Cass. civ., sez. I, sentenza 16/07/2002, n. 10300
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Sentenza 16 luglio 2002

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Nel giudizio disciplinato dagli artt. 22, 22 - bis e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, unico legittimato passivo è l'autorità che ha emesso l'ordinanza; ne consegue che non sussiste litisconsorzio nei confronti del soggetto beneficiario della sanzione amministrativa irrogata con l'ordinanza - ingiunzione opposta.

In tema di disciplina delle sanzioni amministrative regionali, l'art. 7 della legge della Regione Lazio 5 gennaio 1994, n. 30 - che pone a carico del trasgressore, il quale intenda estinguere la violazione con il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 16 della legge statale 24 novembre 1981, n. 689, l'onere aggiuntivo di comprovare l'avvenuto pagamento mediante la presentazione dell'attestazione del versamento all'ufficio, comando o autorità cui appartiene il verbalizzante - non si applica agli illeciti amministrativi commessi anteriormente alla data della sua entrata in vigore, ostandovi il principio di legalità sancito dall'art. 1 della citata legge n. 689 del 1981.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 16/07/2002, n. 10300
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10300
    Data del deposito : 16 luglio 2002

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