Sentenza 18 aprile 2001
Massime • 1
Il provvedimento con il quale il giudice respinge la richiesta della parte alla autorizzazione alla citazione dei testi per genericità dei capitoli di prova, in quanto formulati per relationem al capo di imputazione, è illegittimo, ma non abnorme, atteso che detto provvedimento non si pone fuori dal sistema processuale (essendo specificamente previsto dall'art. 468 cpv cod.proc.pen.), e non determina la stasi del procedimento, in quanto, da un lato, la parte, conosciuta la ragione del diniego, ben può provvedere alle opportune specificazioni ed integrazioni, reiterando la richiesta, così come può presentare direttamente in dibattimento i testimoni indicati nelle liste; dall'altro, può sollecitare l'esercizio da parte del giudice del potere di assunzione delle prove, ritenute assolutamente necessarie, ai sensi dell'art 507 cod.proc.pen. (vedasi sentenza Corte costituzionale n. 111 del 1993).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/04/2001, n. 31085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31085 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI BRUNO - Presidente - del 18/04/2001
1. Dott. COLONNESE ANDREA - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. EBNER VITTORIO GLAUCO - Consigliere - N. 755
3. Dott. MARASCA GENNARO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. COLAIANNI NICOLA - Consigliere - N. 033462/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE di PONTEDERAnei confronti di:
1) DI LE AL N. IL 23/11/1948
avverso SENTENZA del 24/03/2000 TRIBUNALE di PONTEDERAvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. COLAIANNI NICOLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. G. Iadecola che ha concluso per l'a.c.r.
Con la sentenza sopra menzionata TO Di EN veniva assolto dal reato di furto con destrezza perché il fatto non sussiste, in conseguenza dell'assenza di istruttoria dibattimentale a causa della mancata autorizzazione, data l'eccessiva genericità della indicazione delle circostanze, alla citazione dei testi (p.o. e verbalizzante) del PM, che rimaneva del tutto sprovvisto di mezzi a sostegno dell'ipotesi accusatoria.
Ricorre il P.G. denunciando inosservanza di norme processuali e violazione di legge: la circostanza "fatti di causa descritti nel decreto di citazione" non è generica e non concretizza inammissibilità, sicché il provvedimento con cui si eliminano prima del dibattimento tutte le prove decisive, negando la concreta partecipazione del PM al processo, si pone al di fuori dell'intero ordinamento processuale ed è abnorme.
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Il provvedimento con cui si "respinge la richiesta di autorizzazione alla citazione dei testi indicati nella lista" (così quello di specie, ancorché in motivazione si argomenti anche sull'inammissibilità) per genericità dei capitoli di prova siccome indicati per relationem al capo di imputazione è sicuramente illegittimo, perché anche in tal guisa è rispettato l'obbligo dell'indicazione delle circostanze di cui all'art. 468 c.p.p. (conf. in termini Cass. 2553/96 1, rv 204068; 10453/95, rv 202277; 3565/95, rv 201803), ma non abnorme. Come tale, infatti, si deve intendere, secondo giurisprudenza costante anche di recente precisata dalle Sezioni Unite di questa corte (24.11.1999, n. 26, rv 215094; conf. 10 dicembre 1997 n. 17, rv 209603; 31 gennaio 2001, n. 4, rv 217760), sia il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale (sicché il legislatore non avrebbe potuto prevederlo e, quindi, regolamentarlo), sia quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere dell'organo che lo ha prodotto, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. Di conseguenza "l'abnormità dell'atto processuale può, riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del procedimento e l'impossibilità di proseguirlo".
Nel caso di specie è da escludere qualsivoglia profilo di abnormità poiché il provvedimento di diniego di autorizzazione ne' si pone al di fuori del sistema processuale - essendo specificamente previsto dall'art. 468 cpv. c.p.p., sia pure per le testimonianze vietate dalla legge e per quelle manifestamente sovrabbondanti - ne', pur rientrando nell'ambito di un potere riconosciuto all'organo che lo ha pronunciato, determina la stasi del procedimento: ed invero, nulla impedisce che - come esattamente osservato dal giudice -, conosciuta la motivazione del diniego, la parte provveda alle opportune integrazioni o specificazioni delle circostanze e, quindi, reiteri la richiesta (la sanzione di inammissibilità essendo ricollegata esclusivamente alla tempestività della presentazione della lista e non alla inadeguata o incompleta capitolazione della prova testimoniale) ovvero - come consentito dall'art. cit., co. Terzo - presenti direttamente nel dibattimento i testimoni indicati nelle liste, la decisione sulla loro ammissibilità non essendo "in ogni caso" (art. cit., cpv.) pregiudicata dal provvedimento di diniego dell'autorizzazione alla citazione. Si aggiunga che comunque, se ritenuto assolutamente necessario, la parte può sollecitare l'esercizio da parte del giudice del potere di assunzione delle prove non disposte ai sensi dell'art. 507 c.p.p. (C. cost. 111/93, a seguito di Cass. sez. un. 1127/1992, rv 191607): ciò che nella specie non solo il P.M. non ha fatto in dibattimento - prestando di fatto acquiescenza al provvedimento predibattimentale - ma neppure ha fatto oggetto di ricorso in questa sede sotto il profilo di un eventuale difetto di motivazione del mancato esercizio dell'indicato potere di ufficio.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2001