Sentenza 19 aprile 2010
Massime • 1
Il "dies a quo" del termine di proposizione della querela per reati commessi in danno di una società per azioni si individua nel momento in cui il consigliere delegato o l'amministratore unico, a cui spetta il potere di querela, sono in grado di impartire le disposizioni per la concreta individuazione del querelando e non il diverso e antecedente momento nel quale l'informazione del fatto sia pervenuta a ramificazioni periferiche della società.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/04/2010, n. 21889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21889 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 19/04/2010
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 956
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 36340/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) PA GI N. IL 01/04/1983;
avverso la sentenza n. 3115/2007 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 15/06/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/04/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI Maria;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALATI Giovanni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv. STEFANELLI.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per Cassazione TI IU avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 15 giugno 2009 con la quale è stata confermata quella di primo grado, affermativa della sua responsabilità in ordine al reato di falsità materiale in scrittura privata.
Il TI era stato riconosciuto responsabile della falsificazione di un attestato di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla conduzione di veicoli, apparentemente emesso dalla Assitalia spa e scadente l'11 dicembre 2004. Il fatto - reato era stato accertato dalla PG il 9 dicembre 2004.
Deduce:
1) la violazione degli artt. 124 e 485 c.p.. La querela, necessaria condizione di procedibilità del reato de quo, era da ritenere tardiva. Infatti essa era stata proposta il 19 aprile 2005 e i giudici l'avevano ritenuta tempestiva in ragione del fatto che la Direzione Generale della società Assitalia aveva avuto conoscenza della esistenza del falso contrassegno assicurativo solo il 28 febbraio 2005 quando aveva ricevuto dai Carabinieri di Napoli una informativa con la quale si richiedeva l'attestazione della genuinità o meno del documento.
Ad avviso della difesa, invece, lo stesso giudice del merito aveva ingiustamente trascurato il fatto che sin dal dicembre 2004 i Carabinieri del Reparto operativo avevano interessato la "Direzione Generale Napoli est" della predetta società, la quale aveva anche risposto con una nota nella quale aveva dato atto del fatto che il contrassegno recava un numero di polizza estraneo al sistema della società e che la relativa società intestataria (Gemmoglio) non era fra i clienti della stessa società assicuratrice. Tanto premesso, la difesa invoca la applicazione del costante insegnamento della cassazione secondo cui, se è vero che il termine per presentare querela decorre dalla data di conoscenza del fatto nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, è anche vero che incombe sul titolare del diritto di querela il dovere di attivarsi per la effettiva identificazione dell'autore del fatto - quando alla stessa persona offesa questo sia fisicamente noto.
2) la violazione di legge (art. 485 c.p.) e il vizio di motivazione. La Corte aveva confermato al riferibilità della condotta di falsificazione al prevenuto sulla base di un ragionamento manifestamente illogico. Era stata cioè valorizzata al circostanza che il veicolo fosse in possesso del ricorrente, essendo in corso il trasferimento di proprietà dello stesso in favore del TI. Era però stato ignorato il fatto che il veicolo era, al momento dell'accertamento del reato, ancora intestato alla società Gemmoglio e che non poteva essere il TI, mero possessore dell'auto, il soggetto sul quale incombeva il dovere e quindi l'interesse alla stipula del contratto assicurativo. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il primo motivo si basa su un presupposto normativo esatto, tuttavia non confacente al caso di specie.
È noto infatti che la giurisprudenza di questa Corte accoglie e ribadisce il principio, evocato dalla difesa, secondo cui il termine per la proposizione della querela decorre, per la parte lesa che sia già in possesso di elementi oggettivi per l'identificazione dell'autore del reato, non già dal momento in cui la stessa decida di pervenire a detta, concreta, identificazione, bensì dal momento in cui la stessa sia in grado di attivarsi onde giungere a tale conoscenza (Rv. 243911). Si tratta però di un principio che trova la sua più chiara e pacifica applicazione quando offesa sia una persona fisica alla quale siano noti elementi che le consentono di conoscere rapidamente ed effettivamente la identità del soggetto che intende querelare.
Quando invece, come è accaduto nella specie, ad essere offesa dal reato di falsità materiale in scrittura privata sia una persona giuridica, per giunta costituita in società per azioni con diverse filiali, il principio sopra ricordato si deve raccordare anche col rilievo che, nel caso descritto, la facoltà di presentare querela per i reati commessi in proprio danno spetta al consigliere delegato o all'amministratore unico, i quali, oltre ad essere rappresentanti della società, sono contemporaneamente organi della stessa legittimati a compiere gli atti eccezionali, tra i quali rientra la facoltà predetta (Rv. 173412); V. mass. n 160007; V. mass. N. 171637).
Ne consegue che il dovere di accertamento della identità del querelato può e deve essere configurato - ai fini della decorrenza del termine per le presentazione della querela - con riferimento a tali organi societari. Rileva, cioè, il momento a partire dal quale l'organo societario legittimato a proporre la querela è in grado di impartire le disposizioni per la individuazione concreta del querelando, non rilevando, nella stessa prospettiva, il diverso e antecedente momento nel quale una più o meno precisa informazione del fatto sia pervenuta a ramificazioni periferiche della stessa società.
In tal senso ha ragionato la Corte di merito e la conclusione appare ineccepibile anche a questo giudice della legittimità, non potendosi cioè riconoscere rilievo alla corrispondenza comunque non puntuale, intercorsa tra la Polizia giudiziaria e la direzione locale della società assicuratrice.
Il secondo motivo è pure infondato.
Per attribuire la responsabilità della falsificazione dell'attestato assicurativo la Corte ha avallato un ragionamento inferenziale, in base al quale il giudice di primo grado, partendo dal rilievo di chi avesse a disposizione l'auto e chi avesse nel contempo interesse a far apparire il veicolo circolante coperto da assicurazione, è giunto, per esclusione, a puntare sul ricorrente, utilizzando anche l'ulteriore argomento logico che costui non aveva comunque dimostrato che l'accordo con la società venditrice fosse diverso. A tale plausibile ricostruzione il ricorrente oppone una denuncia di illogicità, in sostanza però intendendo promuovere una diversa e alternativa ricostruzione del fatto.
Rappresentare, infatti, che il dovere di stipulare il contratto assicurativo incombe sul proprietario del veicolo significa introdurre un elemento di valutazione che certamente, in linea di principio, non esclude la tenuta del ragionamento del Tribunale. Infatti, al di là del dovere formale, nulla vieta al possessore di adempiere in concreto alla copertura, sia pure a nome del soggetto legittimato.
Il fatto è, piuttosto, che a tale conclusione il giudice del merito è pervenuto analizzato i vari elementi sintomatici a sua disposizione - non ultimo quello rappresentato dalla scelta processuale dell'imputato di non addurre alcun elemento dimostrativo del proprio assunto - così accreditando la tesi della accusa. In base al principio della soccombenza debbono essere liquidate alla parte civile le spese sostenute nel grado, nella entità indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che liquida in Euro 1.400,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2010