Sentenza 11 febbraio 2002
Massime • 1
La compensazione totale o parziale delle spese del giudizio costituisce una facoltà discrezionale del giudice del merito; la valutazione, quindi, della ricorrenza dell'una o dell'altra ipotesi è rimessa al suo prudente apprezzamento ed è sottratta all'obbligo di una specifica motivazione, soggiacendo la relativa pronuncia al sindacato di legittimità solo quando il giudice, a giustificazione della disposta compensazione, enunci motivi illogici od erronei.
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 41684 del 27https://www.laleggepertutti.it/
- 2. Sentenza Cassazione Civile n. 2469 del 27https://www.laleggepertutti.it/
- 3. Sentenza Cassazione Civile n. 2470 del 27https://www.laleggepertutti.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/02/2002, n. 1898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1898 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio DUVA - Presidente -
Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Rel. Consigliere -
Dott. GI Francesco DI NANNI - Consigliere -
Dott. Bruno DURANTE - Consigliere -
Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LO LL, ES GA VED LO, elettivamente domiciliati in ROMA LARGO GENERALE GONZAGA 2, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO PAZZAGLIA, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato MASSIMO NICOLINI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
AL IA GA, AL DO, CH AN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO RINALDI, difesi dall'avvocato DO ASCHIERI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
LO RI LAURA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 519/99 della Corte d'Appello di BRESCIA, SEZ SPEC AGRARIA, emessa il 07/06/99 e depositata il 06/07/99 (R.G. 142/99);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/07/01 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato Massimo NICOLINI;
udito l'Avvocato AL ASCHIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24 dicembre 1997 RA AD LL, RA AL e MA TA esponevano di essere proprietari del fondo rustico denominato "Peverone", di 963 pertiche cremonesi, sito nei comuni di Cremona e di Bonemerse;
che esso era stato affittato da MA TA, MA IN e OL IC e TI GI, con due distinti contratti registrati il 28 novembre 1966, uno relativo ai terreni e l'altro ai fabbricati;
che TI GI era deceduto e aveva lasciato quali eredi la moglie NE LL e i figli TI CA e AR LA;
che, sempre "mortis causa", a MA IN era subentrata MA TA ed a OL IC erano succeduti RA AD LL e RA AL;
che il contratto di affitto- il quale aveva la durata di sei anni ed era stato poi sottoposto a proroga - aveva scadenza il 5 maggio 1997 o l'11 novembre 1997, ai sensi dell'art. 2 lett. E della legge 3 maggio 1982 n. 203; che essi avevano disdetto il rapporto con raccomandata del 19 giugno 1995 e avevano esperito invano il tentativo obbligatorio di conciliazione.
Chiedevano perciò alla Sezione specializzata agraria del Tribunale di Cremona di dichiarare cessato il rapporto di affitto in data 5 maggio 1997 o 11 novembre 1997 e di condannare i convenuti all'immediato rilascio del fondo, oltre che al risarcimento dei danni per l'abusiva detenzione dopo la scadenza.
Si costituivano NE LL e TI CA, i quali, in via preliminare, eccepivano il difetto di legittimazione passiva di TI AR LA, affermando che essa non aveva esercitato attività agricola con il loro dante causa, non era coltivatrice diretta e non era quindi subentrata nell'affitto a norma dell'art. 49 della legge 3 maggio 1982 n. 203.
Nel merito deducevano che il rapporto non era iniziato l'11 novembre 1966, ma il 21 maggio 1949. Invero, con contratto di pari data, MA GI, MA TA, MA IN e OL IC avevano affittato il fondo a OS ER, ST ed ZO;
con contratto registrato il 9 novembre 1965 i concedenti avevano accettato che il rapporto proseguisse col solo OS ST e la di lui moglie AR IU;
con scrittura del 30 ottobre 1966 costoro avevano ceduto l'azienda a TI GI, per cui, a norma dell'art. 2558 C.c., anche il contratto di affitto del fondo era passato in capo al cessionario, e i due contratti di affitto stipulati dai concedenti col TI e registrati il 28 novembre 1966 avevano solo formalizzato il già avvenuto subingresso di questi nel contratto di affitto. Il rapporto era quindi soggetto alla disposizione dell'art. 2 lett. C della legge n. 203 del 1982: esso aveva avuto scadenza il 10 novembre 1995 e, in mancanza di tempestiva disdetta, si era rinnovato tacitamente per quindici anni. La NE e il TI chiedevano quindi di rigettare la domanda, e, in via riconvenzionale, di dichiarare che il rapporto dell'intero fondo "Peverone", costituente un unico complesso, avrebbe avuto termine il 6 maggio 2010 o il 10 novembre 2010.
Si costituiva anche TI AR LA, la quale rivendicava la qualità di successore nell'azienda paterna e quindi il diritto a partecipare al giudizio. Nel merito si associava alle richieste e alle deduzioni dei parenti.
I ricorrenti replicavano che i concedenti avevano solo consentito la risoluzione anticipata del contratto con OS ST e AR IU ed avevano poi stipulato il nuovo contratto con il TI;
che la circostanza risultava dalla stessa scrittura del 30 ottobre 1966 intervenuta tra i OS AR e il TI, avendo costoro, con la clausola n. 10, subordinato la validità della scrittura medesima "all'accettazione, da parte delle signore proprietarie del fondo, della risoluzione anticipata del contratto, richiesta dagli affittuari signori OS AR, nonché della stipulazione di un nuovo contratto di locazione con il TI"; e che, comunque, la successione nei contratti prevista dall'art. 2558 C.c. non opera in materia agraria.
La Sezione adita, con sentenza del 23 gennaio 1999, dichiarava cessato il contratto di affitto in data 10 novembre 1997; condannava tutti e tre i convenuti al rilascio del fondo;
rigettava la domanda di risarcimento proposta dai ricorrenti;
compensava interamente fra le parti le spese di lite. NE LL e TI CA proponevano appello. Chiedevano alla Corte di rigettare tutte le domande dei ricorrenti;
e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, di dichiarare che il contratto di affitto avrebbe avuto scadenza il 10 novembre 2010. In via istruttoria domandavano l'ammissione di prova per interrogatorio formale e per testi su due capitoli già formulati nella memoria di costituzione di primo grado. Si costituivano RA AD LL, RA AL e MA TA, i quali instavano per il rigetto dell'appello principale e proponevano appello incidentale. Chiedevano la condanna degli appellanti principali al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa, ovvero l'emissione di una pronuncia di condanna generica al risarcimento, con rimessione della liquidazione ad altro giudizio;
il rigetto delle avverse istanze istruttorie e, in subordine, l'ammissione di prova contraria e delle proprie prove dedotte in primo grado.
TI AR LA restava contumace.
Con sentenza del 6 luglio 1999 la Sezione Specializzata agraria della Corte di Appello di Brescia ha rigettato entrambi i gravami, modificando, in parziale accoglimento del secondo motivo del gravame incidentale, solo il regime delle spese del primo grado. Per la cassazione di detta sentenza ricorrono TI CA e NE LL, sulla base di quattro censure. Resistono con controricorso RA AD LL, RA AL e MA TA.
Non ha svolto difese TI AR LA.
I ricorrenti hanno depositato una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 1594, 1624 e 2558 C.c., 346 C.p.c. e 21 e 53 della legge 3 maggio 1982 n. 203, nonché omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.
Osservano che, essendo pacifica la cessione dell'azienda insediata sul fondo per cui è causa dagli originari affittuari OS e AR a TI GI, avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 2558 C.c., col conseguente automatico subentro del cessionario nel contratto di affitto, finalizzato all'esercizio dell'azienda stessa. La Corte di merito, per spiegare la mancata applicazione di tale norma, si è limitata ad affermare che gli odierni ricorrenti, nel loro gravame, non avrebbero invocato il subentro "automatico" del loro dante causa TI GI nel contratto di affitto;
ma la mancata, espressa riproposizione, nel gravame, della tesi dell'applicabilità dell'art. 2558 C.c. non equivale a rinuncia, posto che la decadenza, ai sensi dell'art. 346 C.p.c., consegue solo alla mancata riproposizione delle domande o eccezioni non accolte, non pure delle semplici argomentazioni difensive. La Corte ha poi trascurato che la cessione del contratto di affitto è sempre possibile, col consenso del locatore, che nella fattispecie, risulta pacificamente provato. In ogni caso detta cessione, qualunque sia il momento genetico del rapporto (1949 o 1966), comunque in corso alla data di entrata in vigore della legge di riforma, era possibile alla stregua dell'art. 21 della medesima, che non considera più l'affitto come un contratto "intuitu personae".
Col secondo mezzo, denunciando la violazione degli artt. 1235, 1362, 1363, 1364 e 1371 C.c. e 2 della l. n. 203 del 1982, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, i ricorrenti lamentano che la Corte di merito abbia escluso la successione del TI nel rapporto contrattuale in corso con i OS e AR, basandosi su un'interpretazione parziale e contraddittoria del contratto 30 ottobre 1966. Invero la Corte, pur avendo riportato la clausola n. 3 di detta scrittura, ha mancato di osservare che nella stessa si dava atto che in pari data, ossia a far tempo dal 30 ottobre 1966, i OS e AR avrebbero cessato la gestione del fondo, con subentro del TI, il quale pertanto ne divenne conduttore e affittuario, per modo che la successiva stipulazione di un nuovo contratto in suo favore si inserì in un rapporto contrattuale già in corso, senza comportare alcuna efficacia novativa nei suoi confronti, tale non risultando la comune volontà delle parti.
Da qui, secondo i ricorrenti, la necessità di far riferimento, per una corretta applicazione dell'art. 2 della L. cit., e al fine di una esatta individuazione della scadenza legale del contratto, a quello stipulato il 21 maggio 1949, in forza del quale venne a instaurarsi il rapporto di affittanza agraria per cui è causa. Questi primi due motivi sono destituiti di fondamento. La Corte, dopo aver ricordato le contrapposte tesi (continuità del rapporto, secondo gli appellanti;
estinzione del vecchio rapporto con OS e AR e instaurazione di un nuovo rapporto con TI GI, secondo gli appellati), e pur affermando, all'unisono con gli appellati, che il divieto di cessione dell'affitto, stabilito dagli artt. 1594 e 1624 C.c., è stato ribadito, nella materia agraria, dall'art. 21 della legge 3 maggio 1982 n. 203; osserva che tuttavia tale ultima questione è
"irrilevante nella fattispecie, perché gli appellanti, con il motivo di gravame, non invocano il subentro automatico del loro dante causa TI GI nel contratto di affitto per effetto dell'alienazione dell'azienda agricola da parte di OS e AR, ma sostengono che il subentro del TI nel contratto che vedeva come affittuari i coniugi OS e AR è avvenuto per effetto di un accordo trilatero cui, oltre ad essi e al TI, hanno partecipato anche le concedenti".
Dopo un'attenta analisi del testo, interamente riprodotto, del contratto 30 ottobre 1996 (asseritamente di cessione di azienda agricola), stipulato da OS e AR da una parte e TI GI dall'altra, rileva che la sua validità "è stata espressamente subordinata a due condizioni", ossia alla risoluzione del contratto di affitto in corso tra le concedenti e i OS e AR;
e alla stipulazione, da parte delle concedenti, di un nuovo contratto di locazione con il TI.
Risulta quindi dal complesso delle clausole "che le parti del contratto 30 ottobre 1966 hanno esplicitamente escluso il subentro del TI nel contratto di affitto in corso;
e che, anzi, OS-AR e il TI hanno previsto la risoluzione del contratto di locazione in corso con i primi, da essi già richiesta". Le concedenti, prosegue la sentenza, "hanno aderito, ""factis concludentibus"", alla domanda di OS-AR di risoluzione anticipata del contratto di affitto, avendoli liberati dai loro obblighi contrattuali ed avendo stipulato con il TI due nuovi contratti di affitto, registrati il 28 novembre 1966, uno relativo ai terreni e l'altro relativo all'edificio, i quali hanno avuto inizio con l'11 novembre 1966 e durata di sei anni".
Tali circostanze, conclude sul punto la sentenza, e altresì la fissazione della data di inizio del rapporto con l'11 novembre 1966, per la quale il OS e la AR avevano chiesto la risoluzione anticipata;
e la pattuizione, per i nuovi contratti, di una data di scadenza (11 novembre 1972) successiva a quella del contratto intercorso con OS e AR (11 novembre 1971) "rendono evidente l'autonomia dei nuovi contratti rispetto a quello precedente e l'intervenuta accettazione da parte delle concedenti della richiesta dei signori OS-AR di risoluzione anticipata del loro contratto di affitto".
Si deve pertanto "escludere che le concedenti abbiano acconsentito al subentro del TI nel contratto di affitto intercorso con OS ST e AR IU, subentro che sia i vecchi che il nuovo affittuario non hanno del resto neppure richiesto". Consegue da tutto ciò che fra i due contratti di affitto esiste "un mero collegamento cronologico", senza alcun subentro del TI nel contratto precedente, "che si è estinto".
Con una motivazione adeguata ed esauriente, esente da vizi logici e da errori giuridici, la Corte ha dunque accertato che la pretesa cessione dell'azienda fu subordinata a due condizioni, entrambe avverate: 1) la risoluzione consensuale anticipata del contratto con OS e AR;
2) la stipulazione di un nuovo contratto di affitto tra le concedenti e TI GI.
Questa ricostruzione dell'assetto negoziale convenuto dalle parti è logicamente e giuridicamente incompatibile con ogni diversa ipotesi di cessione al TI del medesimo contratto di affitto corrente con gli originari coloni o con un qualsiasi suo automatico subentro nella posizione di questi ultimi, ai sensi dell'art. 2558 C.c, in quanto presunto cessionario dell'azienda, proprio perché fu espressamente previsto che il TI, per diventare a sua volta affittuario, stipulasse un "nuovo contratto" con le concedenti, poi effettivamente concluso con decorrenza dall'11 novembre 1966. Emerge così la giuridica irrilevanza, atteso il diverso regolamento d'interessi posto in essere dalle parti secondo l'incensurabile apprezzamento del giudice di merito, di tutta la problematica sulla cedibilità dell'affitto in base alla nuova normativa sui patti agrari ovvero sulla possibilità di configurare, attraverso l'alienazione di un'azienda agricola, l'automatico subentro dell'acquirente nel contratto di affitto, se e in quanto da comprendere nella categoria dei "contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale" (artt. 21 della legge 3 maggio 1982 n. 203 e 2558 C.c.). L'interpretazione dei contratti, concretandosi nell'accertamento della volontà dei contraenti e in un'indagine di fatto, può essere censurata in cassazione soltanto per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle regole ermeneutiche, con la conseguenza che dev'essere ritenuta inammissibile ogni critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca solo nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto vagliati dal suddetto giudice (Cass. 20 giugno 2000 n. 8384). Anche l'accertamento della novazione di un'obbligazione, e quindi della ricorrenza dei relativi elementi costitutivi, fra i quali l'"animus novandi", si risolve in una "quaestio voluntatis", ossia in un'indagine sull'individuazione e interpretazione della volontà negoziale, riservata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e corretta. E nella specie i ricorrenti, mentre, col primo motivo, prospettano l'applicabilità dell'art. 2558 C.c. nonché l'astratta, odierna cedibilità dell'affitto agrario, ossia questioni di cui si è già mostrata l'ininfluenza, oppure ipotizzano come avvenuta una cessione smentita dal giudice di merito;
col secondo ribadiscono la loro tesi della successione del TI nel vecchio contratto, dell'inesistenza della novazione e della conseguente continuità del rapporto dal 1949, così formulando censure affette da palese inammissibilità, in quanto si risolvono, in contrasto con la qualificazione loro attribuita, nella mera contrapposizione di un'interpretazione diversa a quella criticata.
Col terzo mezzo i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 244 C.p.c. e insufficiente e contraddittoria motivazione sulla mancata ammissione dei mezzi istruttori. Contestano che il primo capitolo articolato nel gravame comporti valutazione giuridiche vietate ai testimoni, implicando esso solo la verifica di una circostanza di fatto, ossia la cessione dell'azienda agraria insediata sul fondo. Sostengono poi che entrambi i capitoli avrebbero dovuto essere ammessi, in quanto la loro esclusione consegue all'errata motivazione nel merito.
Anche questo motivo è infondato.
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo capitolo (sulla cessione di azienda), "perché comporta una valutazione giuridica, la quale non è consentita ai testimoni ed è riservata al giudice"; lo ha dichiarato altresì irrilevante, "perché, anche se si qualificasse il contratto 30 ottobre 1966 quale alienazione o cessione di azienda agricola, TI GI, per la ragione sopra esposta, non sarebbe comunque subentrato nel contratto di affitto intercorrente con OS-AR".
Quanto al secondo capitolo della prova testimoniale (sul consenso delle concedenti alla cessione), anch'esso è stato giudicato irrilevante, "perché la scrittura 30 ottobre 1966 prevede la risoluzione del contratto di affitto con OS ST e AR IU e la dedotta adesione delle concedenti alla scrittura stessa, che costituisce oggetto del capitolo in esame, ha pertanto comportato la risoluzione del precedente contratto di affitto, non il subentro del TI nello stesso".
Orbene, i ricorrenti censurano soltanto il giudizio di inammissibilità, ma non anche quello, autonomo, di irrilevanza del primo capitolo, in tal modo incorrendo in un palese difetto d'interesse. L'interesse a ricorrere per cassazione deve consistere invero nella possibilità di conseguire un risultato giuridicamente apprezzabile, che non si ottiene quando il ricorso è diretto contro una soltanto delle varie ragioni su ciascuna delle quali, indipendentemente dalle altre, il giudice ha fondato la propria decisione, essendo in tal caso il denunciato vizio privo di efficacia causale, nel senso che la sua eventuale sussistenza non potrebbe condurre alla cassazione, neppure parziale, della sentenza impugnata, che resterebbe, comunque, sorretta dalle ragioni non censurate.
La motivazione poi con la quale è stato respinto il secondo capitolo non è oggetto di alcuna specifica censura, onde non può che restare ferma la relativa valutazione di irrilevanza.
Col quarto mezzo infine, denunciando la violazione degli artt. 91 e 92 C.p.c. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, i ricorrenti criticano la decisione della Corte di compensare nella sola misura di un terzo le spese dei due gradi nei rapporti tra gli appellanti e gli appellati costituiti.
La motivazione addotta a tal fine si basa su una soggettiva e non condivisibile valutazione della rilevanza delle domande proposte in giudizio dalle parti: secondo la Corte infatti la domanda risarcitoria proposta dai ricorrenti appellanti incidentali risulterebbe meno rilevante di quella di accertamento della data di scadenza del contratto, e conseguentemente la relativa soccombenza avrebbe minore incidenza nella liquidazione delle spese. Anche quest'ultimo motivo è inaccoglibile.
Avendo il Tribunale compensato le spese, la Corte ha accolto in parte il secondo motivo del gravame incidentale, col quale si lamentava dagli appellati l'ingiustizia di tale compensazione, e ha ritenuto "conforme a maggiore equità la compensazione di un solo terzo delle spese del primo grado", ponendo a carico degli appellanti NE e TI i residui due terzi.
Ciò perché "la soccombenza dei ricorrenti appellanti incidentali sulla propria domanda risarcitoria ha rilevanza inferiore rispetto a quella dei resistenti appellanti principali sulla domanda di accertamento della data di scadenza del contratto e di condanna al rilascio".
Analogo regime, per il medesimo motivo, ha adottato anche per le spese del secondo grado.
La compensazione, totale o parziale, delle spese del giudizio costituisce una facoltà discrezionale del giudice di merito, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nel concorso di giusti motivi. La valutazione, da parte dello stesso giudice, della ricorrenza dell'una o dell'altra ipotesi è rimessa al suo prudente apprezzamento ed è sottratta all'obbligo di una specifica motivazione, la relativa pronuncia soggiacendo al sindacato di legittimità solo quando il giudice, a giustificazione della disposta compensazione, enunci motivi illogici o erronei.
Tanto non è avvenuto nella specie, avendo la Corte adeguatamente e congruamente motivato le ragioni per le quali ha ritenuto di contenere la compensazione delle spese di ambo i gradi entro il limite di un terzo;
senza che possa assumere rilievo alcuno il dissenso che verso tali ragioni manifestano i ricorrenti. Soccorrono giusti motivi di compensazione delle spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso a Roma, addì 11 luglio 2001.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA L'11 FEBBRAIO 2001