Cass. pen., sez. I, sentenza 29/04/2008, n. 21342
CASS
Sentenza 29 aprile 2008

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La disciplina della sospensione dei termini nel periodo feriale (art. 1 L. n. 742 del 1969) è applicabile anche al termine di quindici giorni previsto, ex art. 667, comma quarto, cod. proc. pen., a pena di decadenza, per proporre opposizione avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, trattandosi di termine avente natura processuale; né rileva, a tal fine, il fatto che la predetta opposizione non abbia natura di mezzo di impugnazione ma di istanza diretta al medesimo giudice e preordinata ad ottenere una decisione in contraddittorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 29/04/2008, n. 21342
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21342
    Data del deposito : 29 aprile 2008

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