Cass. pen., sez. III, sentenza 21/04/2010, n. 22043
CASS
Sentenza 21 aprile 2010

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La condotta di chi detenga consapevolmente materiale pedopornografico, dopo esserselo procurato (art. 600 quater cod. pen.), configura un'ipotesi di reato commissivo permanente, la cui consumazione inizia con il procacciamento del materiale e si protrae per tutto il tempo in cui permane in capo all'agente la disponibilità del materiale. (Fattispecie nella quale la Corte, nel disattendere la richiesta del P.G. di parziale annullamento con rinvio per prescrizione, ha individuato il momento di cessazione della permanenza nell'esecuzione della perquisizione domiciliare all'esito della quale venne sequestrato il materiale che l'imputato, facente parte di comunità virtuali pedopornografiche operanti su internet, aveva scaricato in tempi diversi).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 21/04/2010, n. 22043
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22043
Data del deposito : 21 aprile 2010

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