Sentenza 23 giugno 2010
Massime • 1
L'intervento dell'autorità giudiziaria nel procedimento di verificazione dei sigilli non è necessario, salvo il caso in cui il pubblico ministero o il giudice debbano compiere uno specifico atto che comporti la rimozione dei medesimi. (Applicando tale principio al caso di specie, la Corte ha ritenuto che legittimamente la polizia giudiziaria proceda a verificare l'integrità dei sigilli precedentemente apposti dalla stessa su reperti che debbano essere sottoposti ad accertamenti tecnici ad opera di un altro organo di polizia giudiziaria, per incarico del pubblico ministero).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/06/2010, n. 27579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27579 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 23/06/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - N. 1876
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 11425/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR LA N. IL 09/01/1978;
avverso l'ordinanza n. 38/2010 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO, del 26/01/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Udito, altresì, in Camera di consiglio il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Dott. D'AMBROSIO Vito, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso e per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
RILEVA IN FATTO
1. - Con ordinanza, deliberata il 26 gennaio 2010 e depositata il 4 febbraio 2010, il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice distrettuale del riesame delle ordinanze che dispongono misure coercitive, ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario di Vibo Valentia 7 gennaio 2010 a carico di PA DO, indagato pel concorso nell'omicidio aggravato dai motivi, perpetrato in danno di NO AV, in Joppolo, il 28 febbraio 2009, e pei connessi, concorrenti reati concernenti la detenzione e il porto illegali delle armi da sparo (due fucili) utilizzate per il delitto di sangue.
I giudici di merito hanno accertato: PA, assieme ad altro compartecipe, pure armato, aveva esploso alcune fucilate contro la vittima, abbattendola davanti all'uscio della sua casa, in un arco di tempo "sicuramente compreso tra le 19.00 e le 20.45"; il movente era costituito dalla vendette per le lesioni riportate in occasione di una rissa avvenuta il 30 gennaio 2009 nella piazza di Spilinga, alla quale AV aveva partecipato in schieramento contrapposto a quello dell'indagato; a carico di costui il compendio indiziario è costituito dalla localizzazione del suo apparecchio telefonico cellulare ad ore 19.45 e ad ore 21.40 attraverso il ripetitore allocato in contrada Mazzitelli di Spilinga "non lontano dalla abitazione della vittima", teatro del delitto;
dalla "pertinace negazione" della partecipazione alla rissa, e soprattutto dalla presenza di una microparticella ternaria in una delle narici dell'indagato.
Il relazione alle censure formulate col riesame il Collegio ha motivato: priva di pregio è la prova di alibi offerta dall'indagato in relazione a una consegna effettuata intorno alle 20.00 al ristorante La LL di MO PO (sito a due minuti di macchina dal luogo del delitto), in relazione al rientro in casa e al successivo incontro conviviale con alcuni amici subito dopo le 20.30;
gli orari indicati non hanno carattere di assolutezza, per gli inevitabili margini di approssimazione, ne' sono attendibili i testi a discarico i quali pretendono di ricordare, senza alcuno specifico motivo, con cronometrica precisione l'ora dell'arrivo di PA e l'abbigliamento del giovane, dopo ben undici mesi dall'incontro; la tempistica degli spostamenti illustrata dalla difesa tecnica è inficiata dall'erroneo riferimento al luogo della cena;
l'inosservanza dell'art. 261 c.p.p. non comporta - in difetto di espressa comminatoria - veruna nullità, alla stregua di conformi arresti di legittimità; peraltro l'organo tecnico dell'Arma dei Carabinieri (il Reparto investigazioni scientifiche di Messina, subdelegato dal Comando dell'Arma di Vibo Valentia), non è struttura "estranea all'apparato giudiziario"; la localizzazione della particella ternaria nelle prime vie respiratorie comprova univocamente la presenza dell'indagato in concomitanza della "nuvola generata dalla esplosione" dei colpi di fucile;
mentre la tesi difensiva della contaminazione, pel maneggio della pistola di macellazione (fondata sulle dichiarazioni del genitore dell'indagato, assunte dai difensori), è resistita dalla negativa dello stesso PA (in sede di applicazione dei tamponi di prelievo) di aver avuto contatto con armi da sparo o con sostanze esplodenti;
l'assenza di altre microparticelle ternarie è, poi, dovuta alle abluzioni che l'indagato ha ammesso di aver fatto prima del prelievo. 2. - Ricorre per cassazione l'indagato, col ministero dei difensori di fiducia, avvocati Giuseppe Arena e Giancarlo Pittelli, mediante atto recante la data del 10 febbraio 2010, col quale sviluppa due motivi.
2.1 - Con il primo motivo il ricorrente denunzia, à sensi dell'art.606 c.p.p., lett. e), vizio di motivazione, opponendo: il movente ha limitata valenza indiziaria;
alla rissa parteciparono più persone;
il movente non è, pertanto, esclusivo;
il reperto della microparticella ternaria può essere frutto di inquinamento atipico ovvero dell'uso della pistola di macellazione;
mancano altre tracce univoche dello sparo;
la localizzazione della utenza cellulare non è selettiva del teatro del delitto in quanto il vasto "territorio di copertura del ripetitore" comprende "contesti lontani da quelli di consumazione del reato"; l'indagato ha dato immediatamente conto dei suoi spostamenti, confermati dai testimoni;
è ben plausibile il loro ricordo dell'incontro conviviale con l'indagato, in quanto la circostanza della cena si aggancia, nella memoria, al fatto di sangue di quella stessa sera;
gli argomenti del Tribunale circa la inattendibilità del testimoniale sono "insufficienti"; non giova anticipare l'ora del delitto;
alle 19.45 sia l'indagato che la vittima erano a colloquio telefonico colle rispettive fidanzate. 2.2 - Con il secondo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione agli articoli 261 e 181 c.p.p., n. 2.
Sulla premessa pacifica che il 15 aprile 2009 i militari del Reparto investigazioni scientifiche dei carabinieri di Messina procedettero alla apertura dei plichi contenenti i prelievi delle microparticelle "in assenza del Pubblico Ministero o del suo ausiliario", i difensori eccepiscono, con citazione di pertinenti arresti di questa Corte suprema, la conseguente nullità dell'accertamento tecnico;
in proposito obiettano che la comminatoria della nullità risiede nelle generali disposizioni del Titolo 7^ (del Libro 2^) del codice di rito e contestano l'equiparazione del consulente all'ausiliario del giudice.
3. - Il ricorso è infondato.
3.1 - Riveste carattere preliminare l'esame della dedotta inosservanza della legge processuale in relazione alla eccezione di nullità dell'accertamento tecnico effettuato sulle micoparticelle prelevate dai tessuti dell'indagato.
3.2 - È opportuno premettere - per incidens - che, in tema di inosservanza della disposizione relativa alla rimozione dei sigilli di cui all'art. 261 c.p.p., sebbene la giurisprudenza -in prevalenza meno recente - di questa Corte suprema abbia ravvisato una ipotesi di nullità relativa (Sez. 4^, 16 gennaio 1992, n. 2660, Vaiana, massima n. 189638; Sez. 1^, 28 dicembre 1994, n. 3176/1995, Costa, massima n. 200689; Sez. 6^, 11 giugno 1997, n. 6703, Spagnol, massima n. 209736) successivi arresti hanno fissato il contrario principio secondo il quale la inosservanza de qua "non comporta alcuna nullità" (Sez. 1^, 7 novembre 1997, n. 2592/1998, Madonia, massima n. 209955 e Sez. 1^, 11 dicembre 2003, n. 2484/2004, Magro, massima n. 226851; contra:
Sez. 1^, 21 dicembre 2005, n. 6354/2006, Emanuele, massima n. 233435).
Tale principio deve essere tenuto fermo.
È, in proposito, affatto decisivo - giova ribadire - è il duplice rilievo della mancanza di alcuna specifica comminatoria di nullità, contenuta nella disposizione, e della esclusione della possibilità di ricondurre la inosservanza nell'ambito delle "categorie paradigmatiche" disegnate dall'articolo 178 del codice di rito. Appare, infatti, fuori discussione che la irregolarità non è sussumibile sotto nessuna delle nullità generali, in quanto non attiene ne' alle condizioni di capacità del giudice e al numero dei giudici necessario per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario;
ne' alla iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e alla sua partecipazione al procedimento;
ne' all'intervento, all'assistenza e alla rappresentanza dell'imputato e delle altre parti private nonché alla citazione in giudizio della persona offesa dal reato e del querelante.
3.3 - Tanto premesso, rileva la Corte che, nella specie, la questione (agitata) della inosservanza dell'art. 261 c.p.p., non è pertinente al caso in esame.
La disposizione che disciplina la attività materiale di rimozione dei sigilli apposti a tutela della integrità delle cose sequestrate si correla - alla evidenza - al precedente art. 260 c.p.p. che, sotto la rubrica Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate ..., recita:
"Le cose sequestrate si assicurano con il sigillo dell'ufficio giudiziario e con le sottoscrizioni dell'autorità giudiziaria e dell'ausiliario che la assiste ovvero, in relazione alla natura delle cose, con altro mezzo idoneo a indicare il vincolo imposto a fini di giustizia".
E, al riguardo, questa Corte ha avuto modo di chiarire che "l'assicurazione del corpo di reato mediante l'apposizione del sigillo, a norma dell'art. 260 c.p.p., art. 81 disp. att. c.p.p. e art. 10 disp. reg. c.p.p., è atto dell'autorità giudiziaria e non già della polizia giudiziaria" (Sez. 6^, 29 ottobre 1992, n. 3655/1993, Savoia, massima n. 193673). Le (successive) formalità per la rimozione dei sigilli sono palesemente simmetriche e congruenti rispetto a quelle del contrario processo di apposizione: la medesima Autorità la quale ha assicurato la conservazione del reperto "con il sigillo dell'ufficia giudiziario e con le sottoscrizioni", propria e dell'ausiliario, "verifica prima l'identità e l'integrità" del sigillo dell'ufficio giudiziario, sempre "con l'assistenza dell'ausiliario".
Dispongono, quindi, gli ulteriori incisi dell'art. 261 c.p.p., comma 1: "Compiuto l'atto per cui si è resa necessaria la rimozione dei sigilli, le cose sequestrate sono nuovamente sigillate dall'ausiliario in presenza dell'autorità giudiziaria. L'autorità giudiziaria e l'ausiliario appongono presso il sigillo la data e la sottoscrizione".
La disciplina che scandisce le sequenze della apposizione - rimozione - nuova apposizione del "sigillo dell'ufficio giudiziario" assicura la catena di continuità a garanzia del mantenimento della identità e della integrità dei reperti, quando il Pubblico Ministero o il giudice debbano procedere ad atti di indagine che richiedono la materiale disponibilità della cosa sequestrata.
Orbene, nel caso in cui - come nella specie - i reperti siano stati, invece, sigillati dalla polizia giudiziaria (i Carabinieri della Sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo del reparto operativo del comando provinciale di Vibo Valentia, mediante inserimento in busta chiusa con "nastro adesivo per imballaggio" e "controfirmata dai militari operanti", v. processo verbale di 1 marzo 2009 e relazione tecnica 15 aprile 2009, n. 523/3 I.T. di prot. 2009) e all'accertamento tecnico sui reperti medesimi proceda, per incarico del Pubblico Ministero altro organo di polizia giudiziaria (il Reparto investigazioni scientifiche dei carabinieri di Messina), fuori della presenza dell'Autorità giudiziaria, difetta il presupposto della necessità dell'intervento della Autorità giudiziaria (colla assistenza dell'ausiliario), costituito, appunto, dalla apposizione del "sigillo dell'ufficio giudiziario". In tale ipotesi, legittimamente l'ufficiale di polizia giudiziaria procedente provvede a verificare la integrità del sigillo, dandone atto.
Peraltro, fuori del caso che siano il Pubblico Ministero o il giudice a dover compiere uno specifico atto del procedimento che comporti la rimozione dei sigilli, la legge non prescrive, in modo assoluto e inderogabile, l'intervento della Autorità giudiziaria nel procedimento di verificazione dei sigilli, conferendo, exempli gratia, la relativa attribuzione alla cancelleria o alla segreteria nel caso in cui i sigilli appaiono rotti o alterati (art. 82 disp. att. c.p.p., comma 2, secondo inciso).
3.2 - Il primo motivo di ricorso, sul punto dell'accertamento dei gravi indizi di colpevolezza, è manifestamente infondato. Il giudice a quo ha dato conto adeguatamente - come illustrato nel paragrafo che precede sub 1. - delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Cass., Sez. 1^, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. 4^, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità; laddove i rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dal ricorrente, benché inscenati sotto la prospettazione di vitia della motivazione, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito, sicché, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per Cassazione, sono inammissibili à termini dell'art. 606 c.p.p., comma 3. 3.3 - Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di rito ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 23 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2010