Cass. pen., sez. I, sentenza 17/01/2002, n. 7534
CASS
Sentenza 17 gennaio 2002

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In tema di divieto di accesso a luoghi dove si svolgono le manifestazioni sportive, non costituisce incitamento, inneggiamento o induzione alla violenza, di cui all'art. 6, comma primo, della legge 13 dicembre 1989 n. 401, l'esibizione nello stadio in cui si svolge una partita di calcio di una scritta offensiva della squadra avversaria, in quanto esulano dal campo di applicazione della suddetta norma - tenuto conto anche dell'interpretazione autentica contenuta nell'art. 2 bis, comma 2, d.l. 20 agosto 2001, n. 336, convertito in legge 19 ottobre 2001, n. 377- al fine di non limitare al di là del necessario il diritto di manifestare liberamente, non contempla le offese e l'indiretta induzione alla violenza.

Commentari2

  • 1Sicurezza pubblica, divieto di accesso a manifestazioni sportive (DASPO)Accesso limitato
    Alfredo Matranga · https://www.altalex.com/ · 26 agosto 2010

  • 2Sicurezza pubblica, divieto di accesso a manifestazioni sportive (DASPO)
    Matranga Alfredo · https://www.diritto.it/ · 8 luglio 2010

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 17/01/2002, n. 7534
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7534
Data del deposito : 17 gennaio 2002

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