Sentenza 24 maggio 2007
Massime • 1
L'errata informazione ricevuta dalla cancelleria circa l'omesso tempestivo deposito della sentenza nei termini di rito costituisce forza maggiore e può giustificare la restituzione nel termine per l'impugnazione; tuttavia, l'istante ha il duplice onere di provare rigorosamente il verificarsi del fatto ostativo al tempestivo esercizio della facoltà di impugnazione e di allegare elementi atti a consentire la verifica della tempestività della richiesta di rimessione in termini. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto insufficiente la mera dichiarazione dell'istante, non accompagnata da una attestazione scritta della cancelleria e priva di riferimenti certi alla data di conoscenza del fatto).
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L'errata informazione ricevuta dalla cancelleria integra forza maggiore, che può giustificare la restituzione nel termine per l'impugnazione; tuttavia, l'istante ha l'onere di provare rigorosamente - mediante attestazione di cancelleria o altro atto o fatto certo - il verificarsi della circostanza ostativa al tempestivo esercizio della facoltà di impugnazione e non può limitarsi ad allegare a sostegno del proprio assunto dichiarazioni provenienti da lui o da altri difensori interessati. Il mancato o l'inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non sono idonei a realizzare le ipotesi di caso fortuito o …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/05/2007, n. 22161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22161 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 24/05/2007
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - N. 865
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RENZO Michele - rel. Consigliere - N. 38169/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OI BE, nato il [...];
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Michele Renzo;
Viste le conclusioni scritte del Procuratore Generale, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e la concessione della restituzione in termini.
La Corte osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 7 giugno 2006 la Corte d'Appello di Trieste confermava la condanna emessa dal Tribunale di Trieste nei confronti di OI BE per il delitto di appropriazione indebita.
La sentenza diveniva irrevocabile, per mancata impugnazione degli aventi diritto, in data 23 luglio 2006.
Con ricorso 21 settembre 2006 il difensore del condannato, munito di procura speciale, proponeva istanza di rimessione in termini per la proposizione del ricorso per Cassazione, e contestuale istanza di sospensione dell'esecutività dei capi della sentenza portanti condanna in favore della parte civile.
Esponeva il ricorrente che la motivazione avrebbe dovuto essere depositata, in assenza di termine specifico assegnato dal giudice, il quindicesimo giorno successivo alla sentenza, e quindi il 22 giugno 2006. Tuttavia a quella data la sentenza non risultava depositata, e così anche in occasione di altri successivi accessi in cancelleria fino al 19 luglio 2006, data in cui la cancelleria rilasciava copia della sentenza nella quale non risultava apposta la data di deposito. Il difensore attendeva pertanto la notifica dell'avviso di deposito ai sensi dell'art. 548 c.p.p., e non ricevendo alcunché procedeva ad ulteriori accertamenti presso la Cancelleria, dopo essersi reso conto che la copia rilasciatagli era mancante del timbro di avvenuto deposito.
Egli accertava così che nel registro Mod. 30 la sentenza risultava depositata il 21 giugno 2006, e quindi entro i termini, e che pertanto sulla stessa erano state già annotate l'irrevocabilità e l'esecutività.
Ciò premesso, il ricorrente lamentava la violazione dell'art. 548 c.p.p. per mancata annotazione della data di deposito, dalla quale discendeva direttamente l'omessa presentazione del ricorso per Cassazione nei termini di legge, della cui decorrenza egli era incolpevolmente ignaro.
Il ricorso non può essere accolto per le considerazioni che seguono. Osserva il collegio che l'impossibilità di conoscere l'avvenuto deposito della sentenza nel termine di quindici giorni di cui all'art. 544 c.p.p., comma 2 per fatto non addebitabile alla parte ma ad una errata informazione ricevuta dalla cancelleria integra certamente l'ipotesi di forza maggiore prevista dall'art. 175 c.p.p., comma 1; ciò, tuttavia, impone all'istante un duplice onere probatorio.
Innanzi tutto, atteso che si addebita la mancata conoscenza del tempestivo deposito della sentenza al fatto altrui, incombe sul richiedente la restituzione l'onere di dare la prova rigorosa di tale fatto (sez. 6, 10.10.2002, Radicella, rv 223936); ne' questo può essere desunto dalla mera constatazione dell'assenza del timbro di deposito sulla copia del provvedimento, atta solo a dimostrare che la doverosa annotazione non è stata apposta sul documento ma non anche a dare contezza delle allegazioni di parte circa la reiterata carenza informativa sulla data dell'adempimento del giudice: e sul punto la giurisprudenza della Corte si è attestata su condivisibili posizioni di rigore, affermando - in situazione analoga - che l'istante avrebbe dovuto provare, anche con attestazione scritta della cancelleria, che allo scadere dei termini di legge la sentenza non risultava ancora depositata (sent. Radicella, cit.).
In secondo luogo è onere dell'istante fornire gli elementi idonei a verificare la tempestività della proposizione della richiesta di restituzione la quale, ai sensi dell'art. 175 c.p.p., comma 1 (come modificato dal D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, convertito con L. 22 aprile 2005, n. 60) deve essere presentata entro dieci giorni dal giorno in cui è cessato il fatto costituente la forza maggiore. Ciò non è avvenuto nella specie, atteso che l'interessato ha esposto di avere ricevuto copia del provvedimento in data 19.7.2006 senza essere informato del suo deposito nel quindicesimo giorno, ma non ha indicato specificamente ("mi recavo nuovamente in cancelleria") in quale successiva data tale informazione ha appreso o ricevuto e dunque quando si è determinata la cessazione dell'impedimento; ne deriva l'impossibilità per la Corte, a causa dell'incompleta allegazione, di procedere alla pur meramente astratta verifica della tempestività della richiesta, che risulta depositata solo in data 22.9.2006 e cioè (tenendo conto della sospensione feriale) diciotto giorno dopo il ritiro della copia. La richiesta, dunque, non può essere accolta sia per il difetto di prova sull'esistenza del fatto ostativo al tempestivo esercizio della facoltà di impugnare sia per l'impossibilità - a causa delle carenti allegazioni della parte - di valutarne la presentazione nel termine di legge.
Il ricorso per cassazione contestualmente presentato - peraltro caratterizzato dall'assoluta genericità dei motivi - deve pertanto essere dichiarato inammissibile perché proposto fuori termine, con consequenziale condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non esulando profili di colpa nella proposizione del gravame stesso, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, che appare equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2007