Sentenza 9 novembre 2017
Massime • 1
L'imputato dichiarato assente all'udienza preliminare ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen., come novellato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, non ha diritto all'avviso del rinvio dell'udienza a data fissa disposto per impedimento del difensore, in quanto rappresentato dal sostituto di quest'ultimo, anche se nominato d'ufficio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/11/2017, n. 1524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1524 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2017 |
Testo completo
01524-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 09/11/2017 - Presidente - Sent. n. sez. ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI 1184/2017 ANGELA TARDIO GAETANO DI GIURO REGISTRO GENERALE N.11095/2017 ANTONIO CAIRO Rel. Consigliere - LUIGI BARONE - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RD AU nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 20/12/2016 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI BARONE udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale L.M. FLAMINI, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore dell'imputato, Avv. GIANCARLO DI MATTIA del foro di Roma, che si è riportato ai motivi di ricorso. и 1 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 20.12.2016, la Corte militare di appello, in parziale riforma della pronunzia del Tribunale militare di Roma del 17.5.2016, condannava CA AU per il reato di truffa militare aggravata e continuata alla pena di mesi tre di reclusione militare.
2. Avverso la decisione ricorre per cassazione l'imputato tramite il proprio difensore, lamentando l'omessa notifica all'imputato della data di rinvio dell'udienza preliminare a seguito del differimento della stessa in accoglimento dell'istanza del difensore per legittimo suo impedimento (nullità eccepita dalla difesa dell'imputato sin dalla prima udienza successiva al suo verificarsi e sempre respinta dai giudici del merito). In tesi difensiva, la dedotta violazione dell'art. 420 ter, commi 1 e 5, cod. proc. pen. comporta la nullità del decreto che dispone il giudizio e delle due sentenze di merito e la conseguente restituzione degli atti al giudice dell'udienza preliminare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. Dall'esame degli atti processuali - consentito alla Corte allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un "error in procedendo" ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304) emerge che all'udienza preliminare del 9.10.2015 il giudice dichiarava assente l'imputato non comparso, benché ritualmente citato, nominava ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. un sostituto al difensore di fiducia, anch'egli non comparso, accoglieva l'istanza di rinvio per legittimo impedimento di quest'ultimo e rinviava ad altra udienza "senza avvisi".
3. La difesa fonda il proprio assunto sulla giurisprudenza formatasi sotto la disciplina ormai abrogata in materia di processo in absentia, secondo cui la mancata comparizione in udienza dell'imputato senza indicare alcun legittimo impedimento e senza che il giudice verifichi i presupposti atti a legittimarne la dichiarazione di contumacia limitandosi ad annotare nel - verbale di udienza che l'imputato è "libero assente" - costituisce un'anomalia che non consente di ritenere l'imputato rappresentato dal difensore, ex art. 420 quater, comma 2, cod. proc. pen.,. la il rinvio dell'udienza, .. conseguente che con conseguenza all'accertato impedimento del difensore, implica necessariamente la nuova citazione non solo di quest'ultimo ma anche dell'imputato assente e che l'omessa rinnovazione dell'avviso a quest'ultimo determina una nullità assoluta (Sez. 5, n. 45127 del 28/05/2013 De Vecchi, Rv. 257557; Sez. 4, n. 47791 del 22/11/2011, Cravana, Rv. 252461).
4. L'assunto non può trovare accoglimento. Occorre premettere che l'udienza preliminare si è svolta nel vigore delle nuove norme in tema di assenza dell'imputato dettate dalla 1. 28 aprile 2014 n. 67, per cui il gup ha correttamente proceduto in assenza dell'imputato, ritualmente citato e non comparso, 2 M ricorrendo ben due dei presupposti alternativamente previsti dall'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen.: l'imputato aveva nominato un difensore di fiducia e presso di questi aveva anche eletto domicilio. Fuorviato forse da una certa assonanza terminologica, il ricorrente ha erroneamente ritenuto che, nel caso di specie, fossero applicabili i richiamati principi giurisprudenziali riferiti alla particolare ipotesi in cui l'imputato, anziché essere dichiarato contumace, veniva ritenuto "libero assente". Non considera, però, che la accezione conferita dalla I. 67/2014 all'assenza dell'imputato risponde a requisiti tassativamente indicati dalla norma (art. 420-bis commi 1 e 2) e deve essere assimilata, relativamente al profilo che qui interessa, a quella del contumace, rappresentato in udienza dal difensore o dal sostituto di quest'ultimo (art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen.). Ne consegue che, come al contumace nel vigore della pregressa disciplina, all'imputato oggi dichiarato assente non è dovuto l'avviso del rinvio dell'udienza a data fissa per impedimento del difensore di fiducia;
così come non è dovuto alcun avviso a quest'ultimo in presenza di un sostituto, anche se nominato d'ufficio dal giudice (v., con riferimento alla condizione del contumace, Sez. 3, n. 30466 del 13/05/2015, Calvaruso, Rv. 264159, secondo cui il difensore che abbia ottenuto la sospensione o il rinvio della udienza per legittimo impedimento a comparire ha diritto all'avviso della nuova udienza solo nel caso di rinvio "a nuovo ruolo", poiché, nel diverso caso di rinvio ad udienza fissa, la lettura dell'ordinanza sostituisce la citazione e gli avvisi sia per l'imputato contumace, che è rappresentato dal sostituto del difensore designato in udienza, sia per il difensore impedito, atteso che il sostituto assume per conto del sostituito i doveri derivanti dalla partecipazione all'udienza). Il Gup del tribunale militare di Roma ha, dunque, correttamente proceduto, ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen., in assenza dell'imputato non comparso e altrettanto, correttamente ha disposto che non venisse dato alcun ulteriore avviso alle parti della data di rinvio per impedimento del difensore.
5. Alla stregua di quanto considerato il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 9 novembre 2017 Il consigliere estensore Il presidente Barone Antonella Patrizia Mazzei DEPOSITATA formagge IN CANCELLERIA 15 GEN 2018 IL CANCELLIERE 3 EMA D P L S E T Pietro Dr Mee R O C