Sentenza 22 ottobre 2003
Massime • 1
L'omesso avviso del deposito, previsto dall'art. 366 cod. proc. pen., riguardante i verbali degli atti compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria ai quali il difensore ha diritto di assistere, costituisce mera irregolarità che, senza incidere sulla validità ed utilizzabilità dell'atto, rileva solo ai fini della decorrenza del termine entro il quale è consentito l'esercizio delle attività difensive (esame dell'atto e richiesta di copia). Tale omissione invero, non espressamente prevista tra le nullità assolute, non può essere neppure inclusa tra le nullità previste dall'art. 178 lett. c. cod.proc.pen., riguardando queste ultime l'intervento e la presenza del difensore <
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/10/2003, n. 43376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43376 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. COCO GIOVANNI SILVIO PRESIDENTE
1. DOtt. PERNA LA TORRE ERNESTO CONSIGLIERE
2. DOtt. DE GRAZIA BENITO ROMANO "
3. Dott. ROMIS CE "
4. Dott. IACOPINO SILVANA "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1) DE NI CE N. IL 16/02/1971;
avverso SENTENZA del 28/05/2002 GIUDICE DI PACE di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione svolta dal Consigliere Romis CE;
udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Proc. Gen. dott. Giuseppe Febbraro che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 28 maggio 2002 il Giudice di Pace di Bologna condannava De NN . CE alla pena di euro 1.500,00 di ammenda per i reati di cui agli artt. 186 e 187 del codice stradale (guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti), ritenuti i reati stessi avvinti dal vincolo della continuazione. II giudicante, disattendendo l'eccezione di nullità del referto concernente l'esito degli accertamenti cui era stato sottoposto il De NN - proposta, nella fase degli atti preliminari al dibattimento, dalla difesa del De NN sul rilievo dell'omesso deposito dell'atto ai sensi dell'art. 366 c.p.p. - precisava che i verbalizzanti avevano riferito di aver riscontrato nel De NN segni sintomatici dello stato di ebbrezza, ed affermava la colpevolezza dell'imputato ritenendola provata sulla scorta del risultato degli accertamenti strumentali. Per come si evince dalla sentenza, il procedimento a carico del De NN aveva preso avvio dall'esito delle indagini espletate dalla polizia giudiziaria a seguito di un incidente stradale nel quale il De NN era risultato coinvolto;
quest'ultimo era stato portato in ospedale a causa delle lesioni subite in conseguenza del sinistro, e - tenuto conto delle modalità dell'incidente (l'auto condotta dal De NN, dopo aver urtato un ostacolo fisso, era uscita fuori strada), e poichè gli agenti intervenuti avevano constatato che il De NN emanava alito vinoso - era stato effettuato ,il prelievo ematico per accertare la eventuale presenza, nell'organismo del De NN stesso, di alcool e/o sostanze stupefacenti: l'esito degli esami era stato positivo sotto entrambi i profili.
Ricorre per Cassazione il De NN, con atto sottoscritto personalmente, deducendo violazione di legge con censure che possono così sintetizzarsi: 1) erronea applicazione della legge penale, per la mancata declaratoria di nullità del referto concernente gli accertamenti conseguenti al prelievo ematico: nullità configurabile in conseguenza dell'omesso deposito dell'atto ai sensi dell'art. 366 c.p.p., secondo il principio enunciato in una decisione della
Suprema Corte di Cassazione in data 27/5/1996, e non sanabile con il deposito degli atti in concomitanza con la notifica del decreto di citazione;
2) mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di guida sotto l'effetto di sostanza stupefacente, per non aver il giudicante dato adeguatamente conto di circostanze rivelatrici di una tale condizione, e per avere comunque ritenuto di poter desumere la sussistenza del reato semplicemente dalla sola positività agli oppiacei.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato per l'infondatezza delle censure. Quanto alla prima doglianza, non può essere condivisa la tesi del ricorrente, pur se sorretta da un precedente giurisprudenziale di questa Corte di cui il Collegio ha piena cognizione: sentenza della Quinta Sezione, n. 5276/96 del 27/5/1996 - ud. 22/2/1996 - P.M. in proc. Maccari, RV. 205122). Secondo il principio enunciato in detta sentenza, l'omissione del deposito del verbale relativo all'alcooltest, con conseguente violazione dell'obbligo previsto dall'art. 366 c.p.p., integrerebbe una nullità relativa, sanabile se non eccepita tempestivamente (ma con esclusione della sanatoria per effetto dei deposito degli atti con l'emissione del decreto di citazione); di tal che, ad avviso del ricorrente, essendo stata, nel caso in esame, la nullità eccepita nella fase degli atti preliminari al dibattimento, non sussisterebbero dubbi sulla tempestività e fondatezza dell'eccezione, non potendo ritenersi sanata la nullità in conseguenza del deposito degli atti in concomitanza dell'emissione del decreto di citazione. Come anticipato, il Collegio ritiene non condivisibile detto orientamento per le ragioni di seguito indicate.
In forza dell'art. 366 c.p.p., i verbali degli atti compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria ai quali il difensore ha diritto di assistere - ivi compresi anche gli atti per i quali è previsto per il difensore il diritto al preventivo avviso (ad esempio, l'interrogatorio dell'indagato, l'ispezione ed il confronto: art. 364 c.p.p.) - sono depositati nella segreteria del P.M. entro, il terzo giorno, successivo al compimento dell'atto, con facoltà del difensore di esaminarli ed estrarne copia nei cinque giorni successivi;
quando non è stato dato avviso dei compimento dell'atto. (per il quale il difensore ha, dunque, facoltà di assistere ma non il diritto al preventivo avviso), al difensore è immediatamente notificato t'avviso di deposito ed il termine (di cinque giorni per l'esame dei verbali e per l'eventuale richiesta di copia) decorre dal ricevimento della notificazione. Ciò posto, una prima considerazione da farsi è la seguente: si tratta di formalità che attengono ad un momento successivo al compimento dell'atto validamente assunto. Orbene il quesito che bisogna porsi, ai fini che in questa sede interessano, è quello relativo alle conseguenze che derivano dall'inosservanza di dette formalità. Deve innanzi tutto escludersi che possa configurarsi una nullità di ordine generale ex art. 178 lett. c) cod. proc. pen., trattandosi di inosservanza di una disposizione che, in quanto riferita ad una formalità successiva ad un atto validamente assunto, non sembra possa essere ricondotta nell'ambito delle garanzie volte ad assicurare l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato (o indagato), che sembrano piuttosto riferirsi ad attività di intervento e presenza del difensore al momento del compimento di una determinata attività, di indagine o processuale in senso lato. Neppure sembra ravvisabile una nullità riconducibile all'art. 179 c.p.p. (nullità assoluta), non rientrando, l'inosservanza in argomento, tra le ipotesi contemplate in detta norma, e non essendovi alcuna specifica disposizione dì legge che definisca nullità assoluta detta irritualità. Esclusa la configurabilità di una nullità che possa rientrare nella previsione degli artt. 178 e 179 c.p.p., resta da stabilire se dall'inosservanza delle formalità in argomento possa derivare una nullità relativa ai sensi dell'art.181 del codice di procedura penale. Ritiene il Collegio che all'interrogativo così posto debba darsi risposta negativa;
ed invero, stante il principio della tassatività delle nullità, - una diversa soluzione sarebbe possibile solo se vi fosse una specifica disposizione di legge con l'espressa previsione di una tale nullità:
ebbene, nel codice di rito non si rinviene alcuna disposizione da cui poter trarre elementi per suffragare la tesi della configurabilità di una nullità quale conseguenza dell'inosservanza delle formalità concernenti il deposito degli atti in questione. Siffatte conclusioni, da ritenersi riferibili a tutti gli atti contemplati nell'art. 366 c.p.p., debbono comunque a maggior ragione considerarsi valide per quegli atti per i quali addirittura non è richiesto che si dia preventivo avviso al difensore: trattasi di atti ai quali il legislatore ha riconosciuto una minore incisività in relazione al diritto di difesa, al punto da ritenerne valido il compimento senza il previo avviso al difensore.
Ulteriori considerazioni confortano il convincimento dì questo Collegio. Quale concreta ed utile, attività difensiva potrebbe risultare compressa e/o compromessa dal mancato deposito dell'atto, "rectius" da un ritardato deposito protrattosi pur fino al deposito di tutti gli atti al termine delle indagini preliminari (nell'ipotesi che il difensore, fino a tale momento, non sia stato in alcun modo posto in condizione di avere conoscenza dell'atto validamente assunto ma non depositato)? Sia la perquisizione che il sequestro eseguiti nei confronti dell'indagato dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa in quanto urgenti (per citare gli atti tipici di indagine ai quali il difensore ha solo facoltà di assistere), si risolvono in attività ché vengono portate a conoscenza dell'interessato il quale, informato anche della facoltà di farsi assistere da un difensore (art. 114 disp. att. cod. proc. pen.), ha quindi tutte le possibilità, contestualmente o anche dopo il compimento dell'atto, di attivarsi per avvalersi dell'intervento di un difensore che potrà formulare richieste o depositare note e memorie difensive: la difesa, ove non resa edotta, con formale avviso, del deposito del verbale concernente il compimento dell'atto, può certamente chiedere di prenderne visione ed estrarne copia, una volta venuto a conoscenza dell'atto stesso, tenuto conto che, in conseguenza del ritardato deposito o avviso di deposito, il termine di cinque giorni, stabilito dall'art. 366 c.p.p. per l'espletamento di dette attività difensive, non è decorso. D'altra parte non mancano, nella giurisprudenza di legittimità, pronunce con le quali è stata esclusa qualsiasi ipotesi di nullità, ed a maggior ragione di inutilizzabilità, in conseguenza del ritardato deposito di un atto validamente assunto, e pur trattandosi di attività di indagine con incisivi riflessi su diritti e libertà meritevoli della più ampia tutela: "la mancata notifica di un provvedimento (nella specie sequestro preventivo) al suo principale destinatario non rende nè inesistente nè affetto da nullità l'atto in questione, bensì serve a differire il "dies a quo" per l'impugnativa (nella specie richiesta di riesame), in quanto non è stata realizzata la presunzione legale di conoscenza della sua esecuzione, a meno che non risulti una diversa data in cui l'interessato ne ha avuto conoscenza" (Sez. 1, n. 1306/93, RV. 194005); "in tema di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, l'omissione dei deposito dei provvedimenti del P.M. e del GIP, nonchè del contenuto delle trascrizioni, nelle forme previste dall'art. 268, quarto e sesto comma, c.p.p., non dà luogo ad alcuna sanzione di nullità o inutilizzabilità in quanto non prevista dalla legge" (Sez. 1, n. 3133/98, ud. 12/11/1997, RV. 210185). Tutte le considerazioni fin qui svolte valgono senza ombra di dubbio per gli accertamenti eseguiti dalla polizia giudiziaria al fine di appurare la presenza, nell'organismo di un soggetto, di alcool o sostanza stupefacente in relazione ai reati previsti dagli articoli 186 e 187 del codice stradale, attesa la indubitabile natura di atti urgenti, indifferibili ed irripetibili. Non è dato comprendere quali significative e concrete menomazioni possa subire il diritto di difesa dall'omesso avviso dei deposito del relativo verbale, posto che: a) l'esito dell'accertamento è innanzi tutto portato a conoscenza dell'interessato con la immediata comunicazione dell'addebito; b) non è prevista alcuna procedura di urgenza - caratterizzata dall'osservanza di termini rigorosi (come invece avviene per il riesame) - per contestare la regolarità formale e l'esito dell'accertamento; c) sussiste la possibilità per l'interessato, prevista dalla norma generale di cui all'art. 121 c.p.p., di addurre elementi difensivi con memorie, ove non voglia attendere direttamente la fase del giudizio per attuare la strategia difensiva ritenuta più idonea ed efficace. D'altronde, che il risultato dell'accertamento sia ben noto al soggetto interessato, nel caso di esito positivo dell'alcooltest, è ulteriormente, ed inconfutabilmente, dimostrato dal fatto che al momento dell'accertamento il verbalizzante procede anche all'immediato ritiro della patente di guida essendo prevista, quale sanzione amministrativa accessoria obbligatoria, la sospensione della patente stessa (vedi art. 218 del codice stradale); orbene non è pensabile che di fronte ad un provvedimento così rilevante l'interessato non coinvolga il difensore (di ufficio o di fiducia che sia) per fronteggiare la situazione. Conclusivamente, deve affermarsi il principio di diritto secondo cui, in tema di reato di guida in stato di ebbrezza ovvero in condizioni dì alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, il ritardato avviso del deposito dei verbale concernente l'accertamento strumentale di tali condizioni (eventualmente anche se il ritardo si protragga fino al deposito degli atti al termine delle indagini preliminari), comporta una mera irregolarità che, senza incidere sulla validità e sulla utilizzabilità dell'atto, vale solo a far decorrere dall'effettiva conoscenza dell'atto (al più tardi in occasione del deposito di tutti gli atti di indagine) il termine entro il quale è consentito l'esercizio delle attività difensive contemplate nell'art. 366 del codice di rito (esame dell'atto e richiesta di copia). D'altra parte, ove si volesse ritenere configurabile una nullità dell'atto, bisognerebbe giungere alla conclusione che la mancanza dell'avviso del deposito del verbale concernente l'accertamento della guida in stato di ebbrezza ovvero in condizioni di alterazione per l'uso di sostanze stupefacenti (cui il difensore ha solo facoltà di assistere, senza diritto al previo avviso), determinerebbe, in caso dì mancata sanatoria della ipotizzata nullità (ma di che natura?) prima del decreto di citazione a giudizio - e se dedotta tale irregolarità negli atti preliminari al dibattimento - addirittura la inutilizzabilità dell'atto stesso pur validamente e ritualmente assunto. Tutto ciò .premesso, deve solo precisarsi che, come risulta dal testo dell'impugnata sentenza, gli agenti operanti notificarono al De NN, a mani proprie, î verbali di contestazione in data 16 gennaio 2002 (tre giorni dopo il fatto): dunque, legittimamente il giudice di pace di Bologna ha tratto elementi probatori di colpevolezza a carico dei De NN dall'esito positivo degli accertamenti cui, su iniziativa della polizia giudiziaria, il De NN era stato sottoposto in ospedale subito dopo l'incidente. Per quel che riguarda la seconda censura, la stessa, dedotta sul rilievo di una asserita mancanza ed illogicità della motivazione, è del tutto infondata.
Ed invero i due unici vizi di legittimità inerenti alla motivazione dei provvedimenti di merito sono la mancanza - vale a dire il difetto assoluto dì argomentazioni - e la illogicità evidente, come più volte affermato e precisato nella giurisprudenza di questa Corte.
Nel caso in esame non ricorre alcuna delle due dette ipotesi di vizio motivazionale: come risulta dalla sentenza impugnata, il giudicante ha motivato il suo convincimento in ordine alla ritenuta colpevolezza anche relativamente al reato di cui all'art. 187 del codice stradale, richiamando l'esito dell'accertamento effettuato in ospedale e sottolineando che lo stesso De NN aveva ammesso di aver fumato uno spinello "durante una vacanza, qualche tempo prima" (pag. 2 della sentenza).
Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 12 NOVEMBRE 2003.