CASS
Sentenza 27 gennaio 2023
Sentenza 27 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/01/2023, n. 3543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3543 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di OG LA, nata a [...] il [...], contro l'ordinanza del Tribunale di Ragusa del 31.5.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed I ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza del 31.5.2022 il Tribunale di Ragusa ha respinto l'istanza di riesame che era stata proposta nell'interesse di LA OG contro il decreto con il quale il GIP, in data 3.5.2022, aveva ordinato il sequestro della carta di reddito di cittadinanza e delle disponibilità liquide di Euro 6.037,49, avendo ravvisato il "fumus" dei delitti di cui all'art. 7 del DL n. 4 del 2019 ed all'art. 640bis cod. pen., correlati alla indebita percezione del reddito di cittadinanza nel periodo compreso tra il gennaio ed il settembre del 2021; 2. ricorre per cassazione il difensore della OG deducendo la manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata: rileva, infatti, che Penale Sent. Sez. 2 Num. 3543 Anno 2023 Presidente: DI PAOLA SERGIO Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 16/11/2022 il GIP prima ed il Tribunale poi non hanno considerato che le autovetture indicate nel provvedimento sono di proprietà di GI RU, estraneo al nucleo familiare della OG e che, in ogni caso, non risulta in alcun modo la entità dei presunti redditi illeciti percepiti dal RU EL con conseguente impossibilità di stabilire se effettivamente la ricorrente avrebbe comunque avuto diritto al reddito di cittadinanza;
richiama a tal proposito la giurisprudenza di questa Corte circa la rilevanza del dato, qui omesso, ai fini della erogazione o meno del beneficio;
aggiunge che dalle stesse intercettazioni risulta che la OG era ignara dell'attività del compagno;
3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva, in primo luogo, che il ricorso per cassazione contro i provvedimenti cautelari in materia reale sono consentiti soltanto per violazione di legge mentre nel caso di specie il motivo articolato dalla difesa della ricorrente lamenta una presunta illogicità della motivazione e, in definitiva, il malgoverno, sul piano logico, degli elementi di fatto richiamati dal Tribunale per disattendere l'istanza di riesame e ritenere la sussistenza del "fumus"; né, aggiunge, rileva che l'omissione sia rilevante ai fini del riconoscimento o meno del beneficio. 4. il difensore ha concluso per iscritto e, preso atto della mancanza di conclusioni da parte del PG, insiste per l'accoglimento del ricorso richiamando il precedente di questa stessa Corte nella sentenza 29910 del 2022. 5. Il ricorso è inammissibile. In effetti, con il motivo, unico, articolato nell'interesse della OG, la difesa eccepisce "manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata (art. 606 lett. E c.p.p.)" (cfr., pag. 1 del ricorso). E, tuttavia, come è noto, il sindacato della Corte di cassazione in tema di ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali è circoscritto alla violazione di legge, così come dispone testualmente l'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.: un vizio che la giurisprudenza ormai costante di questa Corte riconosce unicamente quando sia configurabile una mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlata alla inosservanza di precise norme processuali (cfr., Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789, non mass. sul punto;
in senso conforme cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 18951 del 17/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; da ultimo v. Sez. 3, n. 14977 del 25/02/2022, Tilenni, Rv. 283035), vizio non rilevabile nel caso di specie. Tanto premesso, il provvedimento in esame è sorretto da una motivazione che non può ritenersi meramente apparente e di cui, in ogni caso, il ricorso non riesce ad evidenziare quali sarebbero i profili di manifesta illogicità così radicali da sfociare in una motivazione sostanzialmente assente e tali da giustificare l'annullamento della ordinanza impugnata che, invero, si fonda su una ricostruzione dei fatti da cui i giudici della cautela, in termini non censurabili in questa sede, hanno desunto la sussistenza del "fumus" del delitto ipotizzato tenendo conto delle concrete risultanze processuali (cfr., ad es., Sez. 1, n. 18941 del 30/01/2018, Armeli, Rv. 269311; Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv. 272927; Sez. 6, n. 9991 del 25/01/2017, Bulgarella, Rv. 269311; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265433; Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677). 6. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 16.11.2022
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza del 31.5.2022 il Tribunale di Ragusa ha respinto l'istanza di riesame che era stata proposta nell'interesse di LA OG contro il decreto con il quale il GIP, in data 3.5.2022, aveva ordinato il sequestro della carta di reddito di cittadinanza e delle disponibilità liquide di Euro 6.037,49, avendo ravvisato il "fumus" dei delitti di cui all'art. 7 del DL n. 4 del 2019 ed all'art. 640bis cod. pen., correlati alla indebita percezione del reddito di cittadinanza nel periodo compreso tra il gennaio ed il settembre del 2021; 2. ricorre per cassazione il difensore della OG deducendo la manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata: rileva, infatti, che Penale Sent. Sez. 2 Num. 3543 Anno 2023 Presidente: DI PAOLA SERGIO Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 16/11/2022 il GIP prima ed il Tribunale poi non hanno considerato che le autovetture indicate nel provvedimento sono di proprietà di GI RU, estraneo al nucleo familiare della OG e che, in ogni caso, non risulta in alcun modo la entità dei presunti redditi illeciti percepiti dal RU EL con conseguente impossibilità di stabilire se effettivamente la ricorrente avrebbe comunque avuto diritto al reddito di cittadinanza;
richiama a tal proposito la giurisprudenza di questa Corte circa la rilevanza del dato, qui omesso, ai fini della erogazione o meno del beneficio;
aggiunge che dalle stesse intercettazioni risulta che la OG era ignara dell'attività del compagno;
3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva, in primo luogo, che il ricorso per cassazione contro i provvedimenti cautelari in materia reale sono consentiti soltanto per violazione di legge mentre nel caso di specie il motivo articolato dalla difesa della ricorrente lamenta una presunta illogicità della motivazione e, in definitiva, il malgoverno, sul piano logico, degli elementi di fatto richiamati dal Tribunale per disattendere l'istanza di riesame e ritenere la sussistenza del "fumus"; né, aggiunge, rileva che l'omissione sia rilevante ai fini del riconoscimento o meno del beneficio. 4. il difensore ha concluso per iscritto e, preso atto della mancanza di conclusioni da parte del PG, insiste per l'accoglimento del ricorso richiamando il precedente di questa stessa Corte nella sentenza 29910 del 2022. 5. Il ricorso è inammissibile. In effetti, con il motivo, unico, articolato nell'interesse della OG, la difesa eccepisce "manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata (art. 606 lett. E c.p.p.)" (cfr., pag. 1 del ricorso). E, tuttavia, come è noto, il sindacato della Corte di cassazione in tema di ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali è circoscritto alla violazione di legge, così come dispone testualmente l'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.: un vizio che la giurisprudenza ormai costante di questa Corte riconosce unicamente quando sia configurabile una mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlata alla inosservanza di precise norme processuali (cfr., Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789, non mass. sul punto;
in senso conforme cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 18951 del 17/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; da ultimo v. Sez. 3, n. 14977 del 25/02/2022, Tilenni, Rv. 283035), vizio non rilevabile nel caso di specie. Tanto premesso, il provvedimento in esame è sorretto da una motivazione che non può ritenersi meramente apparente e di cui, in ogni caso, il ricorso non riesce ad evidenziare quali sarebbero i profili di manifesta illogicità così radicali da sfociare in una motivazione sostanzialmente assente e tali da giustificare l'annullamento della ordinanza impugnata che, invero, si fonda su una ricostruzione dei fatti da cui i giudici della cautela, in termini non censurabili in questa sede, hanno desunto la sussistenza del "fumus" del delitto ipotizzato tenendo conto delle concrete risultanze processuali (cfr., ad es., Sez. 1, n. 18941 del 30/01/2018, Armeli, Rv. 269311; Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv. 272927; Sez. 6, n. 9991 del 25/01/2017, Bulgarella, Rv. 269311; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265433; Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677). 6. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 16.11.2022