Cass. civ., sez. I, sentenza 13/04/2001, n. 5525
CASS
Sentenza 13 aprile 2001

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Il decreto del tribunale fallimentare di rigetto del reclamo, proposto da una banca contro il decreto con cui il giudice delegato abbia respinto la richiesta di restituzione di una somma determinata, versata dalla banca stessa per favorire l'omologazione e l'adempimento del concordato fallimentare, risolto, poi, dopo l'omologazione, per inadempimento, non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 legge fall., trattandosi di provvedimento inesistente, insuscettibile di passare in giudicato, e del quale può essere contestata con "l'actio nullitatis", in ogni tempo e in ogni sede, la inidoneità a produrre effetti giuridici.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 13/04/2001, n. 5525
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5525
    Data del deposito : 13 aprile 2001

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