Sentenza 21 novembre 2006
Massime • 1
Per effetto della modifica apportata all'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen. dalla legge n. 60 del 2005, deve essere il giudice, richiesto della restituzione in termini, ad accertare l'effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, soprattutto in presenza di allegazioni da parte dell'imputato. (Fattispecie in cui il difensore di fiducia, presso il quale l'imputato aveva eletto domicilio, era deceduto e le notifiche erano state eseguite presso un difensore d'ufficio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/11/2006, n. 41328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41328 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 21/11/2006
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 1398
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 006952/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) VA RE AD ZU, N. IL 02/03/1970;
avverso ORDINANZA del 12/01/2006 CORTE APPELLO di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MARASCA GENNARO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Dr. Geraci Vincenzo, che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato.
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
AY RG RE ZU ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Roma del 12 gennaio 2006, con la quale era stata rigettata la sua istanza di restituzione in termini per proporre appello avverso la sentenza contumaciale di condanna per furto aggravato emessa dal Tribunale di Roma il 15 ottobre 2004. La ricorrente deduceva la inosservanza dell'articolo 175 c.p.p., comma 2, in relazione all'articolo 178 c.p.p., lett. c), e manifesta illogicità della motivazione.
Il motivo di ricorso è fondato.
In effetti la ricorrente aveva fatto presente che il suo difensore di fiducia era improvvisamente deceduto dopo un paio di mesi dalla nomina;
il P.M. allora nominò un difensore di ufficio e inviò le notifiche presso lo studio di tale difensore.
La ricorrente apprese della condanna soltanto quando chiese la rinnovazione del permesso di soggiorno, che le venne negata. Come ha correttamente osservato il Procuratore Generale, la Corte di merito, nel respingere l'istanza di remissione in termini, ha sostenuto che la RG non avesse comunicato il cambio del domicilio eletto, ma non ha assolutamente preso in considerazione la circostanza allegata dall'istante concernente l'avvenuto improvviso decesso del difensore di fiducia, presso cui le notificazioni erano state effettuate stante la inidoneità del domicilio eletto. Sotto tale profilo la motivazione è del tutto carente, perché la Corte di merito ha omesso di prendere in considerazione una circostanza debitamente allegata e di attivare quei poteri di accertamento che l'articolo 175 c.p.p. prevede. Vale la pena di rammentare che in una situazione non molto diversa la Suprema Corte ha rilevato che ai fini dell'articolo 175 c.p.p., è certamente rilevante l'impedimento del difensore costituito dalla sua improvvisa morte, trattandosi di una situazione imprevista ed imprevedibile (Cass. 25 settembre 2002, Fodera). Il provvedimento impugnato deve, pertanto, essere annullato con rinvio alla Corte di Appello di Roma per un nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte annulla il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di Appello di Roma per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 novembre 2006. Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2006