Sentenza 25 settembre 1998
Massime • 1
Nel reato di furto, il bene oggetto della condotta criminosa non deve essere considerato unicamente nella sua semplice consistenza materiale, ma è necessario far riferimento anche alla normale destinazione d'uso di esso, equipollente al profitto illecito che ne trae colui che se ne è impossessato.(Nella fattispecie, relativa a condanna per tentato furto avente ad oggetto etichette omaggio staccate da confezioni di pasta esposte sui banchi di un supermercato, la Corte ha osservato che non è corretto far riferimento soltanto al valore del pezzo di carta, ma occorre considerare le caratteristiche della cosa, destinata a far conseguire al possessore l'acquisto gratuito di altro prodotto).
Commentario • 1
- 1. Furtohttps://www.studiocataldi.it/
Il furto è il reato previsto dall'art. 624 c.p. che punisce chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, al fine di trarne profitto, con la reclusione fino a 3 anni e la multa fino a 516 euro Il reato di furto nel codice penale La pena per il furto Il bene giuridico tutelato Procedibilità Furto: i soggetti Soggetto attivo Soggetto passivo Elemento soggettivo Oggetto del reato di furto La destinazione d'uso Il requisito dell'altruità della cosa Furto: la condotta punita Impossessamento Furto al supermercato Furto aggravato e attenuato Furto aggravato Furto attenuato Ipotesi particolari di furto Furto in abitazione Furto con strappo Furti minori La giurisprudenza sul reato di furto Il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/09/1998, n. 11235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11235 |
| Data del deposito : | 25 settembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe V. Pandolfo Presidente del 25.9.98
1. Dott. Carlo Cognetti Consigliere SENTENZA
2 " Renato L. Calabrese " N.1599
3. " Pasquale Perrone " REGISTRO GENERALE
4. " Sandro Occhionero " N.6454/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da DI IA AN, nata a [...] il 2 giugno I946
avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila in data I^ ottobre 1997
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Renato Calabrese;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Vittorio Meloni che ha concluso per il rigetto del ricorso
Udito il difensore, avv. Mercurio Galasso
O S S E R V A
Con decisioni conformi i giudici del merito hanno dichiarato Di GI NU colpevole di tentato furto in relazione a sei etichette omaggio staccate da altrettante confezioni di pasta esposte sui banchi di vendita di un supermercato.
Propone ricorso per cassazione l'interessata e denuncia erronea applicazione della legge penale, a ragione dell'inesatta qualificazione giuridica della fattispecie (da sussumersi nel paradigma del delitto di danneggiamento, con conseguente improcedibilità dell'azione penale per difetti di querela), e mancanza della motivazione.
Il ricorso è infondato.
Lo è innanzitutto nella, parte in cui alla ricostruzione del fatto operata dai giudici del merito (per i quali l'azione criminosa era intesa a sottrarre le etichette, che avrebbero consentito l'assegnazione d'uno dei prodotti offerti in omaggio) oppone solo una interpretazione alternativa, tra l'altro palesemente inverosimile(lo scopo sarebbe stato invece quello di danneggiare le confezioni di pasta, rendendole invendibili a seguito della eliminazione delle relative etichette) e, comunque, incompatibile con la prospettazione di un vizio di motivazione.
Ma lo è anche e soprattutto nelle argomentazioni con le quali ci si impegna a sostenere la non configurabilità del reato contentato stante l'assenza, nelle res sottratte, di un qualsivoglia valore economico.
Occorre, invero, ricordare che, nell'esame del reato di furto, il bene oggetto della condotta criminosa non deve essere considerato unicamente nella sua semplice consistenza materiale, ma è necessario invece far riferimento anche alla normale destinazione d'uso di esso, equipollente al profitto illecito che ne trae colui che se ne è impossessato.
Non è pertanto corretto nella vicenda in esame fare riferimento soltanto al valore economico del "pezzo di carta" costituente la etichetta ma altresì alle caratteristiche offerte da tale res, applicata ad un prodotto alimentare in vendita e destinata (sia pure unitamente ad altre fino a raggiungere un numero predeterminato) a far conseguire al possessore l'acquisto gratuito di altro prodotto. Conseguentemente le etichette in questione, come esattamente ritenuto dalla impugnata decisione, meritavano a pieno diritto la tutela di cui all'art.624 c.p..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 25 settembre I998.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre I998