Sentenza 26 maggio 2017
Massime • 1
Non costituisce legittimo impedimento del difensore, idoneo a dar luogo ad un rinvio dell'udienza ai sensi dell'art. 420-ter cod. proc. pen., il contemporaneo impegno assunto dal difensore in attività di docenza presso una scuola di specializzazione per le professioni legali, dovendo escludersi che tale tipologia di impegno possa essere ricondotta ad un impedimento di natura professionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/05/2017, n. 28363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28363 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2017 |
Testo completo
2 8363-1 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da Presidente- Sent. n. 4ちょう FRANCO FIANDANESE MARGHERITA TADDEI -P.U. 26/5/2017- ADRIANO IASILLO N. 1337/2017 ANNA MARIA DE SANTIS -relatore- SERGIO BELTRANI ha pronunciato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da 1) RA CE n. a Pisticci il 22/3/1971 2) RA LE n. a Potenza il 23/1/1981 avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bologna il 12/05/2016 Visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
Udita nell'udienza pubblica del 26/5/2017 la relazione fatta dal Consigliere Anna Maria De Santis;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dott. Luigi Cuomo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso Dato atto della richiesta di rinvio per astensione del difensore Avv. Vito Mecca disattesa in quanto la delibera 12 maggio 2017 della Giunta dell'Unione Camere Penali Italiane limitava la protesta al periodo 22/25 Maggio;
Udito il difensore delle parti civili AN AM, AR MA, AR MI che ha depositato conclusioni scritte e nota spese RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Bologna, in riforma della decisione resa in data 15/7/2014 dal locale Tribunale, assolveva gli imputati dai reati ex art. 485 cod.pen. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
dichiarava estinti per maturata 1 Ale prescrizione i delitti di falso ex art. 479 ascritti al capo a) nonché le truffe in danno di AR MI e AN AM contestate ai capi b) ed f) della rubrica e, per l'effetto, determinava la pena in relazione al capo d) in anni uno, mesi sette di reclusione ed euro 600,00 di multa ciascuno, riducendo conseguentemente la pena accessoria e confermando le residue statuizioni, ivi compresa la condanna al risarcimento del danno.
2. Hanno proposto ricorso per Cassazione gli imputati a mezzo del difensore, deducendo con comuni motivi:
2.1 la violazione dell'art. 420 ter cod. proc.pen. in relazione al mancato rinvio per impedimento del difensore dell'udienza del 19/11/2013. I ricorrenti denunziano che la Corte territoriale ha fornito un'interpretazione erronea dell'art. 420 ter codice di rito, ritenendo che l'impegno del legale quale docente presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni legali di Perugia non integri un legittimo impedimento, trattandosi di attività extraprofessionale e negando rilievo alle attività di formazione e di studio che costituiscono valori di rango costituzionale. Lamentano, inoltre, che il mancato accoglimento della legittima istanza di differimento ha integrato una lesione del diritto di difesa giacchè nell'udienza tenutasi in assenza del difensore si è proceduto all'assunzione di prove decisive ai fini dell'affermazione di responsabilità degli imputati;
2.2 la violazione o erronea applicazione degli artt. 468 e 495 cod.proc.pen. per effetto della violazione del diritto alla prova contraria e alla mancata assunzione di prova decisiva nonché correlato vizio della motivazione. Il ricorrente deduce che la Corte territoriale ha omesso una puntuale valutazione e reso una motivazione solo apparente in relazione alla denunciata violazione del diritto alla prova conseguente all'esclusione da parte del Tribunale di sei testi indicati dalla difesa in assenza di motivazione circa la superfluità o irrilevanza della prova ' articolata;
2.3 la violazione dell'art. 81 cpv cod.pen. per aver la Corte territoriale determinato la pena irrogata in relazione al capo d), nella cui rubrica figurava il richiamo all'art. 81 cod.pen., nonostante la caducazione dei falsi ritenuti strumentali alla truffa e senza precisazione alcuna in ordine ai criteri adottati, per tal via impedendo il controllo sulla legalità della sanzione;
2.4 in via conclusiva la difesa deduce la maturata prescrizione del residuo reato per cui è condanna alla data del 5/9/2016, chiedendo l'emissione di relativa declaratoria. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte territoriale ha escluso la ravvisabilità di un legittimo impedimento in relazione al dedotto impegno del legale presso la Scuola di Specializzazione di Perugia evidenziando, da un lato, la natura extraprofessionale dello stesso, dall'altro la mancata tempestiva comunicazione, essendo stata la richiesta di differimento effettuata solo in data 8 novembre 2013 a fronte di 2 deh una calendarizzazione dell'intervento logicamente risalente in considerazione delle necessità di programmazione dei corsi. Deve al riguardo osservarsi che le censure difensive non colgono nel segno laddove lamentano la mancata inclusione tra le cause giustificative del differimento ex art. 420 ter cod. proc.pen. anche di attività connesse all'avvocatura quali il libero insegnamento, sia esso giustificato dal desiderio di accrescere la propria professionalità che dall'esigenza di integrare il reddito. L'opzione ermeneutica della difesa si allontana dal dettato normativo che postula l'assoluta impossibilità di comparire per effetto del legittimo impedimento, le cui causali- alla stregua dell'attività ermeneutica della Corte di Legittimità- vanno circoscritte oltre che ad impedimenti fisici e a contestuali impegni professionali rigorosamente provati, a situazioni eccezionali ed imprevedibili (quali lutti e gravi malattie), comportanti ineludibili ricadute nella sfera etica e dei rapporti solidaristici familiari, all'assolvimento di munera pubblici di assorbente rilievo, con esclusione della rilevanza di attività che non abbiano il carattere della cogenza e costituiscano frutto di una scelta del legale destinata ad essere recessiva rispetto alle esigenze di concentrazione e speditezza del processo. Questa Corte in una risalente pronunzia che mantiene attualità anche alla luce dell'attuale formulazione dell'istituto evidenziava come la legittimità dell'impedimento del difensore a comparire al dibattimento non va riferita al motivo lecito dell'attività alternativa all'impegno difensivo, bensì alla ragione ostativa che rende assolutamente impossibile la comparizione;
ragione ostativa che, chiaramente, non deve dipendere da scelte liberamente operate dal difensore (Sez. 3, n. 4426 del 31/01/1994, Geraci, Rv. 197331). La pronunzia di Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, Torchio, Rv. 262913 in tema di legittimo impedimento conseguente a contestuale impegno professionale riconosce siffatta qualifica all'impossibilità defensionale che deriva da altra e prevalente esigenza difensiva in ragione della necessità di garantire il concreto ed effettivo esercizio delle prerogative difensive di sicuro rango costituzionale, distinguendola dalla " mera richiesta di rinvio, dovuta alle più varie, anche se legittime, ragioni, private o professionali che siano, che non possano assumere la connotazione e la caratura dell'impedimento assoluto", inidonee a fondare un diritto al rinvio quantunque il giudice "contemperando comunque le esigenze della difesa con quelle della giurisdizione, possa concedere il rinvio secondo il suo prudente apprezzamento - tenendo conto delle esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, dei diritti e delle facoltà per le altre parti coinvolte nel processo, dei principi costituzionali di ragionevole durata ed efficienza della giurisdizione - così qualificando la richiesta di differimento non come legittimo impedimento ma come "mera richiesta di rinvio" per assicurare all'imputato di essere assistito dal difensore che meglio conosce la vicenda". 3 den Deve, dunque, ritenersi che integri un legittimo impedimento del difensore che impone il differimento dell'udienza la mancata comparizione determinata da evenienze sopravvenute alla fissazione che ostano all' assolvimento della funzione in termini assoluti, come nel caso di situazioni eccezionali ed imprevedibili di natura oggettiva ( calamità, avversi fenomeni atmosferici), di gravi e documentate esigenze personali o familiari ovvero contestuali impegni di carattere professionale di cui risulti allegata e giustificata la prevalenza rispetto a quello da rinviare, nel concorso delle ulteriori condizioni previste dalla legge, e con esclusione di attività paralegali, tra cui quelle intese alla formazione, il cui pur meritorio svolgimento non può incidere sui tempi della giurisdizione, anche alla luce delle norme convenzionali che riconoscono alla ragionevole durata del processo un valore costitutivo, esponendo lo Stato a sanzioni in caso di inosservanza . Pertanto correttamente la Corte d'Appello ha disatteso l'istanza difensiva giacchè l'impegno dedotto non è suscettibile di essere qualificato alla stregua di un assoluto impedimento all'esercizio dell'attività difensiva in quanto frutto di una scelta personale dell'istante, confliggente con le esigenze della giurisdizione e recessivo rispetto alle stesse alla stregua dei requisiti previsti dalla legge.
4. Ad analoghi esiti deve pervenirsi con riguardo al secondo motivo che denunzia la violazione del diritto alla prova in conseguenza della mancata ammissione di tre dei sei testi indicati in lista. Al riguardo la Corte territoriale è pervenuta alla reiezione della doglianza con motivazione congrua che, richiamando quella del Tribunale, dà conto della sovrabbondanza dei testi esclusi, chiamati a deporre sulle stesse circostanze capitolate con riguardo ai testi ammessi. La censura formulata pecca di genericità in quanto attestata nell'aprioristico assunto che la superfluità può essere apprezzata solo in corso d'istruttoria e non in limine, in contrasto con il principio più volte affermato dalla Corte di legittimità secondo cui la violazione del diritto di difesa, "sub specie" di mancata ammissione delle prove dedotte, esige che ne sia precisata la portata, indicando specificamente le prove che l'imputato non ha potuto assumere e le ragioni della loro rilevanza ai fini della decisione nel contesto processuale di riferimento, considerato che il diritto dell'imputato di difendersi citando e facendo esaminare i propri testi, trova un limite nel potere del giudice di escludere le prove superflue ed irrilevanti, ex art. 495 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 10425 del 28/10/2015, Lanzafame, Rv. 267559; in tema di diritto alla controprova;
Sez. 2, n. 31883 del 30/06/2016, Di Rocco, Rv. 267483). Peraltro, la sentenza impugnata ha esattamente rilevato la tardività dell'eccezione giacchè la nullità dell'ordinanza, ammessane in astratto la ricorrenza, costituiva un'ipotesi di nullità a regime intermedio da dedurre nei termini dell'art. 182 cod. proc.pen. mentre nella specie risulta eccepita solo nell'atto d'appello (Sez. 5, n. 18351 del 17/02/2012, Rv. 252680; Sez. 2, n. 9761 del 10/02/2015, Rv. 263210 ). 4 Ellu 5. Destituita di fondamento è anche la censura in punto di trattamento sanzionatorio di cui al terzo motivo giacchè la Corte territoriale, in esito alla ricognizione dei reati prescritti, ha precisato che in relazione alla superstite truffa in danno di AR MA la pena andava determinata nella misura già fissata dal primo giudice in anni uno, mesi sette di reclusione.ed euro 600 di multa, risultante -alla stregua delle puntuali indicazioni del Tribunale a pag. 14- dalla pena base determinata in anni uno mesi sei di reclusione ed euro 516,00 di multa aumentata ex art. 61 n. 7 cod.pen. fino all'inflitto.
6. La declaratoria d'inammissibilità dei motivi di ricorso preclude la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello e comporta, ex art. 616 cod. proc.pen. la condanna dei ricorrenti alle spese e alla sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. Alla stregua del principio di soccombenza fanno carico agli imputati le spese di assistenza e difesa delle parti civili costituite, liquidate come da notula.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento ciascuno a favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione in solido in favore delle parti Civili MI AR, MA AR e AM AN delle spese del grado che liquida in euro 2000 oltre Cpa e Iva. così deciso in Roma il 26 maggio 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Franco Fiandanese Anna Maria De Santis pauco fandown DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE - 7 GIU 2017 IL DICASSAS CANCELLIERE Claudia Planelli 5