Cass. pen., sez. I, sentenza 09/10/2012, n. 43031
CASS
Sentenza 9 ottobre 2012

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Massime1

In presenza della contestazione della contravvenzione di cui all'art. 2 della l. n. 1423 del 1956, il giudice penale deve verificare la legittimità della motivazione del provvedimento di rimpatrio in ordine sia agli elementi di fatto, sui quali si basa il giudizio di appartenenza del prevenuto ad una delle categorie indicate dall'art. 1 della legge citata, sia ai motivi che inducono a ritenerlo socialmente pericoloso.(Nella specie, la Corte ha escluso la sussistenza del reato in quanto dal provvedimento del Questore non si evinceva a quale delle categorie previste dall'art. 1 della l. n. 1423 del 1956 appartenesse il destinatario del foglio di via).

Commentario1

  • 1Misura di prevenzione com motivazione apparente (Tr. Trento, 14.10.2015)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

    In tema di misure di prevenzione, il giudice penale deve verificare la legittimità della motivazione del provvedimento in ordine sia agli elementi di fatto, sui quali si basa il giudizio di appartenenza del prevenuto ad una delle categorie indicate dall'art. 1 della n. 1423 del 1956, sia ai motivi che inducono a ritenerlo socialmente pericoloso: non basta la commissione di un solo reato, seppur grave, per legittimare la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio prevista dal d.lgs. 159/2011, che va quindi annullata. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TRENTO Il Tribunale, in composizione monocratica, presieduto dal Giudice dr. MARCO LA GANGA alla …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 09/10/2012, n. 43031
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43031
Data del deposito : 9 ottobre 2012

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