Sentenza 12 dicembre 2017
Massime • 1
Il termine di proposizione della querela per reati commessi in danno di una società per azioni si individua nel momento in cui il consigliere delegato o l'amministratore unico, titolari del potere di querela, abbiano conoscenza del fatto e del suo autore e possano, quindi, liberamente determinarsi. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta tempestiva la querela proposta nei novanta giorni dall'esito delle indagini di polizia giudiziaria che avevano consentito di avere adeguata certezza delle falsità ideologiche commesse dall'imputato in denunce di sinistro al fine di truffare compagnie assicurative).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/12/2017, n. 10978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10978 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2017 |
Testo completo
10978-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 12/12/2017 Presidente - ANTONIO PRESTIPINO Sent. n. sez. 2974/2017 MARGHERITA TADDEI REGISTRO GENERALE SERGIO DI PAOLA N.40359/2017 - Rel. Consigliere - STEFANO FILIPPINI GIUSEPPE COSCIONI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UI NN nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 17/03/2017 della CORTE APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha concluso per l'inammissibilita' Uditi i difensori: l'avvocato DI PAOLA per la parte civile assicurazioni AS PA insiste per il rigetto del ricorso. Deposita conclusioni e nota spese. L'avvocato BRUNO per le parti civili UN PA, Allianz ass.ni PA, Axa assicurazioni e Uniqa protezione PA insiste per il rigetto del ricorso. Deposita conclusioni e nota spese. Il difensore dell'imputato, avvocato ZANELLA, chiede l'accoglimento del ricorso R RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 17.3.2017 la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Treviso -sez.dist. di Conegliano- del 15.12.2014, confermava la dichiarazione di penale responsabilità di UI GI per numerosi episodi, consumati e tentati, allo stesso ascritti ai sensi degli artt. 640 e 642 cod. pen. nonchè per la falsa denuncia di un furto in abitazione. L'imputato veniva anche condannato al risarcimento dei danni in favore delle compagnie assicuratrici costituitesi parte civile, nonché al pagamento di una provvisionale verso alcune di esse. La Corte territoriale dichiarava altresì l'estinzione del reato rispetto ad alcuni episodi di truffa assicurativa ai danni di IC PA per i quali era intervenuta remissione di querela, nonché rispetto alle condotte di reato più risalenti nel tempo, per le quali medio tempore era maturata la prescrizione;
respingeva invece le censure mosse con l'atto d'appello in punto di tardività delle querele, di sussistenza della penale responsabilità rispetto alle residue ipotesi per le quali vi è stata condanna e di trattamento sanzionatorio;
concedeva una ulteriore provvisionale in favore della AS PA (compagnia che non ne aveva beneficiato in primo grado).
2. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato, tramite il difensore, sollevando i seguenti motivi:
2.1. violazione di legge in relazione all'art. 124 cod.pen. per essere tardive la querele presentate da QU PA, AS PA, IC PA ed UN PA, dovendosi considerare come dies a quo utile alla decorrenza del relativo termine trimestrale non solo il momento nel quale i vertici delle compagnie assicurative sono venute ad avere sufficiente conoscenza del reato, bensì anche quello nel quale detta conoscenza è stata acquisita da soggetti qualificati di dette compagnie, quali l'ufficio antifrode, e comunque quello nel quale ciascuna di quelle compagnie ha effettuato la disdetta dei rapporti assicurativi ancora in essere con l'imputato;
2.2. violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche (da riconoscere per l'incensuratezza e per le condotte parzialmente risarcitorie) nonché in relazione al trattamento sanzionatorio eccessivo.
2.3. Con un terzo motivo si chiedeva la sospensione della condanna civile onde evitare un grave pregiudizio al ricorrente.
3. Con memoria depositata il 27.11.2017 la AS PA ha contestato le deduzioni del ricorrente, segnalandone la ripetitività rispetto ai motivi di appello, ed ha eccepito la tardività del ricorso perché depositato in data 7.7.2017 a fronte di scadenza dei relativi termini al 30.6.2017. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati o non consentiti.
1. Preliminarmente deve disattendersi l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione, posto che il ricorso risulta tempestivamente depositato presso il Tribunale di Treviso in data 30.6.2017, giorno di scadenza del relativo termine.
2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e comunque implicante accertamenti su questioni di fatto precluse in sede di legittimità.
2.1. Quanto alla manifesta infondatezza, si osserva che, con gli stessi argomenti in diritto già esposti in sede di appello (e dunque ora meramente reiterativi), il ricorrente torna a contestare il giudizio sulla tempestività delle querele formulata dai giudici del merito. A tale proposito si deve ribadire la conformità a diritto della affermazione (cfr. pag. 6 della sentenza di appello) secondo la quale il termine di proposizione della querela per reati commessi in danno di una società per azioni si individua nel momento in cui il consigliere delegato ○ l'amministratore unico, titolari del potere di querela, abbiano conoscenza del fatto e del suo autore e possano, quindi, liberamente determinarsi (Sez. 2, n. 48026 del 04/11/2014, Rv. 261326, relativa a vicenda nella quale è stata ritenuta tempestiva la querela proposta nei novanta giorni dal deposito della relazione degli investigatori privati incaricati per l'individuazione del soggetto attivo del reato). Infatti, il "dies a quo" del termine di proposizione della querela per reati commessi in danno di una società per azioni si individua nel momento in cui i soggetti ai quali compete il potere di querela sono in grado di impartire le disposizioni per la concreta individuazione del querelando, e non il diverso e antecedente momento nel quale l'informazione del fatto sia pervenuta a ramificazioni periferiche della società (Sez. 5, n. 21889 del 19/04/2010 Rv. 247448); dunque, il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare del relativo potere ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, conoscenza che può essere acquisita in modo completo soltanto se e quando il soggetto passivo abbia contezza dell'autore e della illiceità delle 2 condotte.
2.2. Nel caso di specie, con ricostruzione dei presupposti di fatto adeguatamente argomentato e logicamente valutato (dunque incensurabile nella presente sede di legittimità), si è affermato, in considerazione dei complessi accertamenti necessari ad avere adeguata cognizione dei vari reati, che il termine di cui all'art. 124 cod.pen. non potesse decorrere sino al momento in cui la persona offesa (e, ancor meno, le sue articolazioni territoriali), pur potendo nutrire sospetti, è venuta ad effettiva conoscenza dell'esito delle indagini di polizia giudiziaria (cfr. pag. 13 della motivazione di primo grado e 6 di quella di appello), uniche capaci di acquisire la congerie di dati necessaria per avere adeguata certezza della falsità ideologica delle denunce di sinistro di specie. E, sulla base di tale riferimento temporale, tutte le querele in questione sono risultate tempestive. Tali affermazioni, neppure specificamente contestate in relazione al computo dei giorni, risultano fondate su una lettura del dettato normativo che appare conforme al consolidato orientamento di legittimità in merito (Sez. 5, n. 33466 del 09/07/2008 Rv. 241395), che deve essere ulteriormente ribadito.
2.3. E, in ogni caso, si è pure affermato che l'onere della prova della intempestività della querela è a carico del querelato che la deduce e, nella eventuale situazione di incertezza, va risolta a favore del querelante (in senso conforme, Sez. 5, n. 13335 del 17/01/2013 Rv. 255060).
2.4. Il motivo è dunque manifestamente infondato in diritto. E, quanto ai presupposti di fatto, laddove formula censure al riguardo (cfr. pagg.
2-8 del ricorso), lo fa appuntandosi su profili di merito (richiamando una lettera e- mail datata 26.3.2012, disdette contrattuali, corrispondenza interna tra compagnie assicuratrici e precedenti querele, atti dai quali dovrebbe discendere una retrodatazione della decorrenza del termine in questione) che tuttavia risultano già adeguatamente considerati e valutati dai giudici di merito, e smentiti quanto a decisività ed univocità, dalla doppia sentenza di condanna, con giudizio logicamente espresso, dunque incensurabile nella presente sede.
3. Manifestamente infondato è pure il motivo sulle generiche e sulla determinazione della pena. In relazione al primo aspetto, la Corte territoriale ha negato il beneficio rimarcando il gran numero di reati commessi con denunce di sinistro ideologicamente false (ben 19), dunque 3 la serialità delle condotte. Secondo condivisa giurisprudenza, ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento (si veda ad esempio Sez. 2, n. 2285 del 11/10/2004, Rv. 230691). Si è dunque ripetutamente affermato che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899). E, quanto alla pena, la relativa graduazione, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142).
4. Si deve dunque concludere nel senso indicato, aspetto che assorbe la trattazione del terzo motivo.
5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dell'imputato che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in € 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado dalle parti civili AS PA, UNsai Assicurazioni PA e QU Assicurazioni PA che liquida, per la AS, in € 3.510,00 oltre spese 4 generali nella misura del 15%, CPA e IVA e per le altre parti civili in € 4.250,00 e CPA oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA. Così deciso, il 12 dicembre 2017. Il Presidente Il Consigliere estensore Dr. Antonio Prestipino Dr. Stefano Filippini Nh DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 12 MAR. 2018 IL AMAIC CANCELLIERE A Claudia Pianelli 5