Cass. pen., sez. V, sentenza 25/09/1998, n. 11235
CASS
Sentenza 25 settembre 1998

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Nel reato di furto, il bene oggetto della condotta criminosa non deve essere considerato unicamente nella sua semplice consistenza materiale, ma è necessario far riferimento anche alla normale destinazione d'uso di esso, equipollente al profitto illecito che ne trae colui che se ne è impossessato.(Nella fattispecie, relativa a condanna per tentato furto avente ad oggetto etichette omaggio staccate da confezioni di pasta esposte sui banchi di un supermercato, la Corte ha osservato che non è corretto far riferimento soltanto al valore del pezzo di carta, ma occorre considerare le caratteristiche della cosa, destinata a far conseguire al possessore l'acquisto gratuito di altro prodotto).

Commentario1

  • 1Furto
    https://www.studiocataldi.it/

    Il furto è il reato previsto dall'art. 624 c.p. che punisce chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, al fine di trarne profitto, con la reclusione fino a 3 anni e la multa fino a 516 euro Il reato di furto nel codice penale La pena per il furto Il bene giuridico tutelato Procedibilità Furto: i soggetti Soggetto attivo Soggetto passivo Elemento soggettivo Oggetto del reato di furto La destinazione d'uso Il requisito dell'altruità della cosa Furto: la condotta punita Impossessamento Furto al supermercato Furto aggravato e attenuato Furto aggravato Furto attenuato Ipotesi particolari di furto Furto in abitazione Furto con strappo Furti minori La giurisprudenza sul reato di furto Il …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 25/09/1998, n. 11235
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11235
Data del deposito : 25 settembre 1998

Testo completo