Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/04/2014, n. 21901
CASS
Sentenza 3 aprile 2014

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Integra fatto costituente forza maggiore, che può giustificare la restituzione nel termine per l'impugnazione, l'errata informazione ricevuta dalla cancelleria circa l'omesso tempestivo deposito della sentenza nei termini di rito; tuttavia, l'istante ha l'onere di provare rigorosamente il verificarsi del fatto ostativo al tempestivo esercizio della facoltà di impugnazione e non può limitarsi ad allegare a sostegno del proprio assunto dichiarazioni provenienti da lui o da altri difensori interessati.

Commentario1

  • 1Informazioni errate della cancelleria, ma difensore deve essere diligente (Cass. 28081/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 ottobre 2020

    L'errata informazione ricevuta dalla cancelleria integra forza maggiore, che può giustificare la restituzione nel termine per l'impugnazione; tuttavia, l'istante ha l'onere di provare rigorosamente - mediante attestazione di cancelleria o altro atto o fatto certo - il verificarsi della circostanza ostativa al tempestivo esercizio della facoltà di impugnazione e non può limitarsi ad allegare a sostegno del proprio assunto dichiarazioni provenienti da lui o da altri difensori interessati. Il mancato o l'inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non sono idonei a realizzare le ipotesi di caso fortuito o …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/04/2014, n. 21901
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21901
Data del deposito : 3 aprile 2014

Testo completo