Sentenza 7 luglio 2015
Massime • 1
Integra fatto costituente forza maggiore, che può giustificare la restituzione nel termine per l'impugnazione, l'errata informazione ricevuta dalla cancelleria circa l'omesso tempestivo deposito della sentenza nei termini di rito; tuttavia, l'istante ha l'onere di provare rigorosamente - mediante attestazione di cancelleria o altro atto o fatto certo - il verificarsi della circostanza ostativa al tempestivo esercizio della facoltà di impugnazione e non può limitarsi ad allegare a sostegno del proprio assunto dichiarazioni provenienti da lui o da altri difensori interessati.
Commentario • 1
- 1. Informazioni errate della cancelleria, ma difensore deve essere diligente (Cass. 28081/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 ottobre 2020
L'errata informazione ricevuta dalla cancelleria integra forza maggiore, che può giustificare la restituzione nel termine per l'impugnazione; tuttavia, l'istante ha l'onere di provare rigorosamente - mediante attestazione di cancelleria o altro atto o fatto certo - il verificarsi della circostanza ostativa al tempestivo esercizio della facoltà di impugnazione e non può limitarsi ad allegare a sostegno del proprio assunto dichiarazioni provenienti da lui o da altri difensori interessati. Il mancato o l'inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non sono idonei a realizzare le ipotesi di caso fortuito o …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/07/2015, n. 44509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44509 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2015 |
Testo completo
445 0 9 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 07/07/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. ANTONIO ESPOSITO N. 139212015 - Consigliere - Dott. DOMENICO GALLO -Rel. Consigliere - N. 11785/2015REGISTRO GENERALE Dott. MIRELLA CERVADORO Dott. GEPPINO RAGO - Consigliere - Dott. GIOVANNA VERGA - Consigliere - ha pronunciato la seguente F SENTENZA sul ricorso proposto da: CC IO N. IL 05/03/1972 avverso la sentenza n. 1740/2013 CORTE APPELLO di REGGIO L CALABRIA, del 27/11/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Udit i difensor Avv Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr.Fulvio Baldi che ha concluso chiedendo che il rigetto della richiesta. Osserva 1. I difensori di FL EN, in data 9.2.2015, avanzavano istanza per la restituzione in termini per la proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria del 27.11.2014 con la quale il FL, in riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Reggio Calabria, esclusa l'aggravante di cui all'art.7 1.203/1991, era stato condannato alla pena di anni otto mesi sette di reclusione ed euro 2600,00 di multa per i reati di cui all'art.416 bis c.p., 644 c.p. 132 d.l. 385/93. 2. La Corte d'Appello di Reggio Calabria, con provvedimento del 4.3.2015 ha dichiarato la propria incompetenza e trasmesso gli atti alla Corte di Cassazione, giudice funzionalmente competente.
3. Nella richiesta di restituzione in termini, gli avvocati Russo e AR fanno presente che, nel dispositivo della sentenza del 27.11.2014, non era stata indicata alcuna data di deposito e che pertanto il termine per il deposito della sentenza andava a scadere in data 12.12.2014; che da informazioni orali avute in Cancelleria sia a metà del mese di dicembre che a gennaio 2015 risultava che la sentenza non era stata ancora depositata;
che anche il 4.2.2015 veniva data risposta negativa;
che nel pomeriggio del 5.2.2015 l'avv.AR veniva informato telefonicamente dall'avv.Antonio Cavo, difensore di parte civile, che la sentenza era stata depositata sin dal 2.12.2014 e che tale informazione l'aveva appresa "presso la cancelleria penale della I Sezione, che richiedeva allo stesso la cortesia di informare il sottoscritto di tale avvenuto deposito"; che in data 6 febbraio l'avv.AR aveva contattato la dirigente della Cancelleria informandola di tale circostanza e rappresentandole che il termine di trenta giorni concesso ai difensori per REPYSILICO) ITALIARA presentare ricorso era, incolpevolmente, abbondantemente scaduto;
che la dirigente gli aveva rappresentato che verosimilmente l'accaduto si fondava sulla circostanza che per un lungo periodo c'era stato un malfunzionamento dei computer dei p.c. nell'apertura dell'apposito programma che consente di verificare il deposito dei provvedimenti;
che è evidente che i difensori non sono venuti a conoscenza del deposito della sentenza per forza maggiore e/o caso fortuito;
4. L'istante ha allegato all'istanza nota della dirigente della cancelleria della I Sezione della Corte d'Appello di Reggio Calabria inviata al Signor Presidente della Sezione in data 17.2.2015, nella quale con riferimento all'istanza di restituzione in termini in questione la dr.ssa Caterina Musumeci, funzionario giudiziario, riferisce che "la sezione quotidianamente, per ben 5 ore, riceve la numerosa utenza dando notizie di riscontro per tutte le istanze, sentenze e quant'altro necessario per cui non è dato sapere se e chi abbia potuto dare l'informazione errata relativo al deposito della sentenza. Mi corre l'obbligo di segnalare che purtroppo nel mese di dicembre e gennaio il programma REGE ha funzionato male, con interruzioni continue o addirittura totale assenza di rete, per cui è verosimile che la Cancelleria non abbia potuto fornire in tempo utile il dato richiesto". Nella nota erano anche trascritte le tre richieste di intervento per il malfunzionamento del programma.
5. Osserva la Corte che la richiesta di restituzione in termini è manifestamente priva di fondamento, non risultando, se non sulla base delle dichiarazioni dei difensori dell'imputato, per loro natura inidonee a fornire prova della verità dei fatti rappresentati, che la Cancelleria della Corte di Appello di Reggio Calabria abbia reso erronee informazioni circa il mancato deposito della sentenza di appello nel termine di legge, traendo così in errore - secondo l'assunto - i difensori circa la data di decorrenza del termine per la proposizione della impugnazione. Dalla nota del dirigente di Cancelleria 2 FYDULICA) UTAUIARA emerge infatti unicamente che, nei mesi di dicembre e di gennaio, il programma REGE ha funzionato male con interruzioni continue e addirittura totale assenza di rete, ma non risulta assolutamente che a cagione di tale problema la Cancelleria sia stata impossibilitata per ben due mesi a dare notizie anzi risulta addirittura il contrario, ovvero che la sezione, quotidianamente, per ben 5 ore, riceveva la numerosa utenza dando notizie di riscontro per tutte le istanze, le sentenze e altro. D'altra parte, neppure è stata depositata copia di alcuna istanza scritta avente data certa, attestante almeno la tempestiva richiesta di copia della sentenza.
6. Va al riguardo ribadito, in linea con la prevalente giurisprudenza di legittimità, che integra un caso di forza maggiore, che può giustificare la restituzione nel termine per la proposizione della impugnazione, l'errata informazione rilasciata dal personale di cancelleria al difensore circa il mancato tempestivo deposito della sentenza nei termini di legge o fissati dal giudice (v., tra le altre: Sez.V, sent.n. 10796/2010, Rv. 246368; Sez.IV, sent.n. 8122/2005, Rv. 233368). Tuttavia a tal fine occorre che l'istante assolva all'onere di provare il fatto dedotto, producendo una attestazione di cancelleria o altro atto o fatto certo che comprovi il suo assunto (Sez.II, sent.n. 22161/2007 Rv. 236805; Sez.VI, sent.n. 9088/2002, Rv. 223936). Allo scopo devono invece ritenersi inidonee le dichiarazioni provenienti dal difensore o da altro avvocato (nella fattispecie quello di parte civile, che peraltro ha riferito solo la notizia dell'avvenuto regolare deposito della sentenza) circa informazioni assunte oralmente in cancelleria, atteso che il dovere del difensore di rispettare le regole fissate nel codice deontologico forense (tra cui quella prevista dall'art.14 di riferire il vero su fatti processuali rappresentati in un atto diretto al giudice) non costituisce garanzia che il fatto allegato, a prescindere dalla buona fede di chi lo deduce, sia corrispondente alla realtà processuale o sia stato correttamente inteso (v., da ultimo, v. Cass.Sez. VI, sent. n. 21901/2014 Rv. 259699; in senso contrario, ma 3 solo apparentemente, v. Sez.II, sent.n. 39512/2005 Rv. 232863, nella quale la restituzione in termini è stata concessa, anche in considerazione delle dichiarazioni del difensore e del suo obbligo di riferire il vero su "fatti processuali", in virtù della disposizione del codice deontologico forense in un caso, ben diverso da quello esaminato, nel quale il difensore aveva prodotto copia della richiesta scritta presentata in cancelleria in data 24.11.2004 e attestazione del rilascio di copia in data 7.12.2005, nonché dichiarazione del difensore medesimo nella quale lo stesso assumeva di essersi recato negli uffici il 6.12.2004, e di averli trovati chiusi al pubblico in ragione della festa patronale di Sassari, e di aver quindi ricevuto la copia della sentenza il giorno 7.12.2004, a termini per impugnare scaduti).
7. Da quanto sopra osservato discende che la richiesta di restituzione in termine deve essere dichiarata inammissibile. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella - determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della - Cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende. Così deliberato, in camera di consiglio il 7.7.2015 Il Presidente Il Consigliere estensore Mirella Cervadoro Antonio Esp Miner QuS edov DE IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE - 4 NOV 2015 4 IL A Il Cancelliere DI CA M E CANCELLIERE R Claudia Pian in