Cass. civ., sez. I, sentenza 04/07/2003, n. 10582
CASS
Sentenza 4 luglio 2003

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In tema di disciplina delle campagne elettorali per le elezioni politiche e con riguardo alla propaganda elettorale a mezzo stampa, disciplinata dall'art. 2 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono manifestamente infondate, in riferimento agli artt. 2, 3, 21, 41 e 97 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, della medesima legge n. 515 del 1993 - nella parte in cui, con riguardo alla violazione del citato art. 2, non prevede un trattamento sanzionatorio minimo più benigno di quello generale per le piccole imprese editoriali di ambito locale -, e dell'art. 1, comma ventitreesimo, del D.L. 23 ottobre 1996, n. 545, convertito nella legge 23 dicembre 1996, n. 650 - nella parte in cui non estende il trattamento sanzionatorio di favore in esso previsto per le emittenti radiotelevisive locali alle piccole imprese editrici di quotidiani -.

In materia di illeciti amministrativi, l'adozione dei principi di legalità, irretroattività e divieto di applicazione analogica, risultante dall'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, comporta l'assoggettamento del comportamento considerato alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore abrogatrice o più favorevole (nella fattispecie, la Suprema Corte, in base all'indicato principio, ha ritenuto irrilevante, ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste - in materia di propaganda elettorale a mezzo stampa e radiotelevisiva - dall'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, l'abrogazione, sopravvenuta al comportamento sanzionato, della norma "incriminatrice" di cui all'art. 2 della citata legge n. 515 del 1993, ad opera dell'art. 13 della legge 22 febbraio 2000, n. 28).

In tema di disciplina delle campagne elettorali per le elezioni politiche, l'art. 2 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (applicabile "ratione temporis"), il quale, in materia di propaganda elettorale a mezzo stampa e radiotelevisiva, formula in termini netti e chiari la fattispecie vietata, si applica anche a chi, come il responsabile dell'impresa editoriale, materialmente provveda alla pubblicazione vietata, fermo restando (essendo la pubblicazione oggetto di una intesa contrattuale) il potere di rifiutare la proposta il cui contenuto sia difforme dalla norma anzidetta. Nè è applicabile l'esimente dell'adempimento di un dovere, prevista dall'art. 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, attesa l'impossibilità, da un lato, di addurre ad esimente una obbligazione privatistica (quale quella dell'editore che contratta la pubblicazione vietata), e, dall'altro, di scorgere profili di esclusione dell'elemento soggettivo nella pretesa difficoltà di discernere, tra le varie richieste di pubblicazione elettorale, quelle vietate e quelle che - contenendo elementi informativi del programma - sono consentite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 04/07/2003, n. 10582
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10582
    Data del deposito : 4 luglio 2003

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