Sentenza 29 aprile 2008
Massime • 1
La disciplina della sospensione dei termini nel periodo feriale (art. 1 L. n. 742 del 1969) è applicabile anche al termine di quindici giorni previsto, ex art. 667, comma quarto, cod. proc. pen., a pena di decadenza, per proporre opposizione avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, trattandosi di termine avente natura processuale; né rileva, a tal fine, il fatto che la predetta opposizione non abbia natura di mezzo di impugnazione ma di istanza diretta al medesimo giudice e preordinata ad ottenere una decisione in contraddittorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/04/2008, n. 21342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21342 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 29/04/2008
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 1285
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 038573/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di IVREA;
nei confronti di:
1) VA AO N. IL 30/12/1969;
avverso ORDINANZA del 20/08/2007 TRIBUNALE di IVREA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAVALLO ALDO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Iannelli Mario, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
- che il Tribunale di Ivrea, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta dal Procuratore della Repubblica presso quel tribunale, avverso l'ordinanza del 2 luglio 2007 che aveva applicato l'indulto in favore di VA LO, perché tardiva, in quanto depositata solo in data 7 agosto 2007 sebbene l'ordinanza risultava comunicata il 17 luglio 2007;
- che avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica d'Ivrea, deducendone l'illegittimità per violazione di legge (L. n. 742 del 1969, art. 2), in quanto l'opposizione doveva ritenersi tempestivamente proposta in considerazione dell'applicabilità alla fettispecie della norma in tema di sospensione dei termini feriali;
- che il ricorso merita accoglimento;
- che seppure l'opposizione ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione prevista dall'art. 667 c.p.p., comma 4, e art. 676 c.p.p., comma 1, non ha natura di mezzo di impugnazione, bensì di istanza diretta al medesimo giudice allo scopo di ottenere una decisione in contraddittorio in tal senso Cass., Sez. U, Sentenza n. 3026 del 28/11/2001 Cc. (dep. 25/1/2002) Rv. 220577, ric. Caspar Hawke, ciò non significa che il termine di quindi giorni per proporre opposizione previsto dall'art. 667 c.p.p., comma 4 non abbia natura di termine processuale e che pertanto al suddetto termine non si applichi la regola generale sulla sospensione dei termini nel periodo feriale, a nulla rilevando il carattere decadenziale dello stesso, posto che anche i termini stabiliti a pena di decadenza possono essere prorogati o sospesi nei casi e modi stabiliti dalla legge (art. 173 c.p.p., comma 2) e che la sospensione dei termini processuali per il periodo feriale si ricollega è conseguenza di una specifica disposizione di legge (L. 7 ottobre 1967, n. 742, art. 1).
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Ivrea per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 29 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2008