque, di non aver avuto, senza sua colpa, effettiva conoscenza del provvedimento (art. 175, comma 1 e 2, c.p.p.).
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il medesimo va condannato, altresì, stante la palese pretestuosità dell'impugnazione, al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende che si riporta congruo fissare in L. 1.000.000.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di L.
1.000.000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2000