Sentenza 7 gennaio 2015
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, la valutazione del pericolo di inquinamento probatorio deve essere effettuata con riferimento sia alle prove da acquisire, sia alle fonti di prova già acquisite, a nulla rilevando lo stato avanzato delle indagini o la loro conclusione, in quanto l'esigenza di salvaguardare la genuinità della prova non si esaurisce all'atto della chiusura delle indagini preliminari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/01/2015, n. 6793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6793 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Presidente - del 07/01/2015
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 5
Dott. SABEONE Gerardo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 47252/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M.F. N. IL (OMISSIS) ;
avverso l'ordinanza n. 42/2014 TRIB. LIBERTÀ MINORI di CATANIA, del 01/09/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott GERARDO SABEONE;
sentite le conclusioni del PG Dott. DE AUGUSTINIS Umberto che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 1 settembre 2014 il Tribunale per i Minorenni di Catania in funzione di Giudice del riesame, confermando il provvedimento emesso dal locale Giudice per le indagini preliminari, ha disposto che M.F. rimanesse sottoposto alla misura cautelare del collocamento in comunità, quale indagato per i delitti di concorso in furto aggravato, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali aggravate.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il M. , a mezzo del proprio difensore, evidenziando:
a) una violazione di legge e una motivazione illogica in merito alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di concorso in furto aggravato;
b) una violazione di legge e una mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze probatorie di cui all'art. 274 c.p.p., lett. a);
c) una violazione di legge e una motivazione illogica in merito alla sussistenza del pericolo di reiterazione criminosa di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c);
d) una violazione di legge in merito alla mancata spiegazione circa l'ottenimento o meno del beneficio della sospensione condizionale della pena;
e) una violazione di legge e una motivazione inesistente in merito alla mancata concessione della misura della permanenza in casa anche con l'adozione di strumenti elettronici.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
2. Quanto al primo motivo giova, in primo luogo rammentare e in diritto, come compito del Giudice del merito sia quello di analizzare, anche alla luce delle asserzioni defensionali, gli elementi di prova (e la circostanza che essi in materia cautelare si chiamino indizi è, a questi fini, mera variante terminologica), verificarne il significato e la univocità; offrire completa giustificazione del perché, a suo avviso, i fatti s'attaglino alla fattispecie astratta e giustifichino le conclusioni raggiunte circa la fattispecie concreta, ovvero, per la materia, circa la perdurante sussistenza di gravi indizi di responsabilità.
Il giudizio prognostico in tal senso era, dunque, indispensabile, pur dovendo essere effettuato non nell'ottica della ricerca di una certezza di responsabilità già raggiunta, ma nella prospettiva della tenuta del quadro indiziario alla luce di possibili successive acquisizioni e all'esito del contraddittorio.
I gravi indizi null'altro sono, d'altro canto, che "una prova allo stato degli atti", valutata dal Giudice allorché la formazione del materiale probatorio sia, di norma, ancora in itinere. È, così, soltanto l'aspetto di una possibile evoluzione "dinamica", non la differente intrinseca capacità dimostrativa, a contraddistinguere la valutazione della prova in sede cautelare rispetto alla valutazione nel giudizio di cognizione (v. Cass. Sez. 1 4 maggio 2005 n. 19867 e di recente 17 maggio 2011 n. 19759 ).
Il motivo di doglianza, a tal proposito e con esclusivo riferimento al delitto di concorso in furto aggravato, si caratterizza per una completa rivisitazione in punto di fatto degli elementi indiziari che il Tribunale ha ritenuto idonei a giustificare la chiesta misura cautelare personale e, pertanto, giunge a richiedere a questa Corte di legittimità un'operazione non consentita, pari a quella di un inesistente ulteriore grado di merito.
3. Quanto al secondo motivo si osserva, per orientamento giurisprudenziale costante (v. Cass. Sez. 5 26 novembre 2010 n. 1958 e Sez. 6 11 febbraio 2010 n. 13896 ), come ai fini dell'applicazione o del mantenimento di una misura cautelare personale, il pericolo di inquinamento probatorio vada valutato con riferimento sia alle prove da acquisire sia alle fonti di prova già acquisite;
e ciò in considerazione della spiccata valenza endoprocessuale del dato riferito alle indagini preliminari ed alla sua ridotta utilizzabilità in dibattimento. Pertanto, al fine di prevenire il persistente e concreto pericolo di inquinamento probatorio, a nulla rileva il fatto che le indagini siano in stato avanzato ovvero siano già concluse, in quanto l'esigenza di salvaguardare da inquinamento l'acquisizione e la genuinità della prova non si esaurisce con la chiusura delle indagini preliminari. Nella specie la indicata possibilità o meno di identificare il terzo complice dell'ascritto reato di furto appare essere ragione sufficiente alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.
4. Quanto al terzo motivo si osserva, altresì, come il parametro della concretezza, cui si richiama l'art. 274 c.p.p., lett. c), non si identifichi, poi, con quello di "attualità" del pericolo, derivante dalla riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, dovendo, al contrario, il predetto requisito essere riconosciuto alla sola condizione necessaria e sufficiente che esistano elementi "concreti" (cioè non meramente congetturali) sulla base dei quali possa affermarsi che il soggetto inquisito possa facilmente, verificandosene l'occasione, commettere reati rientranti fra quelli contemplati dalla suddetta norma processuale (v. Cass. Sez. 1 3 giugno 2009 n. 25214 ). Le esigenze connesse alla cosiddetta tutela della collettività devono concretarsi nel pericolo specifico di commissione di delitti collegati sul piano dell'interesse protetto;
trattandosi di valutazione prognostica di carattere presuntivo, il Giudice è tenuto a dare concreta e specifica ragione dei criteri logici adottati, cosa che il Giudice del merito ha effettuato logicamente e motivatamente. Ai fini del giudizio prognostico previsto dall'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c), deve aversi, inoltre, riguardo alle specifiche modalità
e circostanze del fatto, indicative dell'inclinazione del soggetto a commettere reati della stessa specie, alla personalità dell'indagato, da valutare alla stregua dei suoi precedenti penali e giudiziali, all'ambiente in cui il delitto è maturato, nonché alla vita anteatta dell'indagato stesso.
L'espressione "delitti della stessa specie", con la quale il legislatore delimita l'area dei sintomi utilizzabili ai fini di siffatto giudizio, a riguardo della probabilità di ricaduta nel reato, ha valore oggettivo e va riferita ai delitti che offendono lo stesso bene giuridico.
Da tali elementi, di carattere oggettivo, il Giudice deve giungere, con motivazione congrua ed adeguata, esente da vizi logici e giuridici, alla formulazione di una prognosi di pericolosità dell'indagato in funzione della salvaguardia della collettività, che deve tradursi nella dichiarazione di una concreta probabilità che egli commetta alcuno dei delitti indicati nel suddetto art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c).
Il provvedimento impugnato appare, in definitiva, conforme ai principi in precedenza enunciati, avendo correttamente messo in luce, nella prospettiva di cui all'art. 274 c.p.p., la sussistenza delle esigenze cautelari.
5. Il quarto motivo è del tutto pretestuoso in quanto la parte finale dell'impugnato provvedimento si premura logicamente e correttamente di spiegare perché non possa essere formulata nei confronti dell'imputato una prognosi favorevole e tale da legittimare la concessione della sospensione condizionale della pena, peraltro già concessa in altro procedimento.
6. Anche l'ultimo motivo è pretestuoso in quanto il Tribunale del riesame si è, anche in questo caso, premurato di chiarire l'inadeguatezza della permanenza in casa quale misura cautelare idonea ad assicurare le affermate esigenze cautelari. Inoltre, in tema di misure cautelari personali, la previsione di cui all'art. 275 bis c.p.p., introdotta dal D.L. 24 novembre 2000, n. 341, art. 16 convertito dalla L. 19 gennaio 2001, n. 4 stabilendo che il Giudice nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare poteva prescrivere, in considerazione della natura e del grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, l'adozione di mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di controllo non aveva introdotto una misura coercitiva ulteriore, rispetto a quelle elencate negli artt. 281 c.p.p. e segg. ma unicamente una condizione sospensiva della custodia in carcere, la cui applicazione veniva disposta dal Giudice contestualmente agli arresti domiciliari e subordinatamente al consenso dell'indagato all'adozione dello strumento elettronico. Ne derivava che il suddetto braccialetto rappresentava una cautela che il Giudice poteva adottare, se lo riteneva necessario, non già ai fini della adeguatezza della misura più lieve, vale a dire per rafforzare il divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione ma ai fini del giudizio, da compiersi nel procedimento di scelta delle misure, sulla capacità effettiva dell'indagato di autolimitare la propria libertà personale di movimento, assumendo l'impegno di installare il braccialetto e di osservare le relative prescrizioni (v. Cass. Sez. 2 29 ottobre 2003 n. 47413 e Sez. 5 19 giugno 2012 n. 40860 ). La suddetta disciplina è stata, poi, modificata dalla novella dell'art. 275 bis c.p.p. di cui al D.L. 23 dicembre 2013, n. 146 convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10 che ha sancito una preferenza "relativa" delle misure di controllo a distanza nell'ipotesi di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari (d. braccialetti elettronici) mediante l'inciso "salvo che le ritenga non necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto". Anche dopo la modifica, pertanto, appare in primis necessario che il Giudicante ritenga di applicare la misura degli arresti domiciliari:
il che non è avvenuto nel caso sottoposto all'attenzione di questa Corte, che riguarda, giova ricordare, una misura cautelare applicata nei confronti di soggetto minorenne ai sensi del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 22.
Inoltre, nella specie, dalla lettura dell'impugnato provvedimento, non si evince neppure che l'odierno ricorrente abbia fatto menzione, nei suoi motivi di riesame, della richiesta dell'applicazione del cd. braccialetto elettronico, d'altra parte, misura alquanto incompatibile con la sua permanenza in una comunità, con evidenti stringenti controlli da parte dei gestori;
misura, di converso e in astratto, applicabile allorquando sia stata decisa la misura cautelare della permanenza in casa (D.P.R. n. 448 del 1988, art. 21 citato), con evidente ed acclarata minore sorveglianza da parte degli organi incaricati.
7. Dal rigetto del ricorso non può derivare alcuna conseguenza in termini di condanna alle spese processuali a cagione della minore età del ricorrente all'epoca dei fatti che impone, vieppiù, in caso di diffusione del presente provvedimento di non divulgare gli elementi identificativi e personali.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 7 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2015