Sentenza 17 gennaio 2002
Massime • 1
In tema di divieto di accesso a luoghi dove si svolgono le manifestazioni sportive, non costituisce incitamento, inneggiamento o induzione alla violenza, di cui all'art. 6, comma primo, della legge 13 dicembre 1989 n. 401, l'esibizione nello stadio in cui si svolge una partita di calcio di una scritta offensiva della squadra avversaria, in quanto esulano dal campo di applicazione della suddetta norma - tenuto conto anche dell'interpretazione autentica contenuta nell'art. 2 bis, comma 2, d.l. 20 agosto 2001, n. 336, convertito in legge 19 ottobre 2001, n. 377- al fine di non limitare al di là del necessario il diritto di manifestare liberamente, non contempla le offese e l'indiretta induzione alla violenza.
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- 1. Sicurezza pubblica, divieto di accesso a manifestazioni sportive (DASPO)Accesso limitatoAlfredo Matranga · https://www.altalex.com/ · 26 agosto 2010
- 2. Sicurezza pubblica, divieto di accesso a manifestazioni sportive (DASPO)Matranga Alfredo · https://www.diritto.it/ · 8 luglio 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/01/2002, n. 7534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7534 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO GIOVANNI - Presidente - del 17/01/2002
1. Dott. GEMELLI TORQUATO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MOCALI PIERO - Consigliere - N. 140
3. Dott. MARCHESE ANTONIO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIRONI EMILIO - Consigliere - N. 027649/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul procedimento proposto da:
1) LL TE N. IL 24/04/1974
avverso ORDINANZA del 23/05/2001 GIP TRIBUNALE di ROMA sentita la relazione fatta dal Consigliere GEMELLI TORQUATO Il Questore di Roma, con provvedimento in data 9-5-2001 emesso ai sensi dell'art. 6 co. 1 L. n. 401/89, ha disposto il decreto di accesso ai luoghi indicati da detta norma e - per quanto interessa - ha, prescritto a TE AR di presentarsi presso un comando di polizia in Roma ai sensi del secondo comma del citato art.
6. Ciò in quanto il suddetto si era recato sugli spalti dello stadio "Olimpico" per prendere le misure per la realizzazione di una corografia altamente offensiva ("Roma merda") poi effettivamente realizzata.
Su rituale richiesta del P.M., il G.I.P. del Tribunale di Roma ha convalidato la prescrizione del Questore con ordinanza del 23-5-2001, argomentando che "la scritta in questione appare non solo offensiva ma anche capace di scatenare azioni e reazioni violente nel contesto delle competizioni calcistiche... caratterizzate da violente contrapposizioni tra gruppi di tifosi".
Ha proposto ricorso l'interessato deducendo l'inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'emissione del provvedimento amministrativo in quanto "la scritta offensiva" non può "costituire atto di induzione o inneggiamento o incitamento alla violazione nei confronti della tifoseria avversaria".
Chiede, pertanto, l'annullamento dell'impugnata ordinanza. Va premesso che la convalida del G.I.P. ha riguardato la prescrizione di cui al secondo coma dell'art. 6 citato: l'atto del questore con quale è stato imposto il divieto di cui si è fatto cenno è un atto amministrativo, escluso dal "thema decidendum" che attiene, alla limitazione della libertà, costituzionalmente prevista (art. 13 co. 3 della Costituzione), intaccata dalla suindicata imposizione (obbligo di presentazione).
Ciò precisato, va posto in rilievo che la legge antiviolenza in occasione di manifestazioni sportive (L. 19-10-2001 n. 377 di convensione del D.L. 20-8-2001 n. 336) all'art. 2 bis co. 2 contiene una norma d'interpretazione autentica del primo comma dell'art. 6 L.401/89, la quale stabilisce che "per incitamento, inneggiamento e induzione alla violenza deve intendersi la specifica istigazione alla violenza in relazione a tutte le circostanze indicate nella prima parte del comma".
Orbene, la specificità voluta dalla legge, all'evidente fine di una congrua valutazione dei comportamenti in questione per noi limitare al di là del necessario il diritto di manifestare liberamente (art.21 della Costituzione), significa che le offese e le indirebbe intuizioni alla violenza in forma di provocazione - è proprio il caso in esame - restano fuori dall'ambito dell'applicazione della suindicata norma.
Conseguentemente, va annullata senza rinvio l'ordinanza impugnata nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza di convalida della prescrizione imposta ai sensi dell'art. 6 co. 2 L. 401/1989 dal Questore di Roma, e per l'effetto ne dichiara l'inefficacia.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2002