Sentenza 3 aprile 2014
Massime • 1
Integra fatto costituente forza maggiore, che può giustificare la restituzione nel termine per l'impugnazione, l'errata informazione ricevuta dalla cancelleria circa l'omesso tempestivo deposito della sentenza nei termini di rito; tuttavia, l'istante ha l'onere di provare rigorosamente il verificarsi del fatto ostativo al tempestivo esercizio della facoltà di impugnazione e non può limitarsi ad allegare a sostegno del proprio assunto dichiarazioni provenienti da lui o da altri difensori interessati.
Commentario • 1
- 1. Informazioni errate della cancelleria, ma difensore deve essere diligente (Cass. 28081/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 ottobre 2020
L'errata informazione ricevuta dalla cancelleria integra forza maggiore, che può giustificare la restituzione nel termine per l'impugnazione; tuttavia, l'istante ha l'onere di provare rigorosamente - mediante attestazione di cancelleria o altro atto o fatto certo - il verificarsi della circostanza ostativa al tempestivo esercizio della facoltà di impugnazione e non può limitarsi ad allegare a sostegno del proprio assunto dichiarazioni provenienti da lui o da altri difensori interessati. Il mancato o l'inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non sono idonei a realizzare le ipotesi di caso fortuito o …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/04/2014, n. 21901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21901 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 03/04/2014
Dott. CONTI Giovanni - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 668
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 2632/2014
ha pronunciato la seguente: 7253/2014
SENTENZA
sulla richiesta di restituzione in termini proposta da:
B.F. , nato a (OMISSIS) , parte civile;
nel procedimento a carico di:
G.L. , nata in (OMISSIS) ;
ai fini della proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 11/10/2013 della Corte di appello di Venezia visti gli atti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Conti;
lette le richieste del il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore dott. GERACI Vincenzo che ha concluso per il rigetto della richiesta.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'avv. Picotti Lorenzo, quale difensore e procuratore speciale di B.F. , parte civile nel procedimento a carico di G.L.
, ha proposto richiesta di restituzione in termini per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 11 ottobre 2013 della Corte di appello di Venezia, depositata in data 6 novembre 2013, con la quale, in riforma della sentenza del Tribunale di Verona in data 16 novembre 2012 - che aveva dichiarato la responsabilità della G. in quanto responsabile del reato di cui all'art. 574-bis cod. pen., condannandola alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile - era stato dichiarato non doversi procedere nei confronti della imputata ai sensi dell'art. 9 cod. pen., in quanto non presente nel territorio dello Stato, con conseguente revoca delle statuizioni civili. Nel dispositivo letto in udienza era fissato il termine di trenta giorni (scadente dunque il 10 novembre 2103) per il deposito della sentenza.
2. Nella richiesta di restituzione in termini l'avv. Picotti fa presente che da informazioni orali rese in data 8 e 11 novembre 2013 dalla Cancelleria della Corte di appello di Venezia sia al suo corrispondente avv. Giorgio Suppiej del Foro di Venezia sia all'avv. Gabriella De Strobel del suo studio risultava che la sentenza non era stata ancora depositata.
Ritenendo trascorso il termine per il deposito fissato in dispositivo, l'avv. Picotti confidava di ricevere avviso di deposito dal quale sarebbe decorso il termine di impugnazione. Solo in data 10 gennaio 2014 egli aveva potuto accertare che la sentenza era stata depositata sin dal 6 novembre 2014, e quindi entro il termine fissato in dispositivo;
con la conseguenza che il termine di impugnazione, decorrente dal 10 novembre 2013, e scadente il 25 dicembre 2013 (con proroga per i giorni festivi al 27 dicembre) era ormai ampiamente decorso.
Le ripetute assicurazioni date dalla Cancelleria della Corte di appello circa il fatto che la sentenza non era stata depositata avevano dunque determinato una causa di forza maggiore che aveva impedito la conoscenza di tale adempimento e che legittimavano la richiesta di restituzione in termini per proporre ricorso per cassazione.
3. L'istante ha poi depositato in data 28 marzo 2.014 documentazione a sostegno della richiesta.
4. Alla odierna udienza è stata disposta la riunione al presente procedimento di quello recante il numero RG 7253/2014, avente lo stesso oggetto, ma relativo alla analoga richiesta di restituzione in termini erroneamente indirizzata alla Corte di appello di Venezia e da questa trasmessa per competenza, ex art. 175 c.p.p., comma 4, ultimo periodo, alla Corte di cassazione.
5. Osserva la Corte che la richiesta di restituzione in termini non ha fondamento, non risultando, se non sulla base di comunicazioni intercorse tra lo studio dell'avv. Picotti e quello dell'avv. Suppiej, per loro natura inidonee a fornire prova della verità dei fatti rappresentati, che la Cancelleria della Corte di appello di Venezia abbia reso erronee informazioni circa il mancato deposito della sentenza di appello nel termine di trenta giorni fissato in dispositivo, traendo così in errore - secondo l'assunto - il difensore della parte civile circa la data di decorrenza del termine per la proposizione della impugnazione.
6. Va al riguardo ribadito, in linea con la prevalente giurisprudenza di legittimità, che integra un caso di forza maggiore, che può giustificare la restituzione nel termine per la proposizione della impugnazione, l'errata informazione rilasciata dal personale di cancelleria al difensore circa il mancato tempestivo deposito della sentenza nei termini di legge o fissati dal giudice (v. tra le altre Sez. 5, n. 10796 del 03/02/2010, Giacobazzi, Rv. 246368; Sez. 4, n. 8122 del 30/11/2005, dep. 2006, Treglia, Rv. 233368). Tuttavia a tal fine occorre che l'istante assolva all'onere di provare il fatto dedotto, producendo una attestazione di cancelleria o altro atto o fatto certo che comprovi il suo assunto (v. Sez. 2, n. 22161 del 24/05/2007, Bois, Rv. 236805; Sez. 6, n. 9088 del 10/12/2002, dep. 2003, Radicella, Rv. 223936). Allo scopo devono invece ritenersi inidonee mere dichiarazioni provenienti dal difensore o da studi con i quali quest'ultimo sia in corrispondenza circa informazioni assunte oralmente in cancelleria, atteso che il dovere del difensore di rispettare le regole fissate nel codice deontologico forense (tra cui quella di riferire il vero su fatti processuali rappresentati in un atto diretto al giudice: "Dovere di verità", art. 14) non costituisce garanzia che il fatto allegato, a prescindere dalla buona fede di chi lo deduce, sia corrispondente alla realtà processuale o sia stato correttamente inteso (in senso contrario, invece, sulla base di non condivisibili considerazioni che traggono dal dovere del rispetto delle regole deontologiche da parte del difensore la conseguenza dell'oggettiva corrispondenza al vero di quanto dedotto, Sez. 2, n. 39512 del 18/10/2005, Padre, Rv. 232863).
7. Da quanto sopra osservato discende che la richiesta di restituzione in termine deve essere rigettata, con condanna del richiedente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta l'istanza e condanna il B. al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2014