Sentenza 5 febbraio 2001
Massime • 1
In tema di riparazione dell'ingiusta detenzione, la presentazione della domanda nel più lungo termine di due anni introdotto dalla legge n.479 del 1999 è preclusa dalla mancata deduzione o rilevazione della questione nel precedente giudizio avente identico oggetto, conclusosi con ordinanza dichiarativa della inammissibilità della domanda per tardività, ovvero dalla mancata impugnazione sul punto di tale ordinanza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/02/2001, n. 19571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19571 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANGINI BRUNO - Presidente - del 05/02/2001
1. Dott. COLARUSSO VINCENZO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MAZZA FABIO - Consigliere - N. 519/2001
3. Dott. FEDERICO GIOVANNI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. BIANCHI LUISA - Consigliere - N. 028361/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AG LO C/ N. IL 24/10/1931
2) MINISTERO TESORO N. IL 00/00/0000
avverso ORDINANZA del 18/05/2000 CORTE APPELLO di ROMA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. COLARUSSO VINCENZO lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto il rigetto del ricorso OSSERVA
Con l'ordinanza in epigrafè la Corte di Appello di Roma ha dichiarato inammissibile la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da NO TA sul presupposto che una precedente analoga istanza del predetto era stata dichiarata inammissibile per tardività.
Il NO TA, a mezzo del suo difensore, ricorre per cassazione e deduce:
a) manifesta illogicità ed insufficienza di motivazione sull'assunto che il precedente provvedimento aveva definito il procedimento solo sul pieno formale inerente alla (in) ammissibilità della domanda e che, inoltre, non era stato affrontato il problema della successione di leggi sul presupposto che la L. 16.12,1999 n, 479 aveva elevato da diciotto mesi a due anni il termine per la proposizione delle istanza di riparazione;
b) che le ordinanze non sono suscettibili di divenire cosa giudicata ma possono acquistare solo il requisito della irrevocabilità, peraltro "rebus sic stantibus";
e) che il provvedimento era viziato da violazione di legge per essere stati applicato alla fattispecie il principio del giudicato anziché quello della irrevocabilità secondo il quale è consentita la riproposizione della domanda quando siano mutate le condizioni in base alle quali venne adottata la precedente decisione nel caso di specie il mutamento di condizioni era dato dall'intervenuta modifica del termine;
d) che in applicazione dei principi civilistici che regolano il procedimento per la riparazione per ingiusta detenzione non poteva ritenersi assistita dalla forza del giudicato sostanziale la statuizione che non aveva deciso il merito.
Il ricorso non è fondato.
La questione (anzi, le questioni) proposte dal ricorrente non sono di poco momento, sebbene i principi enunciatì a sostegno del ricorso non possano essere condivisi.
Vero è che la Corte di Appello ha parlato di formazione del giudicato senza porsi eccessivi problemi ma, tuttavia, la pronuncia adottata conforme a giustizia.
Ed, invero, non è completamente esatto che, in applicazione dei principi civilistici;
non possa parlarsi di giudicato (nel senso che si dirà) con riguardo a provvedimenti diversi dalle sentenze. La dottrina civilprocessualistica ha affrontato il problema del giudicato derivante da provvedimenti che non siano le sentenze e - soprattutto per quanto riguarda il decreto ingiuntivo e le ordinanze di convalida - è giunta alla conclusione, accolta anche dalla giurisprudenza (Cass. SS.UU 16.11.1998 11549; Cass. 20.4.19 6 n. 3757;
Cass. 29.3.1990 n. 2594; Cass.
2.4.1987 n. 3188), che il decreto ingiuntivo non opposto spiega efficacia sostanziale di giudicato tra le parti, al pari di una sentenza irrevocabile, ovvero crea una preclusione pro iudicato riveniente da provvedimento che è diverso dalla sentenza solo per ragioni formali, ma è comunque destinato ad accertare in maniera (tendenzialmente) definitiva rapporti controversi.
Orbene, a parere del Collegio, non può, sul piano concettuale, negarsi che l'ordinanza conclusiva del procedimento per la riparazione di ingiusta detenzione abbia - in rapporto alla pretesa di attribuzione di una somma capitale azionata dal ricorrente - una valenza analoga a quella propria, della sentenza su tutti i punti e le questioni che sono state sottoposte al giudice e che formano oggetto di decisione, oltre che di quelle questioni che sono necessariamente e logicamente preordinate alla decisione, stessà, di cui costituiscono premessa indispensabile come, ad esempio, quelle che riguardano la ammissibilità o la non ammissibilità della domanda).
Ciò posto, il Collegio osserva che anche la questione della applicabilità nel precedente giudizio dello ius superveniens (il nuovo termine per la proposizione della istanza) era questione che andava in quella sede proposta o rilevata di ufficio dal giudice (che aveva il potere - dovere di farlo), la questione, cioè, sul se il giudizio di ammissibilità andava emesso in base al nuovo termine, doveva essere posta in quel giudizio o, in ogni caso, in sede di impugnazione della precedente ordinanza dichiarativa di inammissibilità della istanza.
Non essendo ciò avvenuto, ogni questione sulla (in)
ammissibilità della istanza stessa restava preclusa dalla precedente ordinanza sul punto che - come bene ha osservato la Corte di Appello al riguardo - ha statuito in maniera completa e totalitaria sull'intera materia controversa, pur se ha chiuso il relativo giudizio con una pronuncia di carattere processuale, Ed, in proposito, non assume rilievo quanto osservato dal ricorrente secondo il quale - in analogia alle ordinanze emesse nei procedimenti cautelari - la preclusione (il c.d. giudicato cautelare) si forma rebus sic stantibus. L'osservazione è corretta, ma non lo sono le conseguenze che il ricorrente intende trame allorché utilizza il principio per sostenere che nella specie la modifica legislativa del termine (peraltro, a quanto pare, in vigore già prima della pronuncia sulla precedente istanza) costituisca mutamento delle condizioni in base alle quali fu adottata la decisione precedente.
Tra le condizioni modificative, infatti non può farsi rientrare il dettato normativo afferente ai termini processuali che, peraltro, il giudice era tenuto a conoscere e ad applicare di ufficio, ove lo ritenesse, ma sul punto la sua decisione eventualmente negativa doveva, come si è detto, essere oggetto di censura traducendosi la disapplicazione del nuovo termine in un vizio del (primo) provvedimento.
Da quanto sopra esposto deriva che la nuova istanza del ricorrente, siccome preclusa, correttamente è stata dichiarata inammissibile dalla Corte di Appello.
Il ricorrente va condannato alle spese.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2001