Cass. pen., sez. I, sentenza 14/01/1998, n. 8050
CASS
Sentenza 14 gennaio 1998

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Anche quando la Corte risolve una questione di diritto, giudica sull'adempimento dell'obbligo di motivazione, sicché, in caso di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento. Ciò non significa, però, che il giudice di rinvio non sia libero di determinare il proprio convincimento di merito mediante autonoma valutazione della situazione di fatto concernente il punto annullato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 14/01/1998, n. 8050
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8050
    Data del deposito : 14 gennaio 1998

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