Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/02/2001, n. 19571
CASS
Sentenza 5 febbraio 2001

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In tema di riparazione dell'ingiusta detenzione, la presentazione della domanda nel più lungo termine di due anni introdotto dalla legge n.479 del 1999 è preclusa dalla mancata deduzione o rilevazione della questione nel precedente giudizio avente identico oggetto, conclusosi con ordinanza dichiarativa della inammissibilità della domanda per tardività, ovvero dalla mancata impugnazione sul punto di tale ordinanza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/02/2001, n. 19571
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19571
    Data del deposito : 5 febbraio 2001

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