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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 21/11/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3067/2025 V.g.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 3067/2025 promossa da:
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
18/03/1966 e residente in [...],
e
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
19/03/1973 e residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Rita Guerra
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: modificare il decreto emesso in data 11/04/2022 dal Tribunale di Livorno nel proc. n.1195/2020 e recepire le condizioni di cui all'accordo inter partes
FATTO
Con ricorso in data 25.9.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, la modifica del decreto emesso in data 11/04/2022 dal Tribunale di Livorno nel proc. n.1195/2020 alle condizioni di cui al ricorso, chiedendo la revisione delle condizioni relative alle modalità di visita del figlio minore e delle condizioni relative al mantenimento di entrambi i figli minori Per_1
e . Per_1 Per_2
Con provvedimento in data 29.9.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 13.11.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 13.11.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che i fatti nuovi allegati dalle parti giustificano la modifica del decreto emesso in data 11/04/2022 dal Tribunale di Livorno nel proc. n.1195/2020 nel senso indicato dalle parti medesime. Ed infatti, con il trascorrere del tempo e con il percorso di supporto alla genitorialità svolto dal Servizio Sociale di Piombino, i rapporti sia tra i genitori che tra genitori e figli sono divenuti più sereni e collaborativi: conseguentemente, risulta opportuno modificare le modalità di visita relativamente al figlio , modalità adottate nella quotidianità già da Per_1 tempo. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di modificare il decreto emesso in data 11/04/2022 dal Tribunale di Livorno nel proc. n.1195/2020 alle condizioni di cui al ricorso. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, dispone la modifica delle condizioni di cui al decreto emesso in data 11/04/2022 dal Tribunale di Livorno nel proc. n.1195/2020, invariato il resto, come segue: 1) il figlio minore vivrà due settimane presso l'abitazione della madre e due Per_1 settimane presso l'abitazione del padre, il tutto tenuto conto sia della vicinanza tra le due abitazioni sia dell'età di , ormai quasi maggiorenne. Le decisioni di Per_1 maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di . Il figlio trascorrerà i giorni di Per_1 Natale, Capodanno e Pasqua, alternativamente, con il padre o con la madre, ovvero la vigilia con l'uno e la festività con l'altro, ovvero a pranzo nel giorno festivo con l'uno ed a cena con l'altro, secondo gli accordi che, di volta in volta, verranno raggiunti dai genitori e compatibilmente con le esigenze del minore. I genitori danno, comunque, atto che quanto sopra stabilito potrà essere sempre derogato in funzione delle esigenze del minore;
2) in ordine al mantenimento di i genitori, vista la permanenza del figlio presso Per_1 le loro abitazioni per un tempo pressoché paritetico, e vista l'equivalenza dei redditi dai medesimi percepiti, concordano, espressamente, che ciascuno provvederà al mantenimento diretto di quando lo stesso starà con loro, mentre le spese Per_1 straordinarie (mediche, sportive, scolastiche e ludiche) sostenute, in accordo tra i genitori, per il figlio verranno suddivise al 50% tra i genitori, in ordine a dette Per_1 spese i genitori concordano che si atterranno a quanto previsto nel protocollo d'intesa redatto dal NF;
3) la figlia minore continuerà a vivere con la madre presso la sua residenza e Per_2 la potestà sulla figlia minore sarà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di mentre in ordine al Per_2 diritto di visita del padre rimarrà invariato rispetto a quanto previsto dal Decreto emesso in data 11/04/2022 RG n.1195/2020;
4) il padre corrisponderà, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia
, entro il giorno 5 di ogni mese, sul conto corrente IBAN della madre Per_2
, una somma mensile di Euro 320,00 (somma comprensiva degli Parte_2 aumenti ISTAT maturati dalla sentenza ad oggi), somma da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT;
5) le spese straordinarie (mediche, sportive, scolastiche e ludiche) sostenute, in accordo tra i coniugi, per la figlia verranno suddivise al 50% tra i genitori, Per_2 in ordine a dette spese i coniugi concordano che si atterranno a quanto previsto nel protocollo d'intesa redatto dal NF, il tutto ad eccezione del cambio di stagione per per il quale il padre corrisponderà, ogni anno, alla madre la somma di Per_2
Euro 200,00 unitamente al mantenimento del mese di Ottobre ed Euro 200,00 unitamente al mantenimento del mese di Maggio;
6) l'assegno unico familiare continuerà ad essere percepito al 50% tra i genitori.
7) Spese di lite compensate.
Livorno, 13.11.2025
Il Presidente Estensore dott. Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 3067/2025 promossa da:
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
18/03/1966 e residente in [...],
e
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
19/03/1973 e residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Rita Guerra
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: modificare il decreto emesso in data 11/04/2022 dal Tribunale di Livorno nel proc. n.1195/2020 e recepire le condizioni di cui all'accordo inter partes
FATTO
Con ricorso in data 25.9.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, la modifica del decreto emesso in data 11/04/2022 dal Tribunale di Livorno nel proc. n.1195/2020 alle condizioni di cui al ricorso, chiedendo la revisione delle condizioni relative alle modalità di visita del figlio minore e delle condizioni relative al mantenimento di entrambi i figli minori Per_1
e . Per_1 Per_2
Con provvedimento in data 29.9.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 13.11.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 13.11.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che i fatti nuovi allegati dalle parti giustificano la modifica del decreto emesso in data 11/04/2022 dal Tribunale di Livorno nel proc. n.1195/2020 nel senso indicato dalle parti medesime. Ed infatti, con il trascorrere del tempo e con il percorso di supporto alla genitorialità svolto dal Servizio Sociale di Piombino, i rapporti sia tra i genitori che tra genitori e figli sono divenuti più sereni e collaborativi: conseguentemente, risulta opportuno modificare le modalità di visita relativamente al figlio , modalità adottate nella quotidianità già da Per_1 tempo. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di modificare il decreto emesso in data 11/04/2022 dal Tribunale di Livorno nel proc. n.1195/2020 alle condizioni di cui al ricorso. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, dispone la modifica delle condizioni di cui al decreto emesso in data 11/04/2022 dal Tribunale di Livorno nel proc. n.1195/2020, invariato il resto, come segue: 1) il figlio minore vivrà due settimane presso l'abitazione della madre e due Per_1 settimane presso l'abitazione del padre, il tutto tenuto conto sia della vicinanza tra le due abitazioni sia dell'età di , ormai quasi maggiorenne. Le decisioni di Per_1 maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di . Il figlio trascorrerà i giorni di Per_1 Natale, Capodanno e Pasqua, alternativamente, con il padre o con la madre, ovvero la vigilia con l'uno e la festività con l'altro, ovvero a pranzo nel giorno festivo con l'uno ed a cena con l'altro, secondo gli accordi che, di volta in volta, verranno raggiunti dai genitori e compatibilmente con le esigenze del minore. I genitori danno, comunque, atto che quanto sopra stabilito potrà essere sempre derogato in funzione delle esigenze del minore;
2) in ordine al mantenimento di i genitori, vista la permanenza del figlio presso Per_1 le loro abitazioni per un tempo pressoché paritetico, e vista l'equivalenza dei redditi dai medesimi percepiti, concordano, espressamente, che ciascuno provvederà al mantenimento diretto di quando lo stesso starà con loro, mentre le spese Per_1 straordinarie (mediche, sportive, scolastiche e ludiche) sostenute, in accordo tra i genitori, per il figlio verranno suddivise al 50% tra i genitori, in ordine a dette Per_1 spese i genitori concordano che si atterranno a quanto previsto nel protocollo d'intesa redatto dal NF;
3) la figlia minore continuerà a vivere con la madre presso la sua residenza e Per_2 la potestà sulla figlia minore sarà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di mentre in ordine al Per_2 diritto di visita del padre rimarrà invariato rispetto a quanto previsto dal Decreto emesso in data 11/04/2022 RG n.1195/2020;
4) il padre corrisponderà, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia
, entro il giorno 5 di ogni mese, sul conto corrente IBAN della madre Per_2
, una somma mensile di Euro 320,00 (somma comprensiva degli Parte_2 aumenti ISTAT maturati dalla sentenza ad oggi), somma da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT;
5) le spese straordinarie (mediche, sportive, scolastiche e ludiche) sostenute, in accordo tra i coniugi, per la figlia verranno suddivise al 50% tra i genitori, Per_2 in ordine a dette spese i coniugi concordano che si atterranno a quanto previsto nel protocollo d'intesa redatto dal NF, il tutto ad eccezione del cambio di stagione per per il quale il padre corrisponderà, ogni anno, alla madre la somma di Per_2
Euro 200,00 unitamente al mantenimento del mese di Ottobre ed Euro 200,00 unitamente al mantenimento del mese di Maggio;
6) l'assegno unico familiare continuerà ad essere percepito al 50% tra i genitori.
7) Spese di lite compensate.
Livorno, 13.11.2025
Il Presidente Estensore dott. Azzurra Fodra