Sentenza 23 giugno 2004
Massime • 1
Il reato di gestione di impianti di gas di petrolio liquefatti senza concessione, punito dall'art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 327, si configura anche nel caso in cui il titolare sia in possesso del provvedimento di concessione alla gestione dell'impianto, ma il deposito non sia stato collaudato: infatti, prima della verifica della conformità del deposito di gas di petrolio liquido al progetto tecnico presentato e del rispetto delle precauzioni necessarie in base alla legge, la concessione rilasciata è inefficace e non consente la lecita gestione dell'impianto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/06/2004, n. 36046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36046 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente - del 23/06/2004
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - N. 1452
Dott. GRILLO Carlo M. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 14755/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PA MA, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza n. 2556/03 del 26/11 - 10/12/2003, pronunciata dal Tribunale di NA. - Letti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
- udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo M. Grillo;
- udite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. Passacantando G., con le quali chiede il rigetto del ricorso;
la Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di NA, in composizione monocratica, con la decisione indicata in premessa, condannava SP RI, opponente a decreto penale, alla pena complessiva di E. 700,00 di ammenda in ordine alle contravvenzioni previste dagli artt.
1-7 L. n. 327/1958 e 37-389 lett. b) D.P.R. n. 547/1955, accertate il 18/5/99, per aver installato una attività di travaso ed un deposito di G.P.L. per quantità superiori a quelle consentite e per aver effettuato l'ampliamento dello stesso senza preventivo esame e successivo collaudo dei Vigili del Fuoco di NA.
L'imputata ricorre contro detta decisione, deducendo: 1) erronea applicazione della legge penale, con riferimento specifico alle norme di cui al capo di imputazione, avendo il giudice fondato il giudizio di responsabilità sulle sole dichiarazioni dei testi, senza valutare la documentazione prodotta dalla difesa, e specificamente il Decreto 18/5/99 dell'Assessore per l'Industria della Regione Siciliana, col quale -previo parere dei Vigili del Fuoco in data 14/5/98 - veniva autorizzato un deposito di G.P.L. in bombole, fino ad una capacità massima di accumulo di kg. 5.000, alla luce del quale i contestati reati non possono ritenersi sussistenti;
peraltro, al momento dell'intervento della Guardia di Finanza, non veniva eseguita alcuna attività di travaso, per cui, trattandosi di reato contravvenzionale, non può neanche essere configurato il tentativo;
2) manifesta illogicità della motivazione e mancato riferimento alla documentazione prodotta, quantunque dichiarata utilizzabile ed inserita nel fascicolo del dibattimento;
3) mancata applicazione delle art. 157 c.p., essendo estinti i reati per prescrizione, maturata prima della sentenza (il 18/11/2003). All'odierna udienza il P.G. conclude come riportato in epigrafe.
Innanzi tutto deve precisarsi che il termine prescrizionale relativo ai reati rubricati non è ancora interamente decorso, come ritiene invece la ricorrente (terza doglianza), in quanto deve aggiungersi a quello determinato ex artt. 157-160 c.p.p. (anni 4 e mesi 6) il periodo di mesi 9 e giorni 19 (dal 18/9/2002 al 9/7/2003) durante il quale il procedimento è stato rinviato per cause "imputabili" al prevenuto, alla luce della nota sentenza Cremonese (SS.UU., 28 novembre 2001, n. 1021). La prescrizione, pertanto, maturerà solo il 6/9/2004. Le altre due doglianze sono infondate perché la documentazione prodotta in giudizio dalla difesa, di cui non avrebbe tenuto conto il Tribunale, in effetti non inficia il ragionamento accusatorio, ma anzi lo corrobora. A parte la singolare coincidenza che il menzionato decreto della Regione Siciliana è datato 18/5/99, proprio il giorno in cui ebbe inizio la verifica fiscale presso la ditta dell'imputata, nell'ambito della quale vennero accertati i reati de quibus, e nessuno dei responsabili della ditta ne parlò in quell'occasione, sta di fatto che, pur avendo la concessione decorrenza formale da tale data, l'art. 5 del decreto stabilisce testualmente: "Il concessionario non potrà iniziare la gestione del deposito prima che lo stesso sia stato collaudato da un' apposita Commissione composta da ... (omissis)".
In altri termini, la concessione (e ne è ovvia la ragione) non è efficace prima del collaudo, cioè prima che l'autorità preposta verifichi la conformità del deposito al progetto tecnico presentato (art. 3 del decreto) nonché l'osservanza di eventuali ulteriori prescrizioni;
e dato che il collaudo non risulta essere stato effettuato prima del sopralluogo del Nucleo Polizia Tributaria di NA (eseguito alle ore 9, 30 di quel 18/5/99), ne' materialmente avrebbe potuto esserlo, l'imputata non poteva ancora gestire il deposito, così come ampliato per effetto del decreto, ove furono sequestrati kg.
4.510 di GPL in bombole, a fronte di un' autorizzazione per soli kg. 500.
Per quanto riguarda la seconda imputazione, pur prendendo atto che dal decreto regionale 18/5/99 risulta rilasciato, in data 14/5/98, il parere favorevole del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di NA all'ampliamento del deposito, deve tenersi conto dell'ulteriore obbligo posto dall'art. 37 D.P.R. 547/1955, e cioè quello di chiedere "prima dell'inizio delle lavorazioni" la visita di collaudo "ad impianto o costruzione ultimati", obbligo che non risulta essere stato adempiuto nel caso di specie.
Pertanto è infondata anche la doglianza relativa a detta contravvenzione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2004