Sentenza 21 aprile 2010
Massime • 1
La condotta di chi detenga consapevolmente materiale pedopornografico, dopo esserselo procurato (art. 600 quater cod. pen.), configura un'ipotesi di reato commissivo permanente, la cui consumazione inizia con il procacciamento del materiale e si protrae per tutto il tempo in cui permane in capo all'agente la disponibilità del materiale. (Fattispecie nella quale la Corte, nel disattendere la richiesta del P.G. di parziale annullamento con rinvio per prescrizione, ha individuato il momento di cessazione della permanenza nell'esecuzione della perquisizione domiciliare all'esito della quale venne sequestrato il materiale che l'imputato, facente parte di comunità virtuali pedopornografiche operanti su internet, aveva scaricato in tempi diversi).
Commentario • 1
- 1. Pedopornografia: le modifiche al Codice penale della Legge europeaAccesso limitatoLuigi Giordano · https://www.altalex.com/ · 24 gennaio 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/04/2010, n. 22043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22043 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 21/04/2010
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 772
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 44214/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
R.G., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 4 maggio del 2009;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Ciro Petti;
sentito il Procuratore generale nella persona del Dott. Passacantando Guglielmo, il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione limitatamente ai reati commessi sino all' (OMISSIS), rigetto nel resto;
sentito il difensore avv. Lovatini Antonio il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Letti il ricorso e la sentenza denunciata.
Osserva quanto segue:
IN FATTO
La Corte d'appello di Venezia, con sentenza del 4 maggio del 2009, confermava quella resa il 12 giugno del 2007 dal tribunale di Padova, con cui R.G. era stato condannato alla pena ritenuta di giustiziatale responsabile del reato di cui all'art. 600 quater c.p., per essersi procurato, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, materiale pedopornografico che aveva scaricato e custodito sul proprio computer.
Fatto commesso fino al (OMISSIS).
Seconda la ricostruzione fattuale contenuta nelle sentenza dei giudici del merito, nel corso di indagini a carico di tale V. S., grazie alla passaword e all'username del predetto gli inquirenti avevano avuto accesso a varie comunità, tra le quali quella denominata "(OMISSIS)" avente contenuto pedopornografico. Ottenuti dalla Microsoft i dati telematici per individuare i soggetti che accedevano a tale comunità, gli inquirenti, grazie alla creazione di appositi programmi, riuscirono ad estrapolare circa 1500 registrazioni provenienti da soggetti verosimilmente italiani. Nel prosieguo delle indagini la polizia risaliva, tra gli altri, agli indirizzi assegnati dal gestore Wind all'utente che si era connesso al sito in quattro diverse fasce orarie nel corso della giornata dell'(OMISSIS), indirizzo che corrispondeva alla linea telefonica dell'odierno imputato ed all'username "(OMISSIS)". Pertanto a carico del R. venne eseguita perquisizione domiciliare nel corso della quale venne rinvenuto e sequestrato il materiale pedopornografico indicato nel capo d'imputazione. Durante le operazioni il R. consegnò agli investigatori una missiva, non firmata, datata (OMISSIS), indirizzata alla polizia postale di Padova, con cui l'imputato segnalava di essersi imbattuto in un sito pedopornografico del quale aveva salvato alcune fotografie in un dischetto che allegava.
Nel dibattimento il prevenuto si era giustificato asserendo di avere raccolto quel materiale per consegnarlo alla polizia e di non averlo potuto fare prima perché si era ammalato.
La Corte, ritenuta inattendibile la giustificazione fornita, ha considerato il prevenuto responsabile del reato ascrittogli per la consapevole detenzione di quel materiale.
Ricorre per Cassazione l'imputato sulla base di tre motivi. Con il primo lamenta la violazione dell'art. 5 c.p., in relazione alla norma incriminatrice nonché omessa motivazione sulla rilevanza dell'allegato 8 del fascicolo del difensore. Sostiene che i giudici del merito avevano volontariamente omesso di esaminare se il R. fosse inevitabilmente certo che il detenere materiale pedopornografico ai fini di una denuncia alla polizia giudiziaria fosse punibile ai sensi dell'art. 600 quater c.p.p.. La collaborazione offerta dal prevenuto nell'immediatezza del fatto avrebbe dovuto indurre i giudici ad escludere l'elemento psicologico del reato.
Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 526 c.p.p., comma 1, per essere stata utilizzata per la decisione una prova non risultante dal dibattimento e cioè l'accesso volontario del R., previa iscrizione alla comunità privata (OMISSIS), nonché travisamento della prova con riferimento ai documenti allegati ai nn 1, 2, 3, 4, 6 e 7 del fascicolo del difensore e con riferimento alla deposizione del consulente del pubblico ministero. Assume che dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni testimoniali era emerso che il prevenuto non era fruitore in privato del sito (OMISSIS).
Di conseguenza l'avere utilizzato tale elemento come prova decisiva dell'elemento soggettivo del reato costituiva una palese violazione dell'art. 526 c.p.p.. Con il terzo motivo si deduce manifesta illogicità della motivazione e travisamento di prove documentali e testimoniali con la conseguente violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 2, per il non corretto utilizzo di massime di esperienza al fine di provare l'elemento psicologico del reato. Assume che il prevenuto non aveva potuto consegnare tempestivamente il materiale pornografico rinvenuto in sede di perquisizione per le condizioni di salute che proprio in quel periodo lo avevano afflitto.
Sulla base di tali motivi si chiede l'annullamento della decisione impugnata.
Il ricorso è stato ulteriormente illustrato con memoria integrativa. IN DIRITTO
Il ricorso, al limite dell'ammissibilità perché si ripetono censure già disattese dai giudici del merito, è comunque infondato e va respinto con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Anzitutto si rileva che il riferimento all'art. 5 ed all'ignoranza inescusabile della legge è improprio perché il prevenuto era consapevole dell'illiceità della condotta,tanto è vero che a suo dire aveva scaricato le immagini al solo fine di consegnarle alla polizia.
Essendo certa la materiale detenzione di quel materiale e la consapevolezza del disvalore sociale del fatto in base alle stesse ammissioni dell'imputato, l'unico problema che la fattispecie pone consiste nel valutare l'attendibilità e veridicità della tesi difensiva, consiste cioè nello stabilire se quel materiale fosse stato o no scaricato al solo fine di consegnarlo alla Polizia. Si tratta di un'indagine di fatto la cui valutazione è rimessa al giudice del merito e si sottrae al sindacato di legittimità se congruamente motivata.
Sul punto la motivazione dei giudici del merito non presenta alcun profilo di manifesta illogicità o errore giuridico. Anzitutto va precisato che la missiva, datata 4 marzo del 1999, consegnata agli investigatori al momento della perquisizione non presentava alcuna data di deposito negli uffici della Polizia (cfr sentenza di primo grado) Di conseguenza non è certa la sua materiale consegna alla polizia. Lo stesso imputato riconosce di non essere stato mai convocato in relazione a tale denuncia.
Si osserva poi che, in tanto è stata disposta una perquisizione domiciliare a carico del prevenuto, in quanto in precedenza si era accertato il collegamento dell'imputato con un sito pedopornografico. Ciò precisatoci rileva che la giustificazione addotta dal prevenuto è stata disattesa dai giudici del merito, con motivazione adeguata. Invero si è sottolineato che l'imputato in precedenza aveva dichiarato che aveva raccolto quel materiale in quanto trattavasi di foto artistiche o da lui ritenute tali e non per consegnarle alla polizia. Solo successivamente ha cambiato versione. In proposito si è sottolineato che chi raccoglie foto pedopornografiche per consegnarle alla polizia,se viene interrogato sulle ragioni della raccolta,come prima ed immediata risposta, darà quella relativa all'intenzione della raccolta. Si è evidenziato poi il lasso di tempo, un anno, trascorso tra l'accesso alla Comunità (OMISSIS) e la perquisizione, chiaramente spropositato rispetto all'intenzione di denunciare il fatto. Infine si è sottolineato che la raccolta è troppo varia e numerosa per giustificare l'intento dichiarato. Si è altresì precisato che lo stato di malattia non aveva alterato le capacità psichiche dell'imputato, pur avendo agito sull'umore, tanto è vero che secondo i giudici del merito il prevenuto ha continuato a pubblicare opere scientifiche (cfr sentenza di primo grado alle pagg. 7 ed 8).
Infine giudici hanno osservato che, essendo certa la consapevole detenzione del materiale, era sostanzialmente irrilevante accertare le modalità concrete dell'acquisizione ed in particolare se avesse o no l'imputato volontariamente frequentato siti pedopornografici anche se il contatto accidentale doveva escludersi per il fatto che nella giornata dell'(OMISSIS) il R. per ben quattro volte si era collegato ad una comunità pedopornografica. Siffatta valutazione di fatto all'evidenza non presenta alcun profilo di manifesta illogicità deducibile in questa sede.
Le modifiche apportate dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8 non hanno mutato la natura del giudizio di Cassazione, che rimane un giudizio di legittimità. Da ciò consegue che gli "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" menzionati ora dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non possono che essere quelli concernenti fatti decisivi che, se convenientemente valutati anche in relazione all'intero contesto probatorio, avrebbero potuto determinare una soluzione diversa da quella adottata, rimanendo esclusa la possibilità che la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione si tramuti in una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito(cfr Cass n 13994 del 2006; n 38698 del 2006). La richiesta del procuratore generale di scindere il reato per applicare la prescrizione ai delitti più remoti non può essere accolta trattandosi di fatti che configurano reati permanenti .Invero il comportamento di colui il quale, dopo essersi procurato materiale pedopornografico, lo detiene,configura un reato commissivo permanente la cui consumazione inizia con il procacciamento del materiale e si perpetua per tutto il tempo in cui permane in capo all'agente la disponibilità del materiale e, quindi, l'illiceità della condotta. Pertanto anche le acquisizioni di materiale pedopornografico più risalenti nel tempo si sono perpetuate fino al momento della perquisizione ossia fino al momento della cessazione della disponibilità di quel materiale da parte del prevenuto. Come è noto, sono considerati reati permanenti quelli per la cui esistenza la legge richiede che l'offesa perduri nel tempo per effetto della persistente condotta del reo il quale ha la possibilità di fare cessare la permanenza in qualsiasi momento. Ed è proprio la possibilità dell'agente di fare cessare l'offesa in qualsiasi momento che distingue il reato permanente da quello istantaneo con effetti permanenti.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 616 c.p.p.. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2010