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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 22/10/2025, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AV
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa n. 1723/2024 R. G.
FRA
TE AL
CONTRO
Controparte_1
Oggi 22.10.2025, alle ore 17,00, innanzi alla Dott.ssa. Mariangela Liuzzo, a seguito dell'odierno rinvio, sono comparsi, da remoto:
Per la parte opponente, nessuno
Per parte opposta, nessuno
Il Giudice dà lettura delle motivazioni e della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., allegata al presente verbale.
Del che è verbale ad ore 17,15
Il Giudice On.
Dott.ssa Mariangela Liuzzo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AV
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice On. Dott.ssa Mariangela Liuzzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1723/2024 R.G. promossa da:
TE AL, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina C.F._1
Abbiati, presso il cui studio in Pavia - Via Franchi, 5 - elettivamente domicilia, giusta procura allegata all'Atto di citazione in Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., primo comma
OPPONENTE
CONTRO
, C. F. in proprio e quale esercente la Controparte_1 C.F._2 responsabilità genitoriale sul figlio rappresentata e difesa, Controparte_2 dall'Avv. Massimiliano Iantorno, presso il cui studio in Como - Via Volta, 64 - elettivamente domicilia, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
CONCLUSIONI
PER PARTE OPPONENTE
Voglia l'Ill.mo Giudice adito accogliere la domanda e per l'effetto: in via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva del titolo per le causali di cui in premessa essendo la domanda del tutto destituita di fondamento per le causali di cui in premessa, anche emettendo decreto inaudita altera parte;
Nel merito: dichiarare che l'opponente nulla deve, a titolo di spese extra mantenimento per tasse universitarie, alla signora in forza del titolo azionato in questa sede in quanto CP_1 il credito non è fondato per mancato rispetto del titolo stesso per le ragioni dedotte in narrativa e conseguentemente dichiarare inefficace l'atto di precetto notificato con conseguente dichiarazione che la somma intimata di euro 4448,58 non deve essere dal dott.
LL corrisposta alla convenuta.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari;
PER PARTE OPPOSTA
CHIEDE
All'Ill.mo Tribunale adito di rigettare le domande tutte formulate dal sig. LL, con riserva di far valere comunque le facoltà e i diritti tutti del figlio . CP_2
In via istruttoria: con riserva di articolare capitoli di prova, indicare testi e produrre documenti con idonea memoria. Con riserva di indicare ulteriori mezzi istruttori.
FATTO E DIRITTO
Con Atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615, I co., c.p.c. ST LL premetteva che il 23.4.2024 gli era stato notificato un atto di precetto - unitamente al titolo esecutivo, costituito dal decreto cron. 3101/24, emesso il 22.2.2024, dal Tribunale di Como
a definizione del giudizio n. 3525/2022 R.G. - per il pagamento della somma di € 4.448,58, oltre accessori, quale importo dei due terzi delle spese universitarie, relative al secondo semestre 2023 e primo semestre 2024, che richiedeva in favore del loro Controparte_1 figlio, ormai maggiorenne, sulla base del protocollo in uso presso il CP_2
Tribunale di Como, in relazione alle spese extra mantenimento ordinario.
L'opponente dava atto che, ormai da numerosi anni, con erano intercorsi Controparte_1 svariati contenziosi in ordine al mantenimento del figlio, riconosciuto dall'opponente, pur non portandone il cognome, nonostante l'impegno in tal senso assunto dalla madre, come da accordo tra le parti del 13.10.2016, innanzi alla Corte di Appello di Milano,
L'opponente, altresì, dava atto che, a fronte della continua richiesta di denaro, dopo varie azioni in opposizione e cause, il Tribunale di Como, nel provvedimento azionato con il precetto opposto, aveva riconosciuto la riduzione dell'importo di € 1.300 mensili, quale mantenimento del figlio fermo il rimborso dei 2/3 delle spese extra. CP_2
L'opponente precisava, ancora, che in altro giudizio di opposizione a precetto, egualmente radicato avanti al Tribunale di Pavia, a fronte della richiesta di € 4.620,24, sempre per spese extra mantenimento ordinario di era stato riconosciuto come dovuto solo il CP_2 minor importo di € 280,00, per l'acquisto di libri, con condanna alla refusione delle spese processuali in suo favore, comunque, rimaste impagate.
Con riferimento all'oggetto del presente giudizio, l'opponente eccepiva che:
- le spese extra richieste erano riferite alla retta universitaria della Facoltà di Medicina a cui risultava iscritto, senza alcuna comunicazione circa gli eventuali esami superati, CP_2 non essendo stato prodotto il libretto universitario attestante l'effettiva frequentazione del percorso di studio e non solo l'iscrizione;
- il punto d) del Protocollo del Tribunale di Como dispone il preventivo accordo nel caso di tasse scolastiche ed universitarie per la frequentazione di istituti privati;
- nella concreta fattispecie, non era mai stata fornita alcuna prova circa l'effettiva frequentazione dell'università da parte di posto, inoltre, che, dopo varie CP_2 indagini, era risultato che l'università in questione era privata e non pubblica, con la conseguenza che le relative spese, per rette e libri, dovevano essere preventivamente comunicate e fatte oggetto di approvazione da parte dell'altro genitore.
Ricostruite le vicende umane e giudiziarie tra i genitori, eccepito che più volte CP_1 si era impegnata, anche per iscritto, a comunicare il percorso formativo del figlio,
[...] osservato che non vi era stata alcuna autorizzazione alla frequentazione di università privata e che, comunque, non veniva fornita alcuna prova dell'effettivo pagamento degli importi richiesti in precetto, richiamato il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 34100 del 12.11.2021, con il quale era stato statuito che le spese universitarie non possono essere qualificate come 'straordinarie', non presentando i caratteri dell'imprevedibilità e straordinarietà richieste per ritenerle tali, l'opponente concludeva affinchè, in via preliminare, fosse sospesa l'efficacia esecutiva del titolo e, nel merito, affinchè fosse dichiarato che nulla era dovuto all'intimante a titolo di spese extra mantenimento per tasse universitarie, con conseguente declaratoria di inefficacia dell'atto di precetto notificato.
Si costituiva l'opposta, preliminarmente, contestando quanto ex adverso dedotto.
Invero, l'opposta ripercorreva le pregresse vicende, anche giudiziali, intercorse tra le parti, precisando che, come emergeva dal decreto definitivo emesso il 17.3.2016 dal Tribunale per i Minorenni di Milano, era stato l'opponente a non volere che assumesse CP_2 il suo cognome.
Ciò premesso e chiarite le ragioni per cui aveva ritenuto di trasferirsi in Colombia,
l'opposta dava atto che il figlio, dapprima si era iscritto alla Facoltà di Medicina dell'università denominata UCEVA, sita a Tulua nella Valle del Cauca, ed, indi, per ragioni di ordine pubblico di quel luogo e di sicurezza personale, si era trasferito presso l'Universidad Cooperativa de Colombia, sita in Santa Marta - Dipartimento di EN
- frequentata dal secondo semestre del 2023 e per il primo del 2024, con esborso delle relative rette che, per i due terzi dovevano essere corrisposte dal padre, come anche confermato dal Tribunale di Como con il decreto 22.2.2024.
L'opposta, indi, rilevava che l'università attualmente frequentata da era un CP_2 istituto cooperativo, dal che la natura meramente formale dell'eccezione sollevata dall'opponente, dovendosi ritenere che le cooperative sono enti che, al pari di quelli pubblici, non hanno finalità di lucro, di tal che non sarebbe stato necessario il previo accordo tra i genitori, atteso che veniva rispettata l'esigenza di non consentire unilateralmente scelte di istituti universitari molto costosi, anche considerandosi che le tasse di iscrizione alla seconda università corrispondevano al costo sia delle università pubbliche italiane che di quella pubblica precedentemente frequentata da in CP_2
Colombia, atteso che presso l'UCEVA il rateo di frequentazione semestrale corrispondeva a 12 milioni duecento venticinque settecento mila pesos, mentre presso l'università
Cooperativa di Colombia la rata era di 13 milioni trecento quarantaquattro seicento sessanta mila, sicchè considerato che € 1,00 corrisponde circa a 4.644,59 pesos colombiani, fra le due università vi era una differenza di circa 200 euro a semestre.
Ritenuto di aver provato il pagamento delle tasse universitarie mediante la produzione delle quietanze relative al secondo semestre 2023 ed al primo semestre 2024, con traduzione certificata della prima, l'opposta concludeva affinchè, previo rigetto dell'istanza di sospensiva, fossero rigettate le domande tutte formulate dall'opponente, con riserva di far valere, comunque, le facoltà ed i diritti tutti del figlio CP_2
Nel corso del giudizio, la parte opposta si impegnava a non mettere in esecuzione il titolo in relazione ai ratei azionati. Indi, su richiesta delle parti veniva disposto rinvio in attesa della decisione della Corte d'Appello di Milano in ordine alla sentenza n. 797/2024, emessa dal Tribunale di Pavia, il 30.4.2024.
Successivamente, veniva fissata l'udienza di discussione orale, con termine intermedio per il deposito delle note conclusive.
All'odierna udienza le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe trascritte ed, indi, la causa è passata in decisione.
Così fissato il thema decidendum, preliminarmente, osserva questo giudice che il presente giudizio ha ad oggetto - esclusivamente - l'opposizione al precetto, notificato all'opponente, in forza del provvedimento del Tribunale di Como, decreto n. cronol.
3101/2024, del 22.2.2024 - in base al quale ST LL è tenuto versare a , Controparte_1 per il 'mantenimento del figlio l'importo mensile di € 900, … oltre ai 2/3 CP_2 delle spese straordinarie di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Como;
' - per il pagamento, pro quota, di due rate della Facoltà di Medicina alla quale il giovane è iscritto presso l'Universidad Cooperativa de Colombia', sita in Santa Marta - Dipartimento di
EN - e, nella specie, il secondo semestre del 2023 ed il primo del 2024.
Dal tenore del richiamato provvedimento giudiziale, che costituisce il titolo esecutivo azionato, si evince l'espresso riferimento al Protocollo in uso presso il Tribunale di Como, che disciplina la materia delle spese extra mantenimento ordinario per i figli minori e maggiorenni non autonomi economicamente, cui, pertanto, deve essere data applicazione nella regolamentazione della presente fattispecie.
Per quanto di interesse, quindi, deve prendersi atto che detto Protocollo, al punto c) lett. a), statuisce che non devono essere preventivamente concordate le tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici, mentre al punto d) lett. a) dispone che le medesime spese devono essere previamente concordate ove gli istituti siano privati.
Di seguito, il richiamato Protocollo adottato dal Tribunale di Como, disciplina anche il procedimento da seguire, nell'ipotesi di spese da concordarsi, precisando che 'il genitore, a fronte della richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandato o e-mail con prova dell'avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta.
Ciò posto, quindi, deve darsi atto che l'opponente ha sostenuto di aver avuto contezza dell'effettiva iscrizione del figlio alla Facoltà di Medicina solo nel corso del procedimento promosso avanti il Tribunale di Como e definito con il decreto n. cronol. 3101/2024, del
22.2.2024, attesa l'assenza di ogni rapporto personale con così anche CP_2 ignorando l'effettiva frequenza ed il profitto negli studi.
Indi, l'opponente ha eccepito che, dopo alcune indagini, era risultato che l'Universidad
Cooperativa de Colombia', sita in Santa Marta - Dipartimento di EN, era, in realtà, istituto privato e non pubblico, con la conseguenza di non essere tenuto al pagamento delle relative spese, per rette e libri, poiché esse avrebbero dovuto essere preventivamente comunicate e fatte oggetto di sua approvazione.
A comprova di tale eccezione, l'opponente ha prodotto sub doc. 10, l'estratto del SNIES,
Sistema National de la Informacion de la Educacion Superior, da cui si evince che l'Universidad Cooperativa de Colombia, è istituto privato, e la sede sita in Santa Marta -
Dipartimento di EN, neppure risulterebbe accreditata (n.b., il testo del documento
è in lingua straniera, ma di immediata comprensione).
Sul punto, la difesa dell'opposta, dapprima in comparsa di costituzione, ha sostenuto che, diversamente, l'Universidad Cooperativa de Colombia' sarebbe un istituto cooperativo, dal che la natura meramente formale dell'eccezione sollevata dall'opponente, dovendosi, invero, ritenere che le cooperative siano enti che, al pari degli enti pubblici, non hanno finalità di lucro, di tal che non sarebbe stato necessario il previo accordo tra i genitori, mentre, di seguito, all'udienza del 29.1.2025, nel sub procedimento, ha sostenuto che l'istituto frequentato da sembrerebbe potersi ricondurre ad una sorta di CP_2 fondazione, formalmente privato ma con funzioni pubbliche, mentre, ancora, nelle note conclusive autorizzate è tornata a sostenere la tesi che l'Universidad Cooperativa de
Colombia è un istituto cooperativo, senza, peraltro, addurre alcuna documentazione a comprova della propria argomentazione.
All'odierna udienza di discussione orale, la difesa dell'opponente ha testualmente dichiarato che 'detta università sembrerebbe una cooperativa ed ha costo pari alla precedente università pubblica frequentata, così rispondendo allo spirito del Protocollo, che non intende addossare all'altro coniuge spese stratosferiche.
Anzi detta università sembrerebbe una cooperativa.' Alla luce di quanto precede, deve darsi atto che la parte opposta, pur gravata dall'onere di cui all'art. 2697 c.c., non sono non ha fornito adeguata prova che l'istituto universitario frequentato da abbia natura pubblica, sostenendo invero che si tratterebbe di CP_2 istituzione cooperativa equiparabile ad ente pubblico od una sorta di fondazione, formalmente privata ma con funzioni pubbliche, bensì neppure ha contestato, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., la produzione documentale fornita dalla parte opponente (doc. 10) dalla quale risulta, diversamente, che l'Universidad Cooperativa de Colombia è un istituto universitario privato, neppure accreditato per quanto riguarda la sede sita in Santa Marta -
Dipartimento di EN.
Posto, pertanto, che è pacifico che l'opposta non ha raccolto il consenso preventivo dell'opponente all'iscrizione del loro figlio ad una università privata o, quanto meno, il silenzio assenso dell'altro genitore, la presente opposizione deve essere accolta.
Alla luce delle motivazioni che precedono, pertanto, ritenuto che alcuna delle contestazioni della parte opposta ha trovato riscontro, ne va dichiarata la soccombenza con conseguente condanna alla refusione delle spese processuali, liquidate in conformità al D.M. 55/14, per le fasi effettivamente esperite ed in relazione al valore ed alla complessità del giudizio, in favore della parte opponente, nei minimi per la fase decisoria essendo state depositate solo note conclusive.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione;
- condanna, altresì, la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano, in € 2.547,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA, questa se dovuta.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione a verbale dell'odierna udienza.
Pavia, 22.10.2025
Il Giudice On.
Dott.ssa Mariangela Liuzzo
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa n. 1723/2024 R. G.
FRA
TE AL
CONTRO
Controparte_1
Oggi 22.10.2025, alle ore 17,00, innanzi alla Dott.ssa. Mariangela Liuzzo, a seguito dell'odierno rinvio, sono comparsi, da remoto:
Per la parte opponente, nessuno
Per parte opposta, nessuno
Il Giudice dà lettura delle motivazioni e della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., allegata al presente verbale.
Del che è verbale ad ore 17,15
Il Giudice On.
Dott.ssa Mariangela Liuzzo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AV
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice On. Dott.ssa Mariangela Liuzzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1723/2024 R.G. promossa da:
TE AL, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina C.F._1
Abbiati, presso il cui studio in Pavia - Via Franchi, 5 - elettivamente domicilia, giusta procura allegata all'Atto di citazione in Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., primo comma
OPPONENTE
CONTRO
, C. F. in proprio e quale esercente la Controparte_1 C.F._2 responsabilità genitoriale sul figlio rappresentata e difesa, Controparte_2 dall'Avv. Massimiliano Iantorno, presso il cui studio in Como - Via Volta, 64 - elettivamente domicilia, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
CONCLUSIONI
PER PARTE OPPONENTE
Voglia l'Ill.mo Giudice adito accogliere la domanda e per l'effetto: in via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva del titolo per le causali di cui in premessa essendo la domanda del tutto destituita di fondamento per le causali di cui in premessa, anche emettendo decreto inaudita altera parte;
Nel merito: dichiarare che l'opponente nulla deve, a titolo di spese extra mantenimento per tasse universitarie, alla signora in forza del titolo azionato in questa sede in quanto CP_1 il credito non è fondato per mancato rispetto del titolo stesso per le ragioni dedotte in narrativa e conseguentemente dichiarare inefficace l'atto di precetto notificato con conseguente dichiarazione che la somma intimata di euro 4448,58 non deve essere dal dott.
LL corrisposta alla convenuta.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari;
PER PARTE OPPOSTA
CHIEDE
All'Ill.mo Tribunale adito di rigettare le domande tutte formulate dal sig. LL, con riserva di far valere comunque le facoltà e i diritti tutti del figlio . CP_2
In via istruttoria: con riserva di articolare capitoli di prova, indicare testi e produrre documenti con idonea memoria. Con riserva di indicare ulteriori mezzi istruttori.
FATTO E DIRITTO
Con Atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615, I co., c.p.c. ST LL premetteva che il 23.4.2024 gli era stato notificato un atto di precetto - unitamente al titolo esecutivo, costituito dal decreto cron. 3101/24, emesso il 22.2.2024, dal Tribunale di Como
a definizione del giudizio n. 3525/2022 R.G. - per il pagamento della somma di € 4.448,58, oltre accessori, quale importo dei due terzi delle spese universitarie, relative al secondo semestre 2023 e primo semestre 2024, che richiedeva in favore del loro Controparte_1 figlio, ormai maggiorenne, sulla base del protocollo in uso presso il CP_2
Tribunale di Como, in relazione alle spese extra mantenimento ordinario.
L'opponente dava atto che, ormai da numerosi anni, con erano intercorsi Controparte_1 svariati contenziosi in ordine al mantenimento del figlio, riconosciuto dall'opponente, pur non portandone il cognome, nonostante l'impegno in tal senso assunto dalla madre, come da accordo tra le parti del 13.10.2016, innanzi alla Corte di Appello di Milano,
L'opponente, altresì, dava atto che, a fronte della continua richiesta di denaro, dopo varie azioni in opposizione e cause, il Tribunale di Como, nel provvedimento azionato con il precetto opposto, aveva riconosciuto la riduzione dell'importo di € 1.300 mensili, quale mantenimento del figlio fermo il rimborso dei 2/3 delle spese extra. CP_2
L'opponente precisava, ancora, che in altro giudizio di opposizione a precetto, egualmente radicato avanti al Tribunale di Pavia, a fronte della richiesta di € 4.620,24, sempre per spese extra mantenimento ordinario di era stato riconosciuto come dovuto solo il CP_2 minor importo di € 280,00, per l'acquisto di libri, con condanna alla refusione delle spese processuali in suo favore, comunque, rimaste impagate.
Con riferimento all'oggetto del presente giudizio, l'opponente eccepiva che:
- le spese extra richieste erano riferite alla retta universitaria della Facoltà di Medicina a cui risultava iscritto, senza alcuna comunicazione circa gli eventuali esami superati, CP_2 non essendo stato prodotto il libretto universitario attestante l'effettiva frequentazione del percorso di studio e non solo l'iscrizione;
- il punto d) del Protocollo del Tribunale di Como dispone il preventivo accordo nel caso di tasse scolastiche ed universitarie per la frequentazione di istituti privati;
- nella concreta fattispecie, non era mai stata fornita alcuna prova circa l'effettiva frequentazione dell'università da parte di posto, inoltre, che, dopo varie CP_2 indagini, era risultato che l'università in questione era privata e non pubblica, con la conseguenza che le relative spese, per rette e libri, dovevano essere preventivamente comunicate e fatte oggetto di approvazione da parte dell'altro genitore.
Ricostruite le vicende umane e giudiziarie tra i genitori, eccepito che più volte CP_1 si era impegnata, anche per iscritto, a comunicare il percorso formativo del figlio,
[...] osservato che non vi era stata alcuna autorizzazione alla frequentazione di università privata e che, comunque, non veniva fornita alcuna prova dell'effettivo pagamento degli importi richiesti in precetto, richiamato il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 34100 del 12.11.2021, con il quale era stato statuito che le spese universitarie non possono essere qualificate come 'straordinarie', non presentando i caratteri dell'imprevedibilità e straordinarietà richieste per ritenerle tali, l'opponente concludeva affinchè, in via preliminare, fosse sospesa l'efficacia esecutiva del titolo e, nel merito, affinchè fosse dichiarato che nulla era dovuto all'intimante a titolo di spese extra mantenimento per tasse universitarie, con conseguente declaratoria di inefficacia dell'atto di precetto notificato.
Si costituiva l'opposta, preliminarmente, contestando quanto ex adverso dedotto.
Invero, l'opposta ripercorreva le pregresse vicende, anche giudiziali, intercorse tra le parti, precisando che, come emergeva dal decreto definitivo emesso il 17.3.2016 dal Tribunale per i Minorenni di Milano, era stato l'opponente a non volere che assumesse CP_2 il suo cognome.
Ciò premesso e chiarite le ragioni per cui aveva ritenuto di trasferirsi in Colombia,
l'opposta dava atto che il figlio, dapprima si era iscritto alla Facoltà di Medicina dell'università denominata UCEVA, sita a Tulua nella Valle del Cauca, ed, indi, per ragioni di ordine pubblico di quel luogo e di sicurezza personale, si era trasferito presso l'Universidad Cooperativa de Colombia, sita in Santa Marta - Dipartimento di EN
- frequentata dal secondo semestre del 2023 e per il primo del 2024, con esborso delle relative rette che, per i due terzi dovevano essere corrisposte dal padre, come anche confermato dal Tribunale di Como con il decreto 22.2.2024.
L'opposta, indi, rilevava che l'università attualmente frequentata da era un CP_2 istituto cooperativo, dal che la natura meramente formale dell'eccezione sollevata dall'opponente, dovendosi ritenere che le cooperative sono enti che, al pari di quelli pubblici, non hanno finalità di lucro, di tal che non sarebbe stato necessario il previo accordo tra i genitori, atteso che veniva rispettata l'esigenza di non consentire unilateralmente scelte di istituti universitari molto costosi, anche considerandosi che le tasse di iscrizione alla seconda università corrispondevano al costo sia delle università pubbliche italiane che di quella pubblica precedentemente frequentata da in CP_2
Colombia, atteso che presso l'UCEVA il rateo di frequentazione semestrale corrispondeva a 12 milioni duecento venticinque settecento mila pesos, mentre presso l'università
Cooperativa di Colombia la rata era di 13 milioni trecento quarantaquattro seicento sessanta mila, sicchè considerato che € 1,00 corrisponde circa a 4.644,59 pesos colombiani, fra le due università vi era una differenza di circa 200 euro a semestre.
Ritenuto di aver provato il pagamento delle tasse universitarie mediante la produzione delle quietanze relative al secondo semestre 2023 ed al primo semestre 2024, con traduzione certificata della prima, l'opposta concludeva affinchè, previo rigetto dell'istanza di sospensiva, fossero rigettate le domande tutte formulate dall'opponente, con riserva di far valere, comunque, le facoltà ed i diritti tutti del figlio CP_2
Nel corso del giudizio, la parte opposta si impegnava a non mettere in esecuzione il titolo in relazione ai ratei azionati. Indi, su richiesta delle parti veniva disposto rinvio in attesa della decisione della Corte d'Appello di Milano in ordine alla sentenza n. 797/2024, emessa dal Tribunale di Pavia, il 30.4.2024.
Successivamente, veniva fissata l'udienza di discussione orale, con termine intermedio per il deposito delle note conclusive.
All'odierna udienza le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe trascritte ed, indi, la causa è passata in decisione.
Così fissato il thema decidendum, preliminarmente, osserva questo giudice che il presente giudizio ha ad oggetto - esclusivamente - l'opposizione al precetto, notificato all'opponente, in forza del provvedimento del Tribunale di Como, decreto n. cronol.
3101/2024, del 22.2.2024 - in base al quale ST LL è tenuto versare a , Controparte_1 per il 'mantenimento del figlio l'importo mensile di € 900, … oltre ai 2/3 CP_2 delle spese straordinarie di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Como;
' - per il pagamento, pro quota, di due rate della Facoltà di Medicina alla quale il giovane è iscritto presso l'Universidad Cooperativa de Colombia', sita in Santa Marta - Dipartimento di
EN - e, nella specie, il secondo semestre del 2023 ed il primo del 2024.
Dal tenore del richiamato provvedimento giudiziale, che costituisce il titolo esecutivo azionato, si evince l'espresso riferimento al Protocollo in uso presso il Tribunale di Como, che disciplina la materia delle spese extra mantenimento ordinario per i figli minori e maggiorenni non autonomi economicamente, cui, pertanto, deve essere data applicazione nella regolamentazione della presente fattispecie.
Per quanto di interesse, quindi, deve prendersi atto che detto Protocollo, al punto c) lett. a), statuisce che non devono essere preventivamente concordate le tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici, mentre al punto d) lett. a) dispone che le medesime spese devono essere previamente concordate ove gli istituti siano privati.
Di seguito, il richiamato Protocollo adottato dal Tribunale di Como, disciplina anche il procedimento da seguire, nell'ipotesi di spese da concordarsi, precisando che 'il genitore, a fronte della richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandato o e-mail con prova dell'avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta.
Ciò posto, quindi, deve darsi atto che l'opponente ha sostenuto di aver avuto contezza dell'effettiva iscrizione del figlio alla Facoltà di Medicina solo nel corso del procedimento promosso avanti il Tribunale di Como e definito con il decreto n. cronol. 3101/2024, del
22.2.2024, attesa l'assenza di ogni rapporto personale con così anche CP_2 ignorando l'effettiva frequenza ed il profitto negli studi.
Indi, l'opponente ha eccepito che, dopo alcune indagini, era risultato che l'Universidad
Cooperativa de Colombia', sita in Santa Marta - Dipartimento di EN, era, in realtà, istituto privato e non pubblico, con la conseguenza di non essere tenuto al pagamento delle relative spese, per rette e libri, poiché esse avrebbero dovuto essere preventivamente comunicate e fatte oggetto di sua approvazione.
A comprova di tale eccezione, l'opponente ha prodotto sub doc. 10, l'estratto del SNIES,
Sistema National de la Informacion de la Educacion Superior, da cui si evince che l'Universidad Cooperativa de Colombia, è istituto privato, e la sede sita in Santa Marta -
Dipartimento di EN, neppure risulterebbe accreditata (n.b., il testo del documento
è in lingua straniera, ma di immediata comprensione).
Sul punto, la difesa dell'opposta, dapprima in comparsa di costituzione, ha sostenuto che, diversamente, l'Universidad Cooperativa de Colombia' sarebbe un istituto cooperativo, dal che la natura meramente formale dell'eccezione sollevata dall'opponente, dovendosi, invero, ritenere che le cooperative siano enti che, al pari degli enti pubblici, non hanno finalità di lucro, di tal che non sarebbe stato necessario il previo accordo tra i genitori, mentre, di seguito, all'udienza del 29.1.2025, nel sub procedimento, ha sostenuto che l'istituto frequentato da sembrerebbe potersi ricondurre ad una sorta di CP_2 fondazione, formalmente privato ma con funzioni pubbliche, mentre, ancora, nelle note conclusive autorizzate è tornata a sostenere la tesi che l'Universidad Cooperativa de
Colombia è un istituto cooperativo, senza, peraltro, addurre alcuna documentazione a comprova della propria argomentazione.
All'odierna udienza di discussione orale, la difesa dell'opponente ha testualmente dichiarato che 'detta università sembrerebbe una cooperativa ed ha costo pari alla precedente università pubblica frequentata, così rispondendo allo spirito del Protocollo, che non intende addossare all'altro coniuge spese stratosferiche.
Anzi detta università sembrerebbe una cooperativa.' Alla luce di quanto precede, deve darsi atto che la parte opposta, pur gravata dall'onere di cui all'art. 2697 c.c., non sono non ha fornito adeguata prova che l'istituto universitario frequentato da abbia natura pubblica, sostenendo invero che si tratterebbe di CP_2 istituzione cooperativa equiparabile ad ente pubblico od una sorta di fondazione, formalmente privata ma con funzioni pubbliche, bensì neppure ha contestato, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., la produzione documentale fornita dalla parte opponente (doc. 10) dalla quale risulta, diversamente, che l'Universidad Cooperativa de Colombia è un istituto universitario privato, neppure accreditato per quanto riguarda la sede sita in Santa Marta -
Dipartimento di EN.
Posto, pertanto, che è pacifico che l'opposta non ha raccolto il consenso preventivo dell'opponente all'iscrizione del loro figlio ad una università privata o, quanto meno, il silenzio assenso dell'altro genitore, la presente opposizione deve essere accolta.
Alla luce delle motivazioni che precedono, pertanto, ritenuto che alcuna delle contestazioni della parte opposta ha trovato riscontro, ne va dichiarata la soccombenza con conseguente condanna alla refusione delle spese processuali, liquidate in conformità al D.M. 55/14, per le fasi effettivamente esperite ed in relazione al valore ed alla complessità del giudizio, in favore della parte opponente, nei minimi per la fase decisoria essendo state depositate solo note conclusive.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione;
- condanna, altresì, la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano, in € 2.547,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA, questa se dovuta.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione a verbale dell'odierna udienza.
Pavia, 22.10.2025
Il Giudice On.
Dott.ssa Mariangela Liuzzo