Sentenza 9 ottobre 2012
Massime • 1
In presenza della contestazione della contravvenzione di cui all'art. 2 della l. n. 1423 del 1956, il giudice penale deve verificare la legittimità della motivazione del provvedimento di rimpatrio in ordine sia agli elementi di fatto, sui quali si basa il giudizio di appartenenza del prevenuto ad una delle categorie indicate dall'art. 1 della legge citata, sia ai motivi che inducono a ritenerlo socialmente pericoloso.(Nella specie, la Corte ha escluso la sussistenza del reato in quanto dal provvedimento del Questore non si evinceva a quale delle categorie previste dall'art. 1 della l. n. 1423 del 1956 appartenesse il destinatario del foglio di via).
Commentario • 1
- 1. Misura di prevenzione com motivazione apparente (Tr. Trento, 14.10.2015)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
In tema di misure di prevenzione, il giudice penale deve verificare la legittimità della motivazione del provvedimento in ordine sia agli elementi di fatto, sui quali si basa il giudizio di appartenenza del prevenuto ad una delle categorie indicate dall'art. 1 della n. 1423 del 1956, sia ai motivi che inducono a ritenerlo socialmente pericoloso: non basta la commissione di un solo reato, seppur grave, per legittimare la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio prevista dal d.lgs. 159/2011, che va quindi annullata. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TRENTO Il Tribunale, in composizione monocratica, presieduto dal Giudice dr. MARCO LA GANGA alla …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/10/2012, n. 43031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43031 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 09/10/2012
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 830
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 43662/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PI SE N. IL 19/07/1979;
avverso la sentenza n. 721/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 26/04/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/10/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Udito, altresì, nella pubblica udienza, il Pubblico Ministero in persona del dott. D'ANGELO Giovanni, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso e per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
RILEVA IN FATTO
1. - Con sentenza, deliberata il 26 aprile 2012 e depositata il 28 aprile 2012, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza de Tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere -Sezione distaccata di Carinola, 4 marzo 2010, di condanna alla pena dell'arresto in mesi due a carico di SE PI imputato della contravvenzione prevista e punita dalla L. 27 dicembre 1956, n.1423, art. 2, per aver trasgredito il provvedimento del Questore di
Caserta, 6 ottobre 2005, recante il divieto di fare rientro nel comune di Mondragone, reato colà commesso il 6 aprile 2008. Con riferimento ai motivi di gravame e in relazione a quanto assume rilievo nel presente scrutinio di legittimità, la Corte territoriale ha osservato: infondata è l'eccezione di nullità, per vizio di motivazione, del provvedimento del questore, formulata dall'appellante; l'Autorità di Pubblica Sicurezza ha con-gruamente motivato con riferimento alla circostanza che l'imputato era stato sorpreso in compagnia di persone, gravate da provvedimenti di polizia (Valentina Parisi e Grella Antonio), in luogo frequentato da spacciatori e da tossicodipendenti;
la sostituzione della pena detentiva non può essere concessa di ufficio del giudice di appello, in seguito a sollecitazione in tal senso formulata nel corso del dibattimento di secondo grado.
2. - Ricorre per cassazione l'imputato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Filomena Stellato, mediante atto recante la data del 7 giugno 2011, depositato il 9 giugno 2011, col quale sviluppa due motivi, con i quali dichiara anche promiscuamente di denunciare, à sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione al L. 27 dicembre 1956 n. 1423, artt. 1 e 2 (primo motivo) e in relazione alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 53 e all'art. 597 cod. proc. pen. (secondo motivo), nonché
mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione (secondo motivo).
2.1 - Con il primo motivo il difensore reitera la eccezione di nullità, per vizio di motivazione, del provvedimento del Questore non ottemperato e, in proposito, denunzia la omessa indicazione della appartenenza del ricorrente ad alcuna delle categorie, indicate dalla L. 27 dicembre 1956 n. 1423, art. 1, costituenti il presupposto soggettivo per la adozione della misura di prevenzione del divieto di rientro nel comune;
contesta, quindi, che la mera circostanza della compagnia di soggetti con precedenti di polizia "non particolarmente significativi, possa fondare il giudizio di pericolosità. 2.2 - Con il secondo motivo il difensore obietta che la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria corrispondente ha costituito oggetto di uno specifico motivo di appello;
sicché la considerazione della Corte territoriale, circa la impossibilità di sostituire di ufficio la pena detentiva, disvela l'evidente errore in cui è incorso quel giudice.
3. - Il ricorso è fondato.
Assorbente è l'esame del primo motivo.
Il provvedimento del Questore di Caserta è illegittimo per carenza di motivazione, sicché deve essere disapplicato.
Questa Corte suprema di cassazione ha, infatti, fissato il principio di diritto, secondo il quale, "ira tema di legittimità dell'atto amministrativo e per espressa disposizione normativa, il provvedimento di rimpatrio emesso dal questore deve essere motivato";
e ha spiegato che tanto "comporta che detto provvedimento deve fare riferimento agli elementi di fatto sui quali si basa il giudizio di appartenenza del prevenuto a una delle categorie indicate nella L. n.1423 del 1956, art. 1 e indicare i motivi che inducono a ritenerlo socialmente pericoloso, non essendovi coincidenza tra la appartenenza a una delle categorie di cui al citato art. 1 e la pericolosità sociale del soggetto, dovendosi tale elemento desumere da ulteriori circostanze, delle quali si deve dare atto nel provvedimento" (Sez. 1, n. 121 del 12/01/1996 - dep. 21/02/1996, P.G. in proc. Tortorella, Rv. 203817; e Sez. 1, n. 4053 del 16/01/1986 - dep. 24/05/1986, Baldizzi, Rv. 172784).
Nella specie non solo il provvedimento del Questore di Caserta del 6 ottobre 2005 omette di indicare elementi che suffraghino la appartenenza del ricorrente ad alcuna delle categorie, previste dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 1; ma addirittura dal tenore del provvedimento neppure è dato evincere a quale delle ridette categorie l'Autorità provinciale della Pubblica Sicurezza supponeva che PI appartenesse.
Consegue, previa disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo, l'annullamento senza rinvio della sentenza appellata perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla, senza rinvio, la sentenza appellata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2012