Sentenza 6 agosto 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/08/2002, n. 11819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11819 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2002 |
Testo completo
0 60878 A R I E T A M .
6 - N B . L A L . T B 1 A 3 1 . N / 9 4 8 . R 1 / . 6 6 P E D D 2 N . L S I S E I A E S E N E D T A R G E I S T A R I O Z E N REPUBBLICA ITALIANA R I T B U T A R A I IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 197 9/02 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUT Tributaria 8 Composta dagli i Magi ati: 1 Dott Giov ni AOLINI Presidente - R.G.N. 14491/98 1 Cron.29428 Dott ttorio Glauco EBNER Rel. Consigliere- Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Rep. Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere Ud. 29/11/01 Dott. Antonino DI BLASI Consigliere - ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 60878 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, rappresenta e difende ope legis;
Poli presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo ricorrente
contro
NV RA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 74/98 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 2001 23/04/98; 2407 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 29/11/01 dal Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo ON NC proponeva ricorso avverso la cartella esattoriale notificatagli dall'Ufficio delle Imposte Dirette di Legnano, in rettifica,ai sensi dell'art.36 bis DPR 600/73, della dichiarazione mod.740/83 per l'anno 1982 e avente ad oggetto il recupero di una maggior Irpef,con gli interessi di legge, nonchè l'irrogazione della relativa sanzione pecuniaria. Il contribuente eccepiva l'omessa motivazione dell'atto e comunque la intervenuta decadenza dell'Amministrazione Finanziaria dal diritto a procedere alla liquidazione dell'imposta, essendo decorso il termine ex art.36 bis DPR 600/73.Nel merito,poi ,deduceva la infondatezza della rettifica operata dall'Ufficio. La Commissione Tributaria di Primo Grado di Milano,con decisione n.1483/39/1989 accoglieva il ricorso ritenendo la rettifica effettuata tardivamente, oltre il 31.12.1984,termine ultimo ex art. 36 bis DPR 600 cit. e quindi la illegittimità della cartella di pagamento impugnata. La decisione veniva gravata d'appello da parte dell'Ufficio impositore nonché da appello incidentale, da parte del contribuente. -L'appello dell'Ufficio proposto sia sotto il profilo della inosservanza della disciplina fissata dall'art. 10 DPR 787/1980 sia sotto quello della tempestività della emissione della cartella di pagamento( assumendosi i relativi termini essere regolati dall'art. 17 DPR 602/73 e non dall'art.36 bis DPR 600/73 invocato dal ricorrente) - veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con sentenza n.74/12/1998, depositata il 23.4.1998,con la quale veniva anche ordinata la restituzione delle somme iscritte a ruolo,con gli interessi di legge.I Giudici di appello ritenevano tardiva e quindi nulla la iscrizione a ruolo della maggiore imposta in quanto effettuata dopo la scadenza del termine perentorio fissato dall'art.36 bis citato.Per il resto, attesa cioè la rilevata nullità della iscrizione a ruolo, riteneva la CTR precluso l'esame di ogni altra questione,merito compreso. Ricorre per cassazione il Ministero delle Finanze,con due mezzi di gravame. Il ON non si è costituito. Motivi della decisione Con un primo motivo l'Amministrazione ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art.36 n.4 e 62 D.Lgs.vo 546/1992 in relazione all'art.360 n.5 cpc;
violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc per omessa motivazione su un motivo di appello;
violazione dell'art. 10 DPR 787/1980 e dell'art. 17 DPR 636/72. In particolare,lamenta la mancanza di motivazione in fatto e in diritto in ordine alla eccezione di rito concernente l'ammissibilità stessa del ricorso, sotto il profilo della violazione del disposto dell'art.10 DPR 787/1980. Con un secondo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art.36 bis DPR 600/73 nonché dell'art.28 L.449/1997, non avendo la CTR tenuto conto della natura ordinatoria del termine per la liquidazione ex art.36 bis DPR citato stabilita in via di interpretazione ex lege dall'ora richiamato art.28 della L.449/97,nonché della tempestività della iscrizione a ruolo (ex art. 17 DPR 602/73) dell'imposta come sopra liquidata. Il primo motivo di ricorso non ha fondamento. Invero, dalla sentenza impugnata risulta che il ricorso è stato proposto avverso una cartella esattoriale notificata in data 9.12.1986 dall'Ufficio Imposte di Legnano. Orbene,con il motivo di ricorso in esame l'Amministrazione censura la sentenza sotto il profilo della mancata pronuncia sulla questione dell'ammissibilità del ricorso, ma non contesta specificamente l'erroneità dell'affermazione della CTR circa la provenienza della cartella dall'Ufficio Imposte di Legnano( anziché dal Centro di Servizio),pur competente ad emettere cartelle di pagamento ai sensi del comma primo dell'art.36 bis citato: tenuto anche conto che il predetto Ufficio delle II.DD. di Legnano,evocato in giudizio,nessuna eccezione risulta avere sollevato al riguardo.Del resto, la ricorrente neppure ha indicato( pur avendone l'onere, stante il principio, del tutto pacifico, della autosufficienza del ricorso per cassazione) quali concreti elementi dimostrativi della provenienza dell'atto impositivo da altro competente ufficio finanziario e sottoposti all'esame dei Giudici di appello - la CTR abbia invece ingiustificatamente omesso di esaminare.A questa stregua è evidente che l'omessa pronuncia sulla questione ora in esame non può essere valutata nel senso voluto dalla ricorrente, apparendo invece la fondatezza di tale questione essere stata implicitamente disattesa sulla base dell'accertata diversa provenienza dell'atto impositivo. Fondata invece è la censura formulata con il secondo motivo. Invero, l'art.36 bis del DPR 600/1973 - nel testo vigente antecedentemente alle modifiche introdotte dall'art. 13 D.Lgs.vo 9.7.1997 n.241 e nella specie applicabile ratione temporis, atteso che la nuova disciplina ha effetti,ex art.16 della fonte normativa da ultimo citata, per le dichiarazioni presentate a decorrere dall'1.1.1999 - così dispone(va) al primo comma: Gli Uffici " delle imposte, avvalendosi di procedure automatizzate......procedono entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione alla liquidazione delle imposte dovute, nonché ad effettuare i rimborsi eventualmente spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta sulla scorta dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni stesse e dai relativi allegati ovvero sulla base dei dati dichiarati o comunicati all'Amministrazione finanziaria dai soggetti che hanno effettuato le ritenute". Orbene,siffatta disposizione, che aveva dato luogo a contrastanti interpretazioni circa la natura ordinatoria o perentoria del termine fissato dal legislatore,è stata oggetto di interpretazione autentica con l'art.28 della L.27.12.1997 n.449,giusta il quale il primo comma dell'art.36 bis del DPR 600/73,nel testo da applicare sino alla data stabilita dall'art. 16 del D.Lgs.vo 241/1997, deve essere interpretato nel senso che il termine in esso 66 indicato,avendo carattere ordinatorio, non è stabilito a pena di decadenza”. Alla stregua di tale disposizione,che, avendo natura interpretativa ha perciò stesso, pacificamente, effetti retroattivi (nel senso che si applica a tutte le situazioni giuridiche ed a tutte le controversie,come la presente,non M divenute definitive), deve riconoscersi l'erroneità dellla impugnata decisione, fondata sul ritenuto carattere perentorio del termine in questione. L'accoglimento del secondo motivo (che travolge ovviamente anche la statuizione relativa all'ordine di restituzione delle somme iscritte a ruolo, la quale proprio nella ritenuta nullità dell'iscrizione,per violazione dell'indicato termine appare fondata) comporta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio essendo contestata anche nel merito la pretesa - tributaria ed occorrendo pertanto ulteriori accertamenti in fatto non consentiti in sede di legittimità ad altra sezione della CTR della Lombardia, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
PQM
Accoglie il secondo motivo di ricorso;
dichiara inammissibile il primo;
cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio,ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29.11.2001 Il Consigliere estensore 6Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 - 6 AGO. 2002 Innocenzo Battista H IL CANCELLERE C1. S W I Oggi Innocenze Battista L N A I A K V I N V E D I - S 9 L / 'N U 5 / V 1 9 Z 6 I 8 9 O R P