Cass. civ., sez. III, sentenza 11/02/2002, n. 1898
CASS
Sentenza 11 febbraio 2002

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La compensazione totale o parziale delle spese del giudizio costituisce una facoltà discrezionale del giudice del merito; la valutazione, quindi, della ricorrenza dell'una o dell'altra ipotesi è rimessa al suo prudente apprezzamento ed è sottratta all'obbligo di una specifica motivazione, soggiacendo la relativa pronuncia al sindacato di legittimità solo quando il giudice, a giustificazione della disposta compensazione, enunci motivi illogici od erronei.

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  • 1Sentenza Cassazione Civile n. 41684 del 27
    https://www.laleggepertutti.it/

  • 2Sentenza Cassazione Civile n. 2469 del 27
    https://www.laleggepertutti.it/

  • 3Sentenza Cassazione Civile n. 2470 del 27
    https://www.laleggepertutti.it/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 11/02/2002, n. 1898
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1898
Data del deposito : 11 febbraio 2002

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