Sentenza 6 febbraio 2002
Massime • 1
In tema di furto di energia elettrica, costituisce mezzo fraudolento, e pertanto integra l'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., l'allacciamento abusivo alla rete tramite un "cavo volante" per la sottrazione dell'elettricità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/02/2002, n. 20436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20436 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
1) Dott. Giovanni PIOLETTI - Presidente -
2) Dott. Renato OLIVIERI - Consigliere -
3) Dott. Giuseppe TUCCIO - Consigliere -
4) Dott. Francesco MARZANO rel. - Consigliere -
5) Dott. Carlo Giuseppe BRUSCO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO AN, n. in Pozzuoli il 07.02.1964;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 12 aprile 2001. Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Francesco Marzano;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Gianfrancesco Iadecola, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Non comparso il difensore del ricorrente;
Osserva:
1. Il 12 aprile 2001 la Corte di Appello di Napoli, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante ex art.625, n. 2, c.p. e la continuazione con i fatti di cui ad altra pregressa sentenza di condanna, riduceva la pena inflitta con sentenza del Tribunale di Napoli del 1 giugno 2000 ad AN RO, per imputazione di furto aggravato (nonché per imputazione di cui all'art. 23 bis D.L. n. 334/1939 e successive modifiche), e confermava nel resto.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per mezzo del difensore, denunziando il vizio di violazione di legge, in riferimento all'art. 625, n. 2, c.p.. Deduce che illegittimamente i giudici del merito avevano ritenuto la sussistenza della suindicata aggravante, giacché, contestandosi all'imputato di aver prelevato energia elettrica mediante un "cavo volante" (abusivamente collegato alla rete elettrica), tanto non poteva costituire un mezzo fraudolento.
3. Il ricorso è infondato.
Invero, per come più volte ritenuto da questa Suprema Corte, l'espressione "mezzo fraudolento", di cui all'art. 625, n. 2, c.p., comprende ogni attività fraudolenta o insidiosa, improntata ad astuzia o scaltrezza, atta a soverchiare e sorprendere la contraria volontà del detentore della cosa, eludendo gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa delle proprie cose (cfr., ex ceteris, Cass., Sez. II, n. 7840/1991): e la ratio dell'aggravante consiste nel punire più severamente chi, con tale comportamento, rivela maggiore capacità criminosa. In tema di furto di energia elettrica, l'uso di un cavo volante (per l'abusivo allacciamento ad "un contatore del Comune di Pozzuoli, funzionale all'alimentazione di vari containers nei quali, all'epoca, vivevano alcuni cittadini", come si legge nella integrativa sentenza di primo grado) ben può, come i giudici del merito hanno nella specie ritenuto, concretizzare l'aggravante in questione (cfr. Cass., Sez. V, n. 212/1996), essendo tale condotta preordinata a fraudolentemente evitare il controllo da parte dall'ente erogatore sul legittimo allacciamento alla rete elettrica e sul conseguente legittimo approvvigionamento di energia elettrica e la misurazione dei relativi consumi.
4. Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 24 MAGGIO 2002