Sentenza 20 settembre 2001
Massime • 1
In materia edilizia, qualora debba procedersi alla restituzione di un manufatto abusivo per il venire meno della efficacia del sequestro, dovendo la restituzione essere effettuata a favore di chi "ne abbia il diritto " è necessario accertare se si sia verificata la acquisizione del bene al patrimonio del comune, quale effetto di diritto dell'inottemperanza, nel termine di giorni novanta dalla notificazione, all'ingiunzione a demolire emessa dal sindaco ex art. 7 legge n. 47.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/09/2001, n. 37883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37883 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RENATO ACQUARONE - Presidente - del 20/09/2001
Dott. CLAUDIO VITALONE - Consigliere - SENTENZA
Dott. NICOLA QUITADAMO - Consigliere - N. 2656
Dott. SAVERIO FELICE MANNINO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARLO MARIA GRILLO - Consigliere - N. 2656
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN ME, nato il [...] a [...], avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Catania 8 febbraio 2001, con la quale si è dichiarato non luogo a provvedere sulla sua istanza di dissequestro del 3 marzo 2000.
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dr. Bruno RANIERI, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con restituzione dell'immobile al proprietario AN ME;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Catania 8 febbraio 2001 - con la quale si è dichiarato non luogo a provvedere sulla sua istanza di dissequestro del 3 marzo 2000 - ME AN ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
- L'immobile avrebbe dovuto essere restituito al sequestratario, non essendo consentita la restituzione alla P.A., se non quando l'iter amministrativo per l'acquisizione sia stato completato. L'impugnazione è infondata.
Secondo la disposizione dell'art. 7 cc. 3 e 4 L. 18 febbraio 1985 n.47 l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'opera eseguita in assenza o in totale difformità o in variazione essenziale della concessione consegue di diritto all'infruttuoso decorso del termine di novanta giorni senza che l'autore dell'abuso ottemperi all'ingiunzione a demolire del sindaco.
Pertanto il giudice, anche quando pronunci sentenza di proscioglimento per la verificazione di una causa estintiva del reato, non può procedere al dissequestro dell'immobile e alla restituzione di esso all'imputato, ma deve accertare se l'acquisizione al patrimonio del comune si sia obiettivamente realizzata come effetto automatico dell'inottemperanza all'ingiunzione del sindaco e, in tal caso, deve provvedere alla revoca del sequestro e ordinare il rilascio del bene in favore del comune, avente diritto (Cass., Sez. 3^, 10 novembre 1998 n. 2948, ric. Di Marco;
Id., 10 dicembre 1997 n. 4262, ric. Gravoso). Nella specie la Corte d'appello di Catania ha correttamente accertato presso il Comune di S. Croce Camerina che il Sindaco aveva emesso ingiunzione di demolizione e che era decorso il termine prescritto senza che il contravventore vi ottemperasse, ed ha tenuto conto che, a tenore della sentenza di primo grado, non smentita da contrarie risultanze, l'edificio abusivamente costruito non era suscettibile di sanatoria (v. parere della Procura Generale), pervenendo, quindi, alla conclusione che l'effetto automatico, previsto dall'art. 7 cc. 3 e 4 L. 28 febbraio 1982 n. 47, dell'acquisizione ipso jure dell'immobile al patrimonio comunale si fosse già verificato e rigettando l'istanza di restituzione dell'immobile per difetto di legittimazione dell'istante.
Pertanto la censura mossa dal ricorrente, fondata sull'erroneo presupposto che l'iter amministrativo non si fosse ancora compiuto, risulta infondata, determinando per conseguenza il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2001