Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/10/2003, n. 43376
CASS
Sentenza 22 ottobre 2003

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L'omesso avviso del deposito, previsto dall'art. 366 cod. proc. pen., riguardante i verbali degli atti compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria ai quali il difensore ha diritto di assistere, costituisce mera irregolarità che, senza incidere sulla validità ed utilizzabilità dell'atto, rileva solo ai fini della decorrenza del termine entro il quale è consentito l'esercizio delle attività difensive (esame dell'atto e richiesta di copia). Tale omissione invero, non espressamente prevista tra le nullità assolute, non può essere neppure inclusa tra le nullità previste dall'art. 178 lett. c. cod.proc.pen., riguardando queste ultime l'intervento e la presenza del difensore <> del compimento dell'atto processuale (in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretto l'operato del giudice di pace che aveva utilizzato, ai fini della affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 186 del codice della strada, gli esiti degli esami ematici effettuati dalla polizia giudiziaria in base all'art. 354, comma terzo, cod. proc. pen., nonostante l'omesso avviso di deposito del relativo verbale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/10/2003, n. 43376
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 43376
    Data del deposito : 22 ottobre 2003

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