Sentenza 1 febbraio 2017
Massime • 1
Il reato previsto dall'art. 76, comma quinto, del D.Lgs. n. 159 del 2011, che punisce la condotta di colui che elude o tenta di eludere l'esecuzione del provvedimento di amministrazione giudiziaria dei beni personali, è applicabile anche al caso in cui sia stata disposta la confisca prevista dall'art. 240 cod. pen. a seguito di sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. (In motivazione, la S.C. ha indicato quali ragioni che depongono per tale applicazione le seguenti circostanze: l'art. 33 del d. lgs. n. 159 del 2011 prevede espressamente che l'amministrazione giudiziaria possa essere applicata anche a persone nei cui confronti si proceda per il delitto di associazione di stampo mafioso; le misure dell'amministrazione giudiziaria dei beni personali e della confisca di prevenzione sono entrambe comprese nel tit. II del D.Lgs. n. 159 del 2011; la confisca prevista dall'art. 240 cod. pen. è una misura di sicurezza patrimoniale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/02/2017, n. 11867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11867 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2017 |
Testo completo
1 186 7-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 1.2.2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA N.253 Presidente Giovanni DIOTALLEVI Marco IA ALMA Consigliere REGISTRO GENERALE Stefano FILIPPINI Consigliere N. 46971/2016 Giuseppe COSCIONI Rel. Consigliere Giuseppe SGADARI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MU CO, nato il [...] avverso l'ordinanza n. 700/2016 in data 06/07/2016 del Tribunale di Catanzaro in funzione di giudice del riesame, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. GIUSEPPE COSCIONI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Sante SPINELLI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
S.hum RITENUTO IN FATTO Con ordinanza del 6 luglio 2016, il giudice per le indagini 1. preliminari presso il tribunale di Catanzaro applicava a TO CO, indagato per i reati di cui agli art.110-81 co.2 cod.pen., 76 co.5 D.lg. 159/2011 e 7 legge 203/1991, 416 bis cod.pen. la misura della custodia cautelare in carcere;
a seguito di ricorso proposto da TO, il Tribunale del riesame di Catanzaro, con ordinanza del 10 agosto 2016, confermava l'applicazione della misura. Avverso la predetta ordinanza ricorre per cassazione il difensore di TO, chiedendone l'annullamento.
1.1 Al riguardo il difensore deduce, quale primo motivo, che l'art. 76 co.5 D.lgs. 159/11 è relativo alla elusione del provvedimento di amministrazione giudiziaria dei beni personali, specifica misura di prevenzione prevista e disciplinata dall'art.33 del decreto, per cui non poteva essere applicata al caso di specie relativo ad una confisca intervenuta nel processo penale ex art.240 cod.pen, successiva a sequestro preventivo ex art. 321 cod.pen.; inoltre, per la sentenza che disponeva la confisca della ditta Eurofish aveva riportato condanna definitiva solo GI TO, unico destinatario del provvedimento di confisca per cui la contestazione in oggetto non poteva essere elevata al ricorrente, né come intraneo, atteso che nei suoi confronti non era stato emesso alcun provvedimento di confisca, né quale estraneo che concorre nel reato;
infatti RE OR, che risultava concorrente, non era destinatario del provvedimento di confisca in quanto assolto e il ricorrente non era indagato per tale reato;
inoltre, era stata respinta la richiesta di misura interdittiva nei confronti dei quattro amministratori giudiziari, in quanto le loro condotte erano esenti da rilievi penali poiché prive del dolo specifico volto ad eludere l'amministrazione giudiziale dei beni;
in altri termini, gli amministratori avrebbero svolto regolarmente il loro lavoro, senza subire le ingerenze di TO, per cui la motivazione era illogica, posto che non potevano gli amministratori agire correttamente, per come sostenuto dal Gip e dal Tribunale, senza avvedersi della ingerenza e presenza costante di TO presso la Eurofish.
1.2 Il difensore eccepiva inoltre come la difesa avesse chiesto vanamente al tribunale di motivare in ordine alla condotta di partecipazione tenuta da TO relativamente al reato associativo, ovvero al suo ruolo di promotore del sodalizio mafioso, posto che gli unici dati utilizzati erano stati i generici e scontati richiami ai precedenti giudiziari che aveva scontato: visto che TO era stato scarcerato nel giugno 2015, la sua condotta doveva essere necessariamente circoscritta ad eventi successivi, mentre i fatti riferiti dai collaboratori di giustizia risalivano agli anni dal 2000 al 2005; i più recenti collaboratori riferivano invece fatti e circostanze che nulla avevano a che vedere con l'attività contestata, mai facendo Flum 2 riferimento alla persona di CO TO;
gli stessi familiari di TO relegavano la sua posizione in evidente secondo piano e i presunti accoliti dichiaravano di attendere la scarcerazione di GI TO, con ciò evidenziando l'estraneità di CO TO al contesto associativo.. Del tutto irrilevante era poi la ricezione da parte di TO, nel periodo di detenzione, di lettere da parte della compagna SO IA RE per il tramite di altro detenuto, visto che le lettere contenevano banali considerazioni e che la circostanza che venisse riportato il prezziario della pescheria della catena alimentare AD era neutra;
se davvero CO TO controllava tutto il mercato ittico, non si comprendeva come mai da una parte non avesse imposto la propria fornitura proprio ad una grande catena di distribuzione e dall'altra perché non conoscesse i prezzi di vendita del pesce, che lui stesso imponeva;
la circostanza che TO fosse stato visto vicino alla sede della Eurofish era dovuta al fatto che la sede della stessa era ubicata al piano terra dell'abitazione dove vivono tutti i familiari di TO.
1.3 Quanto alle esigenze cautelari, il provvedimento impugnato non conteneva che clausole di stile, non essendo sufficiente un generico richiamo al tipo di reato contestato.
1.4 Il ricorrente ha poi depositato motivi aggiunti in cui osservava come l'art. 275 cod.proc.pen. attribuiva a chi aveva superato i settanta anni di età una presunzione sociale connessa con lo scadimento delle facoltà fisiche e psichiche del soggetto, presunzione opposta a quella che imponeva l'applicazione della custodia cautelare in carcere quanto sussistano gravi indizi in ordine a determinati reati e non risultino acquisiti elementi di esclusione delle esigenze cautelari, con la conseguenza che la prima presunzione, in bonam partem, vinceva sulla seconda. CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1 Si deve premettere che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta soltanto il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso inseriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto o meno ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi 3 Filmw di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (ex multis vedi Cassazione. Sezione. 4 sent.n.26992 del 29/5/2013, Rv 255460). Compito del giudice di legittimità, infatti, non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici del merito, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione degli stessi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano, inoltre, correttamente applicato le regole della logica nell'iter argomentativo seguito di guisa da potersi ritenere giustificata la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (cfr. S.U. n. 930/1996; S.U. n. 12/2000). Nel caso in esame, ai sensi dell'art. 76 comma 5 L.lgs.59/11 "La persona a cui e' stata applicata l'amministrazione giudiziaria dei beni personali, la quale con qualsiasi mezzo, anche simulato, elude o tenta di eludere l'esecuzione del provvedimento e' punita con la reclusione da tre a cinque anni. La stessa pena si applica a chiunque anche fuori dei casi di concorso nel reato, aiuta la persona indicata a sottrarsi all'esecuzione del provvedimento."; parte ricorrente sostiene che la norma, relativa alla misura di prevenzione "amministrazione giudiziaria di beni personali", non sarebbe applicabile al caso di confisca disposta ex at. 240 cod.pen, quale quella in esame, richiamando l'art. 33 dello stesso decreto;
tale articolo prevede però espressamente che "Quando ricorrono sufficienti elementi per ritenere che il libero esercizio delle attività economiche di cui al comma 1 agevoli l'attività delle persone nei confronti delle quali e' stata proposta o applicata una misura di prevenzione, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale, il tribunale dispone l'amministrazione giudiziaria dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività"; proprio l'articolo richiamato dal ricorrente prevede quindi espressamente che l'amministrazione giudiziaria possa essere applicata anche a persone nei cui confronti si proceda per il delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen., quale è appunto il ricorrente, per cui devono ritenersi infondata sia la censura sopra richiamata che quella per cui la contestazione non poteva essere applicata a CO TO. Inoltre, l'applicazione dell'art. 76 anche ai casi di confisca deriva da ragioni di ordine sistematico: la confisca quale misura di prevenzione patrimoniale e l'amministrazione giudiziaria dei beni personali sono entrambe ricomprese nel titolo II del D llgs 159/11 tra le misure di prevenzione patrimoniali, e il comma 4 dell'art.33 prevede che "Con il provvedimento con cui applica l'amministrazione giudiziaria dei beni il giudice nomina l'amministratore giudiziario di cui all'articolo 35.", parificando quindi la figura dell'amministratore giudiziario nominato in caso flum 4 di confisca con quello nominato in caso di amministrazione giudiziaria;
la confisca prevista dall'ar. 240 cod.pen. è annoverata dal "Titolo VIII Capo 2" ed è inserita tra le misure di sicurezza patrimoniali♦ I due tipi di confisca previsti si differenziano in quanto nel caso di confisca ex art.76 D.lgs. 159/11 non vi è stato (o comunque, non è una condicio sine qua non) l'accertamento di un reato, mentre nel caso di confisca di cui all'art.240 cod.pen. il reato è stato già accertato;
vista la parificazione tra amministrazione giudiziaria e confisca prevista dal decreto legislativo n.159/11 sarebbe quindi illogico, vista anche la mancata esclusione di tale ipotesi dalle legge antimafia, non applicare la norma di cui all'art. 76 D.lgs. 159/11 (pacificamente applicabile, per quanto sopra detto, alla confisca prevista dalla stessa legge), anche al caso in cui vi sia stata confisca prevista dall'art. 240 cod.pen. e quindi vi sia già stato un accertamento sulla pericolosità sociale del soggetto, nei confronti del quale vi è già stata una sentenza di condanna per il reato di cui privcifics de diritto all'art. 416 bis cod.pen. Deve pertanto essere enunciata seguente massima: "L'art. 76 del D.Lgs. n.159/11 relativo alle sanzioni per la persona a cui e' stata applicata l'amministrazione giudiziaria dei beni personali, che elude o tenta di eludere l'esecuzione del provvedimento, è applicabile anche al caso in cui vi sia stata la confisca prevista dall'art. 240 cod.pen." Del tutto irrilevante è poi la circostanza che non si sia proceduto nei confronti degli amministratori giudiziari, posto che gli stessi non necessariamente devono essere stati a conoscenza degli atti posti in essere da TO e che si tratta comunque di un argomento di merito, non sindacabile in sede di legittimità; sul punto il Tribunale ha infatti osservato che la gestione della Eurofish consentiva rilevanti introiti "in nero" che sfuggivano a ogni possibile controllo degli amministratori giudiziari.
2.2 Il ruolo avuto da TO per quanto riguarda la contestazione di cui all'art. 416 bis cod.pen viene ricavato dal Tribunale da una serie di elementi indicati alle pagg. 32 e seguenti dell'ordinanza impugnata: l'incarico dato a SO IA RE di conoscere i prezzi della vendita del pesce presso la catena di supermercati AD (visto che, come detto dalla SO, "loro.loro, eh....danno il pesce al Despar...Tutta la catena Despar, la distribuisce da poco.."), i colloqui intercettati tra Di RO e Orsini, tra Di RO e RO, che evidenziano il ruolo ancora verticistico di CO TO all'interno dell'organizzazione (pag.34 e 35, ma vedi anche pag.38 sulla conversazione del 7 luglio 2015 tra SO IA RE e CO TO, da cui si evince come lo stesso fosse in attesa dell'ultimo camion all'Eurofish, dimostrando quindi una attiva partecipazione all'interno della ditta); la conversazione intercettata il 4 5 marzo 2016 in cui TO si informa sul pesce in giacenza e sui dipendenti, quella del 17 marzo 2016 in cui, presente TO, si parla delle vendite in nero della ditta;
quella dell'11 marzo 2016 da cui risulta che gli introiti venivano distribuiti anche a CO TO, che non ne aveva alcun diritto;
quella del 18 marzo 2016 tra TO e FA CO che commentano la visita degli amministratori;
quella del 23 marzo 2016 in cui IN riferisce a TO di avere appreso di una convocazione da parte della Procura di Catanzaro, le conversazioni intercettate riportate alle pagg.37 e 38; tutti elementi che dimostrano come TO continuasse ad operare attivamente all'interno della Eurofish, con ciò integrando l'ipotesi di reato contestata. Quanto alle censure a proposito dell'art. 416 bis cod. pen. non appare credibile, visto il ruolo di "capo" che CO TO aveva fin dagli anni'70, che lo stesso, una volta uscito dal carcere non avesse ripreso l'attività quale promotore dell'organizzazione, in assenza di alcuna volontà dissociativa manifestata e come emerge anche dalla conversazione richiamata dalla difesa tra CI e EN in cui quest'ultimo si lamenta di CO TO perché "dice una cosa....poi ne dice un'altra", con ciò confermando il ruolo di vertice comunque riconosciuto al ricorrente;
contrariamente a quanto esposto in ricorso, il Tribunale fornisce una risposta anche alla presenza di TO presso i locali della pescheria, confutando l'argomentazione relativa alla constatazione che l'abitazione dell'indagato di trova ai piani superiori rispetto alla sede dell'azienda, valorizzando appunto la partecipazione alla attività della Eurofish alla luce degli elementi sopra riportati.
2.3 Quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, questa Corte ha già evidenziato come la presunzione di pericolosità contemplata dal terzo comma dell'articolo 275 c.p.p., deve ritenersi per nulla scalfita dalla ricorrenza di una delle condizioni soggettive previste dal quarto comma, ben potendo una persona ultrasettantenne essere ovvero presumersi pericolosa dal punto di vista - - criminologico (Sez. 1, n. 5840 del 16/1/2008); il divieto di custodia inframuraria per l'ultrasettantenne, invero, si fonda esclusivamente su una valutazione di inadeguatezza, effettuata presuntivamente dal legislatore, che ha ritenuto di dover privilegiare la condizione soggettiva derivante dall'"eta"", rispetto all'esigenza di prevedere la misura piu' grave della custodia in carcere, fatte salve le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, Il binomio inscindibile tra pericolosita' presunta per il delitto di cui all'articolo 416 bis c.p. e custodia in carcere, quale unica misura adeguata a fronteggiarla, per una precisa scelta valoriale del legislatore, nel caso dell'ultrasettantenne (come nelle altre ipotesi del comma 4) trova deroga in favore di misura meno afflittiva di quella carceraria, operando la prevalenza del 4° comma esclusivamente sul versante dell'adeguatezza della misura, non certo sulla pericolosita'. E' stato 6 evidenziato, in particolare, come l'articolo 275 c.p.p., comma 4 si limiti a presumere ""affievolimento" delle esigenze cautelari in conseguenza dell'eta' superiore ai settanta anni, e tale presunzione comporta solo l'onere di una puntuale verifica della sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, che ove riscontrate consentirebbero comunque l'adozione della detenzione carceraria (Sez. 5, n. 43043 del 16/09/2009). Nel caso in esame, il Tribunale ha evidenziato come TO, una volta uscito dal carcere nel 2015, ha immediatamente intrapreso l'attività di controllo del mercato del pesce, circostanza che fa "ravvisare la sussistenza di esigenze cautelari che valgono ad escludere la possibilità di concedere gliarresi domiciliari in considerazione del superamento del settantacinquesimo anno di età" (pag. 40 ordinanza); trattasi di apprezzamento riservato al giudice di merito ed è incensurabile nel giudizio di legittimità se congruamente e logicamente motivato, come nel caso in esame. In conclusione, il Tribunale del Riesame ha adeguatamente motivato su tutti i punti oggetto del presente ricorso, che deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
3.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 1.500,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 a favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 01/02/2017 Il consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Coscioni Giovanni Diotallevi Wingle Guin DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 310 MAR. 2017 Ch IL Cancelliere CANCELLIERE 7 Claudia Planelli O N E