Sentenza 16 settembre 2009
Massime • 1
La misura cautelare degli arresti domiciliari può essere applicata nei confronti dell'ultrasettantenne imputato di uno o più delitti per i quali vige la presunzione di adeguatezza della custodia carceraria, pur in assenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che, invece, costituiscono l'indispensabile presupposto per l'applicazione della custodia carceraria.
Commentario • 1
- 1. La diffamazione e l’aggravante del mezzo della stampa ex art. 595, co.3, Codice PenaleFaustino Petrillo · https://www.filodiritto.com/ · 21 maggio 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/09/2009, n. 43043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43043 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 16/09/2009
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 1051
Dott. SCALERA Vito - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE BERNARDINIS Silvana - Consigliere - N. 24569/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AS SA, N. IL 03/10/1934;
avverso l'ordinanza n. 769/2009 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO, depositata il 27/05/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VITO SCALERA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dr. Ciampoli Luigi, che ha chiesto il rigetto.
Udito l'avv. Castagna Ugo del Foro di Palermo, difensore del ricorrente, che si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento. OSSERVA
AS RI proponeva appello avverso l'ordinanza del 20 aprile 2009, con cui il GIP presso il Tribunale di Palermo aveva sostituito la misura cautelare della detenzione in carcere, adottata nei suoi confronti in relazione ai delitti di partecipazione ad associazione per delinquere di mafioso ed estorsione, con quella degli arresti domiciliari;
con l'appello il AS lamentava di non aver ottenuto una misura meno afflittiva, a suo avviso possibile in considerazione della sua età avanzata e dell'affievolimento delle esigenze cautelari conseguente alla misura reale adottata sulle sue attività imprenditoriali.
Il Tribunale della Libertà di Palermo rigettava il gravame con ordinanza del 27 maggio 2009, deducendo che l'appellante non aveva revocato in dubbio la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza che avevano legittimato l'adozione della cautela, dolendosi solo della omessa valutazione di circostanze di fatto dalle quali avrebbe potuto arguirsi il venir meno delle esigenze cautelari. Osservava in particolare il Tribunale che, se nei confronti di imputato ultrasettantenne la custodia cautelare in carcere non è consentita, tuttavia il titolo del reato, ai sensi del comma 3 della stessa norma, comportava la presunzione di speciale pericolosità connessa al delitto di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso, che imponeva gli arresti domiciliari.
Avverso l'ordinanza ricorre il AS, deducendo difetto di motivazione per l'omessa specifica valutazione, da parte del Tribunale, di elementi fattuali dimostrativi dell'insussistenza attuale di esigenze cautelari.
Il Tribunale a suo avviso aveva infatti trascurato di considerare che le attività imprenditoriali e lui facenti capo erano state oggetto di sequestro preventivo;
si trovava detenuto dal 2007; aveva abbandonato ogni attività economica per la quale gli era stata imputata la partecipazione all'associazione illecita. Il ricorso è destituito di fondamento.
Come ha infatti ritenuto il Tribunale, il GIP aveva correttamente degradato la misura cautelare della custodia in carcere, sostituendola con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari. Sostiene il ricorrente che l'ordinanza impugnata sarebbe carente di motivazione perché non darebbe conto delle ragioni che avevano impedito l'adozione di misura cautelare ancora meno gravosa. L'assunto è fondato sul presupposto erroneo che il comma quarto dell'art. 275 c.p.p. porrebbe una presunzione assoluta di inesistenza di esigenze cautelari, che imporrebbe al giudice di dare puntuale motivazione della permanenza di pericolosità e dell'adeguatezza delle cautele, diverse dalla carcerazione, necessarie a contenerla. Ma va considerato che la norma non prevede nulla di tutto ciò, atteso che si limita a presumere l'affievolimento delle esigenze cautelari in conseguenza dell'età superiore ai settant'anni, e tale presunzione comporta solo l'onere di una puntuale disamina per la verifica della sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, che ove riscontrate consentirebbero comunque l'adozione della detenzione carceraria.
Nel caso di specie il giudice della cautela non ha ravvisato la sussistenza di tali esigenze di eccezionale rilevanza, ed ha sostituito la misura detentiva in corso con quella degli arresti domiciliari, tenendo conto della presunzione del venir meno della pericolosità in ragione dell'età avanzata dell'indagato, ma non trascurando di considerare anche la presunzione collegata all'imputazione di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso, in relazione alla quale la sussistenza di gravi indizi non solo non è contestata, ma risulta anzi confermata da sentenza di condanna in primo grado.
Aggiunge peraltro il Tribunale che recenti intercettazioni telefoniche confermano l'intensità attuale dei rapporti del AS con il capo della famiglia mafiosa belicina, ed il comune interesse alla monopolizzazione del mercato del calcestruzzo e del movimento terra, dal che deve evincersi la persistenza di esigenze cautelari. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2009