Sentenza 20 settembre 2005
Massime • 1
L'art. 337, comma terzo, cod. proc. pen. non commina la nullità della querela che sia priva delle indicazioni della fonte dei poteri di rappresentanza conferiti al legale rappresentante della persona giuridica che ha proposto l'istanza di punizione, sì che, in tal caso, non si verifica nullità, in virtù del principio di tassatività sancito dall'art. 177 cod. proc. pen.
Commentario • 1
- 1. Associazione persona offesa di una diffamazione (Cass. 36931/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 settembre 2023
Ai fini della procedibilità per diffamazione a danno di una persona giuridica, è sufficiente la enunciazione in querela della qualità di presidente dell'ente senza dover necessariamente allegare la relativa documentazione. L'ente può è titolare di un proprio diritto all'onore e alla reputazione, potendo quindi le espressioni denigratorie dirette nei confronti di singoli appartenenti ad un'associazione od istituzione, al contempo, aggredire anche l'onorabilità dell'entità collettiva cui essi appartengono. Corte di Cassazione sez. V penale ud. 5 giugno 2023 (dep. 7 settembre 2023), n. 36931 Presidente Pezzullo - Relatore Cananzi Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Torino, con la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/09/2005, n. 37365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37365 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 20/09/2005
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - N. 968
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 044991/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UR IA N. IL 12/04/1965;
avverso SENTENZA del 03/10/2003 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BERNABAI RENATO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore avv. DEL SALVO Placido del foro di Roma (d'ufficio) che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnata, in subordine, l'annullamento con rinvio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza emessa il 25 Novembre 2002 il tribunale di Milano dichiarava MU RI colpevole dei delitti di ricettazione continuata di moduli di assegno in bianco e di furto di benzina commesso in danno del gestore di un distributore "Esso" sito in Milano, in via Galvani 18, unificati dal vincolo della continuazione, e per l'effetto lo condannava alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 400 di multa.
Sul successivo gravame la corte d'appello di Milano, in parziale riforma della decisione, con sentenza 3-7 Ottobre 2003, qualificava il fatto di cui al capo b) della rubrica come insolvenza fraudolenta e rideterminava la pena complessiva in mesi quattro di reclusione ed euro 200 di multa.
Proponeva ricorso per Cassazione il MU, deducendo:
1) l'erronea qualificazione del fatto di cui al capo a) come ricettazione, anziché come appropriazione indebita di cosa smarrita, dal momento che egli aveva rinvenuto sul marciapiede il blocchetto di assegni, sottratto da ignoti alla legittima proprietaria, come da denunzia di quest'ultima; o, alternativamente, come furto semplice, ove si fosse considerato tuttora esistente il potere di fatto della titolare, di cui sarebbe stata possibile l'identificazione sulla base dei dati riportati nei moduli. In entrambi casi, con la conseguente improcedibilità dell'azione per difetto di querela. 2) La manifesta illogicità della motivazione laddove si era ritenuta inverosimile la tesi difensiva del ritrovamento occasionale, senza tener conto della possibilità che l'ignoto autore del furto si fosse sbarazzato, lungo la strada, degli assegni, per l'impossibilità di negoziarli;
3) l'improcedibilità, ex art. 337 cod. proc. penale, del reato di insolvenza fraudolenta per l'acquisto di benzina, in quanto la querela era stata proposta da persona qualificatasi come direttore del distributore "Esso", senza l'indicazione specifica del potere di rappresentanza della persona giuridica.
All'udienza del 20 settembre 2005 il Procuratore generale ed il difensore precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi due motivi, da trattare congiuntamente, per identità di oggetto il ricorrente deduce l'erronea e manifestamente illogica qualificazione del primo reato come ricettazione, anziché come appropriazione di cosa smarrita, o furto semplice, improcedibili per difetto di querela.
La censura è è infondata.
Il tribunale ha argomentato in modo esauriente e corretto la valutazone di inattendibilità della versione difensiva del ritrovamento casuale su un marciapiede del blocchetto di assegni - di cui è provata la sottrazione, ad opera di uno sconosciuto, ai danni della titolare, signora LD AO - con il condivisibile rilievo della facile commerciabilità nel mercato della ricettazione di moduli di assegno di conto corrente per corrispondenza: come, del resto, confermato nella specie, dal fatto che pochissimi giorni dopo il furto, il MU ne abbia negoziati alcuni. I moduli erano, inoltre, contenuti all'interno di una borsa, insieme con il cellulare, la carta di identità, un mazzo di chiavi della somma di lire 200000; e il ritrovamento successivo della borsa;
vuota, lascia logicamente presumere che il ladro non si sia affatto sbarazzato di essi, ritenendoli inutilizzabili, giacché altrimenti sarebbero stati rinvenuti all'interno della stessa borsa.
Le contrarie allegazioni difensive tendono quindi ad una diversa valutazione dei fatti, avente natura di merito, inammissibile in questa sede, oltre che palesemente inverosimile.
Con l'ultimo motivo il ricorrente deduce l'improcedibilità del reato di insolvenza fraudolenta in ordine all'acquisto di benzina, per nullità della querela presentata da UC NI, qualificatosi direttore del distributore di carburante "Esso", in difetto di giustificazione del potere di rappresentanza.
Il motivo è infondato.
Premesso il principio di tassatività delle cause di nullità, appare corretta la decisione della corte territoriale che ha ritenuto irrilevante la mancata specificazione della fonte del potere di rappresentanza da parte del querelante, non colpita da sanzione dall'art. 337, comma 3, cod. proc. penale, da qualificare, "in parte qua", "lex imperfecta". A ciò si può aggiungere l'ulteriore rilievo che non è neppure provato che la persona offesa sia la Esso s.p.a., e non lo stesso UC NI, quale titolare di un rapporto di concessione della distribuzione di carburante, con annesso godimento, a titolo di comodato, dello specifico impianto, come d'uso in materia. Ne consegue che egli non sarebbe neppure da qualificare come rappresentante o institore della persona giuridica, bensì titolare del diritto leso dalla condotta criminosa del MU. Il ricorso è dunque fondato e va respinto, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
- Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2005