Sentenza 16 luglio 2002
Massime • 2
Nel giudizio disciplinato dagli artt. 22, 22 - bis e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, unico legittimato passivo è l'autorità che ha emesso l'ordinanza; ne consegue che non sussiste litisconsorzio nei confronti del soggetto beneficiario della sanzione amministrativa irrogata con l'ordinanza - ingiunzione opposta.
In tema di disciplina delle sanzioni amministrative regionali, l'art. 7 della legge della Regione Lazio 5 gennaio 1994, n. 30 - che pone a carico del trasgressore, il quale intenda estinguere la violazione con il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 16 della legge statale 24 novembre 1981, n. 689, l'onere aggiuntivo di comprovare l'avvenuto pagamento mediante la presentazione dell'attestazione del versamento all'ufficio, comando o autorità cui appartiene il verbalizzante - non si applica agli illeciti amministrativi commessi anteriormente alla data della sua entrata in vigore, ostandovi il principio di legalità sancito dall'art. 1 della citata legge n. 689 del 1981.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/07/2002, n. 10300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10300 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO SAGGIO - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARZIALE - Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
su ricorso iscritto al n^ 2125 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2000, proposto
DA
COMUNE DI ROMA, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Angelo Delfini e Rodolfo Murra ed elettivamente domiciliato presso di loro in Roma nell'Avvocatura municipale, V. Tempio di Giove n. 21, giusta procura a margine del ricorso.
- ricorrente -
contro
COOPERATIVA FACCHINI PER IL TRASPORTO DELLE CARNI, in persona del rappresentante domiciliato nel giudizio di merito presso l'avv. Roberto Bernardini in Roma.
- intimata -
avverso la sentenza del Tribunale di Roma, 2^ sezione, n. 4455, del 7 - 15 febbraio 2000. Udita, all'udienza del 12 aprile 2002, la relazione del Cons. Dott. Fabrizio Forte.
Sentito il P.M. Dott. Guido Raimondi, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, con assorbimento dei restanti.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 15 febbraio 2000, il Tribunale di Roma ha accolto l'opposizione della Cooperativa Facchini per il Trasporto delle carni all'ingiunzione del comune di Roma n. 380/99 e condannato l'opposto alle spese di causa, per essere stata già pagata la sanzione irrogata per la violazione accertata con verbale n. 993 del 21 giugno 1994 a mezzo bollettino di C.C. postale n. 413 del 16 agosto 1994. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso con quattro motivi illustrati da memoria il comune di Roma e la Cooperativa Facchini per il Trasporto delle carni non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il comune di Roma premette in ricorso di essersi costituito nel giudizio di merito e di essere stato erroneamente dichiarato contumace e articola i seguenti quattro motivi d'impugnazione:
a) violazione dell'art. 112 c.p.c. e 22 della L. 689 del 1981 e omessa motivazione su punto decisivo della controversia, avendo la Cooperativa impugnato il verbale di accertamento n. 993 del 21 giugno 1994 e non l'ordinanza-ingiunzione che doveva essere opposta, come emerge dall'intestazione dell'opposizione.
L'opposizione era inammissibile perché proposta contro atto diverso da quello che ne era l'oggetto e la mancata valutazione dell'eccezione d'inammissibilità viola le norme indicate. b) violazione dell'art.102 c.p.c. per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del beneficiario della sanzione, che è la Regione Lazio e non il comune di Roma, che l'ha accertata e irrogata.
c) travisamento di fatti decisivi, ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., per avere il tribunale dichiarato contumace il comune regolarmente costituito.
d) omessa motivazione su punto decisivo della controversia, perché il Tribunale avrebbe potuto facilmente accertare che il pagamento del dovuto non comporta l'inefficacia o illegittimità dell'ingiunzione, dovendo il trasgressore dare prova al comune dell'avvenuto pagamento della sanzione in misura ridotta alla Regione, non avendo l'ente locale ricevuto nessuna somma.
2.1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Dallo svolgimento del processo riportato in sentenza, risulta che, secondo il tribunale, la intimata Cooperativa si è opposta "all'ordinanza-ingiunzione n. 380/99, adducendo l'avvenuto pagamento della sanzione irrogata di cui al verbale 993 del 1994". Poiché è il giudice di merito che deve interpretare la domanda, dando prevalenza all'effettiva volontà e allo scopo di chi l'ha proposta e l'operata indagine di fatto di detto giudice è sottratta al controllo di legittimità se non palesemente errata o illogica (Cass. 19 ottobre 1998 n. 10337 e 21 gennaio 1996 n. 188), è palese l'infondatezza del ricorso, essendo stata correttamente disattesa l'eccezione d'inammissibilità dal Tribunale, con la pronuncia di merito che ha accolto l'opposizione.
2.2. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso. Nel giudizio ex artt. 22, 22 bis e 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689, unico legittimato è, con l'opponente, "l'autorità che ha emesso l'ordinanza", che nel caso è il comune di Roma (Cass. 15 gennaio 1999 n. 387, 26 giugno 1998 n. 6353 e 11 giugno 1998 n. 5827). Non può condividersi l'unica sentenza di questa Corte, che ritiene legittimato al ricorso per cassazione il creditore della somma dovuta per l'ingiunzione, da individuare in base all'art. 29 della L. 689/81 (Cass.30 agosto 1995 n. 9152). L'art. 23 L. 689/81 configura l'opposizione come azione d'accertamento della responsabilità dell'opponente o dell'illegittimità dell'atto amministrativo che l'ha affermata comminando la sanzione, annullabile con la sentenza "in tutto o in parte... " o modificabile anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta" (11^ comma) e logicamente identifica come sola parte legittimata a resistere "l'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato" (commi 2^ e 4^), che è l'unico soggetto che con gli opponenti può partecipare al giudizio (tra molte Cass. 6 marzo 2000 n. 2504, 9 febbraio 1999 n. 1091 e 3 marzo 1998 n. 2344), dovendosi escludere sia litisconsorte il destinatario delle somme per le quali fu emessa l'ingiunzione.
2.3. L'erronea dichiarazione di contumacia del comune non comporta nullità della sentenza, non avendo il ricorrente evidenziato quali violazioni del suo diritto di difesa si siano avute e come esse avrebbero comportato una soluzione della controversia diversa rispetto a quella che sì è avuta, ove il tribunale avesse rilevato la sua regolare costituzione.
Come chiarito, l'opposizione era senza dubbio ammissibile ed è stata considerata fondata, per essere stata pagata la sanzione e in tale contesto la dichiarazione di contumacia del comune non lede in alcun modo i diritti di difesa dello stesso, per cui il motivo di ricorso appare inammissibile per difetto di interesse dell'ente locale a rilevarlo.
2.4. Infine il quarto motivo di ricorso è anche esso infondato. Successivamente alla violazione per cui è causa l'art. 7 della L. reg. del Lazio 5 luglio 1994 n. 30, ha imposto l'onere aggiuntivo,
per il trasgressore che voglia estinguere la violazione con il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della L. 689/81, di presentare l'attestazione "del versamento all'ufficio, comando o autorità cui appartiene il verbalizzante". Il principio di legalità nella materia delle sanzioni (art. 1 L. 689/81) conferma che prima dell'indicata norma e alla data dell'infrazione non poteva imporsi al trasgressore l'onere aggiuntivo di consegnare all'ente locale la prova del pagamento estintivo della sanzione.
Il fatto che destinatario del pagamento sia un ente diverso da quello accertatore comunque non esclude la estinzione della sanzione per il pagamento in misura ridotta e l'illegittimità dell'ingiunzione successiva.
Il ricorso è quindi infondato e deve rigettarsi. Nulla per le spese che restano a carico del comune che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 aprile 2002. Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2002