Sentenza 14 gennaio 1998
Massime • 1
Anche quando la Corte risolve una questione di diritto, giudica sull'adempimento dell'obbligo di motivazione, sicché, in caso di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento. Ciò non significa, però, che il giudice di rinvio non sia libero di determinare il proprio convincimento di merito mediante autonoma valutazione della situazione di fatto concernente il punto annullato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/01/1998, n. 8050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8050 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 14.01.1998
1.Dott. MACRÌ GIOVANNI Consigliere SENTENZA
2.Dott. FAZZIOLI EDOARDO " N.41
3.Dott. PIOCALI PIERO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. MABELLINI ANNA " N.15173/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NA CE n. il 30.09.1946
2) D'CO CI n. il 17.06.1952
avverso sentenza del 17.10.1996 CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere FAZZIOLI EDOARDO
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Oscar Cedrangolo che ha concluso per il rigetto nei ricorsi;
Udito, per la parte civile, CC HI dal foro di Palermo che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito il difensore Avv. Antonio Mormino dal foro di Palermo, difensore di D'IC IR che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
In fatto e in diritto.
1. Con sentenza del 20 novembre 1992 il tribunale di Palermo affermava la responsabilità di SA VI e D'IC IR per i reati di: a) falsità ideologica aggravata (art. 110, 61 n.2, 479 c.p.) per avere nella qualità di medici assistenti preso la clinica ostetrica e ginecologica "B" del policlinico di Palermo, agendo in concorso tra loro ed al fine di occultare il reato di lesioni personali colpose", già dichiarato estinto per amnistia, "falsamente attestato sulla cartella clinica relativa a LI AL che:
"alle ore 16,50 durante un tracciato cardiotocografico di routine si evidenziava un improvviso ipertono uterino resistente alla terapia con antispastici e tocolitici, accompagnato da segni cardiotocografici di sofferenza fetale, per tale motivo si decide di intervenire mediante taglio cesareo..." con palese e macroscopica "immutatio veri" atteso che il tracciato cardiotocografico era stato eseguito circa 6090 minuti prima dell'ora indicata (16,50) e che non si trattava di un accertamento di routine bensì di una emergenza improvvisamente insorta a seguito di malesseri accusati dalla LI ed infine che il taglio cesareo non fu praticato immediatamente dopo il rilevamento, ma soltanto almeno un'ora dopo"; b) per falso per soppressione (art. 110, 61 n. 2490 in relazione all'art. 476 c.p.) per avere, agendo in concorso tra loro nella qualità indicata nel capo precedente ed al fine di occultare i reati di lesioni colpose e dì falsità ideologica precitato, distrutto, soppresso od occultato il tracciato cardiotocografico rilevato alla LI AL intorno alle ore 15-15,30 del 28 maggio 1989 dal quale si rilevava una grave sofferenza fetale" e li condannava con le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, riconosciuta la continuazione, alla pena ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento del danno ed alla rifusione delle spese nei confronti della parti civili costituite.
La Corte d'appello di Palermo con sentenza del 18 ottobre 1993 assolveva entrambi gli imputati dai reati ascritti perché i fatti non sussistono.
Osservava la Corte che la "circostanza che nella cartella clinica sia stata annotata la presenza 'alle ore 16,50' di un 'improvviso ipertono uterino resistente alla terapia con antispastici e tocolitici, accompagnato da segni cardiotocografici di sofferenza fetale...', non significa affatto che l'ipertono ebbe a presentarsi soltanto e per la prima volta nell'orario indicato, ma può anche individuare unicamente il momento in cui, a giudizio dei sanitari, la grave situazione di sofferenza fetale, evidentemente già manifestatasi ed in precedenza superata con le cure apprestate, non era più risolvibile con la normale terapia medica sino a quel momento adottata, ma richiedeva l'intervento della terapia chirurgica".
Su ricorso del Procuratore Generale presso la Corte d'appello, questa Corte, con sentenza del 5 luglio 1994, annullava con rinvio la sentenza, rilevando che "il principio della libertà del giudice nella interpretazione delle norme trova sicuramente un limite concreto nella rilevanza obiettiva di quegli elementi che ne indichino una significazione univoca, elementi che trattandosi di interpretazione di documenti, vanno individuati innanzi tutto nella struttura grammaticale e sintattica del periodo", sicché ai termini "improvviso" e "routinario", adoperati dagli imputati, non poteva che rispettivamente riconoscersi il significato di "inaspettato" e di "usanza, consuetudine, pratica costante".
La Corte d'appello di Palermo, con sentenza del 17 ottobre 1996, riaffermava la responsabilità del SA e del D'IC per il reato di falso ideologico aggravato, mentre assolveva il D'IC dal falso per soppressione. Confermava le statuizioni a favore delle parti civili.
In particolare la Corte, premesso che alle espressioni contenute nella cartella clinica non poteva attribuirsi un significato diverso da quello indicato nella sentenza di rinvio, osservava che doveva escludersi che la falsa attestazione potesse essere attribuita ad una interpretazione soggettiva del prof AM, il chirurgo che aveva eseguito il parto cesareo, come sostenuto dagli appellanti, in quanto costui si era limitato a dettare al D'IC, che aveva materialmente redatto la cartella clinica, circostanze apprese dal SA e dallo stesso D'IC.
Escludeva, altresì, la necessità di rinnovare il dibattimento attraverso l'audizione del AM, essendo stato costui ampiamente interrogato in ordine ai fatti di causa.
Aggiungeva che non era neanche configurabile l'ipotesi del falso determinato dall'altrui inganno, sulla cui base veniva denunziata la violazione dell'art. 521 c.p.p., in quanto tale figura giuridica "si configura solo nell'ipotesi di una ingannevole rappresentazione della realtà da parte del privato che ha tratto in errore il pubblico ufficiale che è l'autore dell'atto". Fattispecie che nel caso in esame doveva escludersi, in quanto "l'atto non promana solo dal AM, il quale per propria scienza assevera unicamente l'attività relativa all'intervento, ma per le fasi precedenti, ne sono diretti autori i due odierni imputati, che naturalmente intervengono anch'essi in qualità di pubblici ufficiali, trasfondendo in esso rappresentazioni della cui verità debbono rispondere in relazione ad un loro preesistente ed autonomo obbligo di affermare il vero". Quanto al delitto di falso per soppressione, escluso che il tracciato cardiotocografico potesse essere andato smarrito, osservava la Corte che il solo SA aveva avuto la concreta possibilità di entrare in possesso del documento, sicché, mancando la prova di un accordo tra il SA e il D'IC, tenuto conto del modo in cui gli eventi si erano succeduti, non vi erano sufficienti elementi per affermare la responsabilità del D'IC, anche se dal comportamento da costui tenuto al momento della redazione della cartella clinica potevano dedursi elementi dimostrativi della sua colpevolezza.
2. Hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo dei rispettivi difensori, avv. Gioacchino Sbacchi ed avv. Antonino Mormino, sia il SA che il D'IC.
2. 1. Il SA deduce, con articolato motivo, la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p. in relazione agli art. 627 e 628 c.p.p. e la mancanza di motivazione della sentenza impugnata. Osserva il ricorrente che la Corte d'appello avrebbe travalicato i poteri del giudice di rinvio, avendo illegittimamente proceduto "ad una rielaborazione dei fatti processuali", mentre avrebbe dovuto limitarsi "ad una corretta interpretazione delle aggettivazioni contenute nella cartella clinica e affrontare correttamente il problema della individuazione del soggetto cui ascriverle", in quanto nessun rilievo sul punto era stato mosso con la sentenza di annullamento con rinvio da parte di questa Corte.
La sentenza sarebbe anche illogica. La Corte, infatti, avendo riconosciuto alla cartella clinica la "natura di atto complesso", perché formata dal prof AM "sia pure attraverso la dettatura dei colleghi", non avrebbe potuto ritenere la responsabilità dei due ricorrenti "quali autori immediati" del falso, ma eventualmente del diverso reato di falso per induzione con la conseguente violazione dell'art. 521 c.p.p.. La Corte, inoltre, non avrebbe potuto provvedere alla ricostruzione dei fatti allo scopo di dimostrare che la sofferenza fetale non si era manifestata "inaspettatamente alle ore 16,50", avendo la questione "già trovato una corretta chiave di lettura nei giudizi precedenti".
In ogni caso la ricostruzione effettuata sarebbe erronea, in quanto dalle risultanze processuali sarebbe risultato che la situazione di emergenza, presente nella fase iniziale di monitoraggio, in un primo momento venne superata con le terapie... e che essa divenne definitivamente critica soltanto successivamente al verificarsi del terzo ipertono", sicché il termine "improvviso" andava riferito a tale ultimo ipertono e "coniugato con il participio resistente che forniva una esatta rappresentazione sintetica degli avvenimenti". Peraltro, poiché la cartella clinica era stata redatta dal prof. AM, che era stato informato alle ore 16,45 della "tendenza alla ipertonia e del trattamento tocolitico", la Corte avrebbe dovuto motivare sulle ragioni per le quali aveva escluso che il termine "routine", indicato in cartella, potesse essere inteso anche nel diverso significato che allo stesso attribuiva il AM e cioè con riferimento "anche a situazioni in cui il travaglio di parto nelle gravidanze a rischio è allo stato iniziale".
In relazione al falso per soppressione osserva il ricorrente che la sua responsabilità sarebbe stata affermata soltanto sulla base di presunzioni e, in particolare, perché sarebbe stato il primo a lasciare "inesplicabilmente" la camera operatoria e perché avrebbe avuto interesse alla soppressione del documento, per cui mancherebbe la motivazione sulla prova della sua colpevolezza.
2. 2. Il D'IC denunzia la sentenza impugnata per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e e), c.p.p. in relazione agli artt.479 e 40 c.p.. Osserva il ricorrente che la funzione della cartella clinica è quella di contenere "la motivazione e la descrizione dell'intervento", sicché il valore probatorio dell'atto dovrebbe essere limitato soltanto a tali elementi essenziali e non esteso anche agli elementi che avrebbero dovuto essere documentati attraverso il diario clinico [nella specie, gravemente incompleto]. Inoltre, il prof AM sarebbe stato informato dal SA sull'evolversi della situazione per cui le attestazioni contenute nella cartella clinica avrebbero potuto farsi risalire soltanto al AM e al SA, che con lui aveva direttamente parlato per telefono, ma non certamente al ricorrente.
Nè il reato avrebbe potuto essergli addebitato sotto il profilo dell'omissione, in quanto "se pure presente [alla redazione della cartella] nulla aggiunse il D'IC che non rilevò alcunché". Peraltro, essendo egli un medico "gettonista7 con "funzioni medico- chirurgica di supporto... nell'interno dei servizi di guardia alla quale è assegnato" che, quindi, doveva svolgere la sua attività "secondo le direttive dei medici appartenenti alle posizioni funzionali superiori", avrebbe dovuto esaminarsi se nel fatto che egli non era intervenuto, quando si stava redigendo la cartella clinica, per indicare la corretta sequenza degli avvenimenti, potesse configurarsi non il dolo, ma una semplice "leggerezza o negligenza". Peraltro, "poiché l'autonomia diagnostica appartiene al medico di posizione intermedia (aiuto corresponsabile) e non al medico appartenente alla posizione iniziale", al primo soltanto competerebbe il compito di verificare "in vigilandò l'esattezza dei dati verbalizzati in cartella".
Egli, quindi, non aveva alcun dovere giuridico di impedire l'evento, non essendo possibile attribuire "ad un soggetto che svolge una attività funzionale 'controllata', il compito di effettuare, a sua volta, un controllo sull'attività del controllore". 2. 3. Le parti civili, con memoria depositata il 7 ottobre 1997 dall'avv. CC HI, hanno sostenuto la infondatezza dei ricorsi, chiedendo la conferma della condanna nei confronti dei ricorrenti.
3. I ricorsi sono infondati.
3. 1. Il ricorrente AM assume che la Corte d'appello avene violato l'art. 627 c.p.p. in quanto non rientrava nei poteri del giudice di rinvio "la rielaborazione dei fatti processuali". Il motivo è privo di fondamento.
Va rilevato, infatti, che ai sensi dell'art. 627. comma 2, c.p.p. "il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice della sentenza impugnata, limitatamente ai punti che furono oggetto dell'annullamento o in connessione essenziale con la parte annullata" (cfr. Cass., Sez. Unite, 14 giugno 1993, n. 6019, Ligato ed altro, RV 193420) e che "anche quando la Corte risolve una questione di diritto, giudica sull'adempimento dell'obbligo di motivazione, sicché, in caso di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento. Ciò non significa, però, che il giudice di rinvio non sia libero di determinare il proprio convincimento di merito mediante autonoma valutazione della situazione di fatto concernente il punto annullato, dato che un tale vincolo non è punto ipotizzabile alla stregua del disposto 627, comma 2, c.p.p." (cfr. Cass., sez. VI, 3 novembre 1992, n. 3337, Fornaro, RV. 192535). Avendo, pertanto, la sentenza di questa Corte annullato interamente la sentenza del 18 ottobre 1993 della Corte d'appello di Palermo, correttamente il giudice di rinvio ha riesaminato le risultanze processuali al fine di ricostruire la dinamica degli eventi e di verificare gli effetti giuridici derivanti dalla applicazione a tale ricostruzione dei principi di diritto enunciati da questa Corte. 3.2. È infondata anche la denunziata mancanza di motivazione sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento.
La sentenza impugnata ha chiarito che la testimonianza del AM doveva ritenersi completa, in quanto il teste aveva risposto esaurientemente in ordine a tutti gli interrogativi posti dalle parti, per cui il fatto che dalle sue dichiarazioni non risultassero elementi favorevoli alla ricostruzione dei fatti nel senso voluto dalla difesa, non giustificava la riapertura del dibattimento. Pertanto, poiché la decisione sull'opportunità di procedere alla rinnovazione del dibattimento è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, che è tenuto soltanto a dare conto delle ragioni del suo convincimento, avendo la sentenza impugnata fornita ampia e logica motivazione sulle ragioni per le quali ha ritenuto di rigettare la richiesta, la censura, che, peraltro, si limita a ribadire la necessità della riassunzione del teste, senza muovere alcuna concreta critica alla motivazione della sentenza sul punto, deve ritenersi inammissibile, risolvendosi in una censura esclusivamente di fatto.
Va aggiunto, peraltro, che anche ammesso per ipotesi che il AM conoscesse con esattezza l'effettivo svolgimento dei fatti e avesse dolosamente formulato la cartella clinica nei termini indicati nella imputazione, non potrebbe per ciò escludersi la responsabilità del ricorrente.
Essendo, infatti, dato incontrastato che la cartella clinica, da chiunque compilata, deve, in ogni caso, considerarsi "non veritiera", alla stregua del principio affermato da questa Corte che "ogni figura sintattica si delinea e si definisce alla stregua di uno statuto grammaticale che assegna i ruoli ai lessemi" e non in funzione del significato "implicito" che l'autore vuole diversamente attribuire, in ipotesi, anche l'accertamento di una eventuale responsabilità del AM, non escluderebbe quella del SA [e del D'IC], avendo entrambi i medici concorso alla redazione di una cartella clinica falsa pur avendo il dovere di compilarla in modo veritiero.
3.3. Con riferimento al falso per soppressione, il ricorrente lamenta che la Corte di merito avrebbe giudicato sulla base di presunzioni che nella specie consisterebbero nell'avere dedotto, sulla base di una inesistente logica inferenziale, dall'interesse del SA alla sottrazione del tracciato cardiotocografico, la prova della sua colpevolezza.
Il motivo è, tuttavia, privo di fondamento.
Le presunzioni, infatti, che consistono nelle conseguenze che la legge (vedi per es. art. 275, comma 3, c.p.p.), o il giudice deducono da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto (art. 2727 c.c.), non possono essere utilizzate come prova, soltanto in quanto non rispondano ai requisiti previsti dalla legge processuale (art. 192, comma 2, c.p.p.), essendo altrimenti la prova logica del tutto parificata alla prova storica. Nella fattispecie, pertanto, nessuna censura può muoversi alla Corte d'appello di Palermo che ha posto a base del suo ragionamento una serie indizi (esclusione dello smarrimento accidentale del tracciato cardiotocografico, ingiustificato e non spiegato allontanamento del SA prima della fine dell'intervento operatorio, interesse del ricorrente alla soppressione del tracciato, che costituiva un documento di fondamentale importanza per la ricostruzione del momento in cui aveva avuto inizio la sofferenza fetale), che, essendo stati ritenuti gravi, precisi e concordanti, ben potevano costituire ai sensi dell'art. 192, comma 2, c.p.p. prova del fatto al ricorrente addebitato.
Nè, va aggiunto, alcun profilo di manifesta illogicità nel ragionamento seguito dalla Corte è stato denunziato dal ricorrente. 4. 1. In relazione alla posizione del D'IC, deve rilevarsi, come sostenuto dallo stesso ricorrente, che la cartella clinica deve contenere la "motivazione e la descrizione dell'intervento". Deve osservarsi che lo scopo della "cartella clinica", documento di natura amministrativo-sanitario, è quello di "storicizzare" fissandola su un determinato supporto, la diagnosi, cioè l'indicazione della patologia accertata nei confronti di un determinato paziente, la terapia praticata in relazione alla diagnosi, l'esito della terapia sul paziente.
L'affermazione, quindi, che nella cartella clinica debbono essere indicati, in caso di intervento chirurgico, "la motivazione e la descrizione dell'intervento", va intesa nel senso che la cartella clinica deve essere redatta in maniera tale, non importa se in modo sintetico e per esteso, purché chiaramente, da consentire a chiunque esaminerà la cartella di rendersi conto della patologia del paziente, della diagnosi e della necessita di praticare, secondo la patologia accertata e i principi della scienza medica, quel tipo di terapia, medica o chirurgica, che ad avviso del sanitario che l'ha prescritta o praticata deve essere ritenuta. in quel frangente. quella più rispondete alle esigenze terapeutiche del malato. Quando si tratta, quindi, di terapie il cui esito positivo dipende dalla loro tempestività, la cartella clinica deve necessariamente indicare anche il momento in cui è sorta la necessità di praticare la terapia, essendo questo un elemento essenziale per accertare la correttezza della stessa e delle tecniche usate per la sua somministrazione o esecuzione., nel caso di terapie consistenti in interventi operatori.
Non è, quindi, seriamente dubitabile che la indicazione dell'ora, in cui era sorta la necessità di intervenire sulla gestante Parisi, costituisse un elemento essenziale del quale l'atto pubblico, cartella clinica, era destinata a provare la verità.
4.2 La natura precaria dell'incarico svolto dal D'IC alle dipendenze del Policlinico di Palermo non esclude la sua qualità di pubblico ufficiale, che, anche ai sensi dell'art. 357 c.p., nel testo previgente alla riforma di cui alla legge 26 aprile 1990, n. 86, doveva esser determinata in relazione alle funzioni effettivamente svolte.
E non è dubbio che le attestazioni effettuate dal medico nella cartella clinica costituiscano "esplicazione di potere certificativo e partecipe della natura pubblica dell'attività sanitaria" (cfr. Cass., Sez. Unite, 11 luglio 1992, n. 7958). Va aggiunto che, proprio per il suddetto potere, direttamente risalente al ricorrente per la funzione da lui svolta, il D'IC aveva il dovere di attestare la verità, per cui la circostanza che egli non sia intervenuto per chiarire, nel corso della redazione - anche da parte sua- della cartella clinica al prof AM come si erano svolti i fatti, non costituisce una ipotesi di responsabilità per omissione, ma concorso mediante commissione per aver egli attestato un fatto contrario alla verità. Non ricorre, infatti., l'ipotesi di cui all'art. 40, comma 2, c.p. nel caso in cui uno specifico e determinato comportamento sia direttamente imposto al soggetto dall'ordinamento (cfr. Cass., sez. IV, 5 novembre 1983, n. 9176, Bruno). La circostanza, quindi, che il ricorrente, per effetto della sua posizione subordinata rispetto a quella: del SA, non abbia avuto eventualmente il coraggio o la volontà di dissociarsi dal suo concorrente, avrebbe potuto incidere, in ipotesi -come correttamente ritenuto dalla Corte d'appello-, sul trattamento sanzionatori, ma non certamente costituire una causa di esclusione della responsabilità. 4. 3. Quanto, infine, alla sussistenza del dolo va rilevato che la questione non ha formato oggetto di specifico motivo di appello, essendosi sul punto il D'IC limitatosi a sostenere, in modo in ogni caso del tutto generico (vedi pagina 15, appello del 4 gennaio 1993), che "la compilazione della cartella clinica nella parte afferente l'intervento dà contezza della inconsapevolezza della pretesa falsa attestazione".
Trattandosi, quindi, di motivo nuovo non può essere preso in esame per la prima volta davanti a questa Corte.
5. I ricorrenti debbono essere condannati in solido, ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p. al pagamento delle spese del procedimento.
Per effetto della soccombenza vanno altresì condannati al rimborso delle spese sostenute dalle parte civili in questo grado, che si liquidano per unità di difesa, in complessive lire 4.115.000 di cui lire 4.000.000 per onorari.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, nonché la rimborso delle spese sostenute in questo grado dalle parti civili che liquida, per unitarietà di difesa, in complessive lire 4.115.000 di cui lire 4.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 1998.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 1998