Sentenza 6 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/07/2001, n. 9182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9182 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2001 |
Testo completo
C.C.58972 E 6 N 8 O 9 1 I / T A 4 A / UBBLICA ITALIANA N 6 R 2 - T . S I B R . R G . P A . L E A D L T T R IN NOME DEL POPOLO ITALIANO J A L U E I A B B I R D SUPREMA LI CAS E D T A I R O T S E T N Oggetto A 1 T E I O 3 S N R 1 I SEZI TR E E Tributaria . A S T N E A M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni OLLA - Presidente - R.G. N. 631/98 - Cron.2111 Dott. Mario CICALA Rel. Consigliere Dott. Eugenio AMARI Consigliere Rep. Dott. Antonio MERONE Consigliere Ud. 07/02/01 Dott. Antonino DI BLASI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA IL SOLE 24 OR dal Sig. sul ricorso proposto da: diritti digitid LUG. 2001per MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro IL CANCELLIERE tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
ABRUZZO SRL, in personaPROFESSIONAL DATA dell'Amministratore Unico pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28, presso lo studio dell'avvocato PANSINI DOMENICO, rappresentata e difesa PIERO, giusta mandato a2001 dall'avvocato RENZETTI . N 219 margine;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 174/97 della Commissione tributaria regionale di L'AQUILA, depositata il 09/07/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/01 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito per il resistente, l'Avvocato RENZETTI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- 631SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Amministrazione finanziaria ricorre per cassazione con ricorso notificato a mezzo posta e spedito il 29 dicembre 1997 deducendo un motivo avverso la sentenza n.174 depositata il giorno 9 luglio 1997 e notificata all'ufficio delle Imposte di Chieti il 1° agosto 1997 con cui la Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, rigettava l'appello dell'ufficio avverso sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della società Professional Data Abruzzo avverso il rigetto della istanza di applicazione di esenzioni sulle imposte sui redditi. La società contribuente resiste con controricorso eccependo la inammissibilità del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE E' evidente come al caso di specie debba essere applicato il principio secondo cui a seguito della sentenza n. 525 del 2000 della Corte Costituzionale sono idonee a determinare la decorrenza del termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione avverso le sentenze di secondo grado delle commissioni tributarie, le notificazioni delle stesse pronuncie eseguite entro il 17 maggio 1999 nei confronti degli uffici tributari che hanno emesso (o che hanno omesso di emettere l'atto impugnato e che non hanno esercitato la facolta' di farsi assistere dall'Avvocatura dello Stato nel giudizio di secondo grado, ai sensi dell'art. 10, comma quarto, del d. lgs. n. 546 del 1992. Successivamente alla data predetta (e cioe' dal 18 maggio 1999), invece, debbono ritenersi idonee ai medesimi fini le sole notificazioni delle sentenze stesse eseguite, ai sensi dell'art. 21, comma primo, della legge 13 maggio 1999 n.133 (disposizioni in M materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale), presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato territorialmente competente (Cass. 19 aprile 2001 n. 5797). Il ricorso risulta dunque inammissibile essendo stata la sentenza impugnata notificata all'ufficio il 1° agosto 1997 mentre il ricorso per cassazione è stato notificato il 29 dicembre 1997. Appare opportuno procedere a compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Compensa fra le parti le spese di causa. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria il giorno 7 febbraio Il Presidente 2001 Crore. Th Il Reletore Man Cicala IL CANCELLIERE C1 Arnaldo ay DEPOSITATO CANNELP161/19/2001 Oggi E Amaiag 6 N 8 5 O 9 I 1 . / Z N A 4 A I / - R 6 R B 2 T S . A . I L R T . L G P U . A E D B R . I B L E R A A D T A T D I I 1 S R E 3 N 1 T E E S T N . E I N A S A E M