Sentenza 16 febbraio 2010
Massime • 1
L'omessa indicazione, nella querela proposta dal legale rappresentante della persona giuridica, della fonte dei poteri di rappresentanza non ne determina la nullità, ma, nel caso in cui l'effettiva titolarità di tale potere da parte del querelante venga formalmente contestata, impone al giudice di procedere alla verifica in concreto della sua sussistenza. (Fattispecie relativa a querela presentata dal socio di una società in nome collettivo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/02/2010, n. 8699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8699 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 16/02/2010
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - rel. Consigliere - N. 353
Dott. MILO Nicola - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 21010/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIA nei confronti di:
1) AN NN N. IL 25/09/1952;
avverso la sentenza n. 121/2009 TRIBUNALE di VERONA, del 24/02/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/02/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO SERPICO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DI CASOLA C., che ha concluso per: Annullamento con rinvio.
OSSERVA
Avverso la sentenza in data 24-02-2009 del Tribunale, monocratico di Verona che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di AN NN in ordine al reato di cui all'art. 388 c.p., comma 4 per irritualità della querela, priva dell'indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza relativi al soggetto che aveva proposto l'istanza di punizione nell'interesse della ZI snc, il PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso la Corte di Appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, a motivi del gravame, la violazione ed erronea applicazione dell'art.337 c.p.p., comma 3, posto che, come ribadito da ripetute sentenze di questa Corte di legittimità, l'omessa indicazione nella querela proposta dal legale rappresentante della persona giuridica della fonte de poteri di rappresentanza, non determina la nullità dell'atto perché la previsione di cui alla norma cit. non è assistita da sanzioni processuali, salvo la necessità di verificare in concreto da parte del giudice procedente la sussistenza di tali poteri, in caso di contestazione in ordine alla titolarità dei poteri di rappresentanza in capo a colui che ha presentato la querela nell'interesse della persona giuridica che si assume essere parte offesa del reato.
Il ricorso è fondato e va accolto con il conseguente annullamento della sentenza impugnata con rinvio per il giudizio di appello alla Corte di Appello di Venezia ex art. 569, comma 4 in combinato disposto con l'art. 604 c.p.p., comma 6. Ed invero, come correttamente evidenziato dall'Ufficio ricorrente, la decisione impugnata si pone in contrasto con il principio di diritto enunciato, anche di recente, da questa Corte di legittimità, secondo cui per il noto principio della tassatività delle nullità, omessa indicazione, nella querela proposta dal legale rappresentante della persona giuridica, della fonte dei poteri di rappresentanza, non ne determina la nullità perché la previsione dell'adempimento di cui all'art. 337 c.p.p., comma 3, non è assistita da sanzioni processuali.
Soltanto nel caso in cui dovessero venire formalmente sollevati dubbi o contestazioni in ordine alla titolarità, in capo a colui che ha presentato l'atto di querela, dei poteri di rappresentanza della persona giuridica che si assume parte offesa del reato, si pone la necessità di verifica in concreto della sussistenza di quei poteri. Nella specie, tale verifica non risulta essere stata fatta, nonostante sarebbe stato agevole il farla mediante la semplice constatazione della qualifica di socio in capo a colui che ha presentato l'atto di querela, qualificandosi legale rappresentante di una società in nome collettivo, società, in cui la rappresentanza spetta disgiuntamente a ciascuno del soci per tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.
Di qui la necessità di rivedere la decisione secondo il principio di diritto innanzi enunciato, indagine che vorrà esplicare la competente Corte di Appello di Venezia, con ogni conseguenza di legge in relazione alla perseguibilità del reato in esame, previo il cennato annullamento della sentenza impugnata con rinvio a detta A.G. per il giudizio di appello della sentenza del giudice monocratico di Verona del 24-02-2009.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio di appello alla Corte di Appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2010