Sentenza 6 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/05/2002, n. 6459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6459 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2002 |
Testo completo
06 459 02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Ricorso SEZIONE TRIBUTARIA iccperieer. A mposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: I R E T A R.G. N. 5114/99Dott. Mario DELLI PRISCOLI Presidente M Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere Cron.18621 Dott. Massimo ODDO Consigliere Rel. Consigliere Rep. Dott. Salvatore DI PALMA Ud. 09/10/01Consigliere Dott. Achille MELONCELLI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 63618 sul ricorso proposto da: IT ER, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE DEL CARAVITA 51 presso lo studio dell'avvocato SARDO UFFICIO COPIE Richiesta copia studio GAETANO MASSIMO, che lo difende, giusta mandato a IL SOLE 24 ORE per diritti € 4155 dal Sig. margine;
ricorrente 8 MAG. 2002. - IL CANCELLIERE
contro
UFF PROV IVA ROMA I, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO UFFICIO COPIE Richiesta copia studio STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
PPSOA dal Sig. tper diritti €controricorrentę2001 MAG.8 MAG. 2002 - 1958 avversO la sentenza n. 165/98 della Commissione IL CANCELLIERE 1 tributaria regionale di ROMA, depositata il 21/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/01 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato SARDO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, 1'Avvocato dello Stato DE BELLIS, che ha chiesto principalmente l'inammissibilità del ricorso;
in subordine il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VI AM che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. Ritenuto in fatto e Considerato in diritto che RT LE ha proposto ricorso per cassa- zione, illustrato da memoria, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n.165/38/98 del 21 settembre 1998; che il ricorso risulta proposto contro l'Ufficio Provinciale I.V.A. Roma I, in persona del legale rap- presentante pro-tempore, nella sua sede in Roma, via Canton n. 10, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi n.12" (così, testualmente, l'epigrafe del ricorso) e notifi- individuato cato allo stesso Ufficio, come nell'epigrafe del ricorso, nelle date del 2 e 5 marzo 2 1999, rispettivamente, presso la sede dell'Avvocatura Generale dello Stato e presso la sede dell'Ufficio stesso;
- che si sono tempestivamente costituiti, con con- troricorso, "Il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro p.t. e, per quanto occorrere possa, l'Ufficio Provinciale IVA di Roma I in persona del rappresentante legale p.t."; che il ricorso, così come proposto deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato dispo- sto degli artt. 62 comma 2 del d.lgs. n.546 del 1992, 366 comma 1 n.1 cod. proc. civ. laddove prescrive, tra l'altro, che "il ricorso deve contenere, а pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti;
..." e 11 comma 1 del r.d. n.1611 del 1933, nella parte in cui prevede, tra l'altro, che tutti i ricorsi "devono esse- re notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competen- te"; che, infatti, costituisce costante orientamento di questa Corte (cfr., e pluribus, e da ultima, Cass. n.8714 del 2001), condiviso dal Collegio, quello, se- condo cui il ricorso per cassazione del contribuente 3 avverso la sentenza della commissione tributaria regio- nale è inammissibile, se proposto e notificato all'ufficio tributario periferico, che ha proceduto all'emissione dell'atto impositivo, anziché al ministro delle finanze ed allo stesso notificato presso l'Avvocatura generale dello Stato;
che la peculiarità della presente fattispecie costituita dalla circostanza che il ricorso, benché proposto nei confronti dell'Ufficio i.v.a di Roma, stato notificato all'Ufficio stesso (oltreché presso la sua sede, anche) presso la sede dell'Avvocatura Genera- non è idonea ad incidere le dello Stato ora richiamato, per il decisivo ri- sull'orientamento lievo che il vizio, che determina l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, attiene strettamente ed esclusi - vamente al ricorso, ed in particolare alla sua proposi- zione nei confronti di un soggetto del tutto privo di soggettività esterna nel giudizio di cassazione e, quindi, privo di legittimazione ad esservi "parte"; che, in tale prospettiva, il ricorso, in tal modo viziato, in quanto non conforme alle prescrizioni di cui all'art. 366 comma 1 n.1 cod. proc. civ., è intrinse- camente inidoneo alla valida instaurazione del giudizio di legittimità; sicché, la successiva notificazione del ricorso, in ipotesi validamente eseguita (e non è esat- 4 tamente il caso di specie, in cui la notificazione è stata effettuata nei confronti dell'ufficio periferico presso l'Avvocatura Generale dello Stato) nei confronti del ministro delle finanze ai sensi dell'art.11 comma 1 del r.d. n.1611 del 1933, e l'eventuale costituzione di quest'ultimo nel giudizio medesimo sono, a loro volta, inidonee a determinare la sanatoria del vizio origina- rio del ricorso, dovendosi ritenere inapplicabile al giudizio di legittimità il meccanismo di sanatoria pre- figurato dall'art. 164 comma 3 cod. proc. civ., per incom- patibilità, in quanto solo l'atto conforme alle pre- scrizioni di cui al più volte richiamato art.366 comma 1 cod. proc. civ. è idoneo ad impedire la decadenza dal diritto all'impugnazione e, quindi, il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (cfr. Cass., a S. u., n.16 del 2000); che la parziale novità della questione integra giusto motivo per dichiarare compensate per intero, tra le parti, le spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la Sezione Tributaria, il 9 ottobre 2001 Il relatore ed estensore Il Presidente 5 SalvatoreCel RG.M. 5116/99 lma Mario Delli Priscoli He LIL CANC ERE C1 Innocenze Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 6 MAG. 2002 IL CANCELLIERE C1 Innocente Battista A I R 5 A 6 . T 8 N 9 U 1 - / B I 4 B / R . 6 L 2 T L . A R . . P A . B I D A R T L E E 1 D T 3 1 I A S . N M N E S I A 10