Sentenza 22 gennaio 2015
Massime • 1
Il divieto di eseguire opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici e canali di proprietà demaniale senza il permesso dell'autorità amministrativa, di cui all'art. 93 del r.d. 25 luglio 1904, n. 523, integra una contravvenzione la cui permanenza cessa con l'ultimazione dei lavori e delle opere non autorizzate poste in essere, mentre gli ulteriori effetti dannosi o pericolosi derivanti dal mantenimento delle opere eseguite non integrano ipotesi di reato ma determinano l'eventuale intervento della P.A., tenuta, in attuazione dell'art. 378 della legge 20 marzo 1865, n.2248, all. F, all'esecuzione degli indispensabili lavori di ripristino. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato il provvedimento con il quale il tribunale della libertà aveva disposto il sequestro preventivo di strutture lignee realizzate molti decenni prima presso la foce del fiume Tevere, ed utilizzate anche attualmente per la sosta e il rimessaggio delle imbarcazioni da diporto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/01/2015, n. 11308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11308 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CONTI Giovanni - Presidente - del 22/01/2015
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LEO Guglielmo - rel. Consigliere - N. 121
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 19881/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IO LV, nato a [...] il [...];
avverso la ordinanza del tribunale di MA, in funzione di giudice dell'appello cautelare, dell'8/04/2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere Dr. Guglielmo Leo;
udite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Dott. Canevelli Paolo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il Difensore del ricorrente, avv. Calvosa Silvio, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. È impugnata la ordinanza dell'8/04/2014 con la quale il Tribunale di MA, in funzione di giudice dell'appello cautelare, ed in accoglimento del gravame proposto dal Pubblico ministero contro un provvedimento di rigetto della relativa domanda, ha disposto il sequestro preventivo degli specchi d'acqua e di alcune strutture lignee che, alla foce del fiume Tevere, venivano utilizzati per la sosta ed il rimessaggio di barche da diporto ad opera della società Nuovo Circolo Fiumara Grande.
Dal provvedimento impugnato si apprende che la società citata, della quale è attualmente responsabile l'odierno ricorrente, non è titolare di una concessione sui beni demaniali occupati, e che attualmente partecipa ad un procedura in corso per il relativo rilascio, trovandosi per altro al terzo posto della graduatoria relativa.
La domanda cautelare era stata rigettata dal Giudice per le indagini preliminari in base ad alcune essenziali considerazioni. Le acque del Tevere non sono deviate dalle opere e dall'attività in contestazione, e l'alveo del fiume non è stato oggetto di interventi modificativi. Le passerelle strumentali all'ormeggio sono costruite in materiale ligneo e rimovibili. D'altra parte questa stessa Corte, in una situazione asseritamente analoga, avrebbe escluso l'integrazione del reato contestato nella specie unitamente a quelli previsti dagli artt. 632, 633 e 639 c.p., e cioè quello di cui al T.U. n. 523 del 1904, art. 93 del (il riferimento concerne la sentenza n. 43145/2003). La FE aveva anche prodotto copia di una sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata nel 2011 dal Tribunale di MA (sezione distaccata di Ostia), per mezzo della quale si è accertato come le passerelle in contestazione fossero state realizzate nel 1983 da tale OR IA, a seguito del rilascio di una licenza appositamente rilasciata, e senza che nei decenni successivi sorgessero contestazioni.
In base agli elementi anzidetti, con un primo provvedimento, il Tribunale romano aveva respinto l'appello del Pubblico ministero, considerando in sostanza sprovvista di prova l'integrazione dei profili soggettivi del reato.
Impugnata dalla parte pubblica, la decisione è stata annullata con rinvio con sentenza di questa Corte n. 7560/2014, che ha censurato l'argomentazione del Giudice territoriale: è notorio che l'occupazione di aree demaniali richiede una concessione, e tanto il IO ne era consapevole da aver fatto richiesta, appunto, per il rilascio della medesima, senza per altro averla ottenuta. Rivalutando l'appello del Pubblico ministero in qualità di giudice del invio, il Tribunale ha fatto proprio l'argomento per il quale il T.U. n. 523 del 1904, art. 93 prescrive il rilascio di "permessi" per qualunque opera realizzata nell'alveo dei fiumi, sia o meno stabile e produca o non effetti modificativi dell'alveo o dei flussi idrici. D'altra parte le opere lignee hanno comportato l'occupazione di oltre 1.600 metri quadri di superficie fluviale, implicando un restringimento sensibile del fiume e dunque un'apprezzabile alterazione del deflusso delle acque.
Il Tribunale ha notato che la sentenza invocata dal Giudice per le indagini preliminari nel provvedimento di rigetto della domanda cautelare aveva riguardato opere provvisorie strumentali alla costruzione di un'opera stabile regolarmente assentita, e dunque un caso diverso da quello attuale, ove mancherebbero i connotati della provvisorietà e comunque della strumentalità. Non mancherebbero d'altra parte indizi dei delitti di cui agli art. 632, 633 e 639 c.p., alla luce dell'imponenza delle opere presenti sul posto (una passerella lunga 250 metri e larga 6). I reati in contestazione avrebbero natura permanente.
2. Ricorre il Difensore del IO, premettendo d'aver proposto ricorso ex art. 625 bis c.p.p. contro la citata sentenza n. 7560/2014, nulla a suo dire per l'omissione dell'avviso dell'udienza camerale al Difensore dell'interessato (non abilitato al patrocinio in Cassazione) e comunque per la violazione del termine dilatorio spettante personalmente al ricorrente in punto di notifica dell'avviso.
Ciò detto, l'ordinanza impugnata sarebbe sorretta da una motivazione apparente, occupandosi solo dell'elemento soggettivo quanto al reato di cui al cit. T.U., art. 93 più volte citato, senza occuparsi di tutti gli ulteriori argomenti che la FE aveva speso nel primo giudizio di appello. Fatto tanto più rimarchevole - nota il ricorrente - in quanto il Pubblico ministero avrebbe "rinunciato" alla contestazione del reato de quo in occasione del proprio ricorso per cassazione, di talché il giudizio di rinvio avrebbe dovuto riguardare solo i reati previsti dal codice penale.
In ogni caso, la già citata sentenza del Tribunale di MA avrebbe definitivamente accertato che il RI non aveva avuto parte nella realizzazione delle opere cui si connettono le attuali contestazioni, realizzate ormai da decenni quando l'interessato aveva rilevato il Circolo nautico. L'obbligo di uniformarsi al principio di diritto espresso da questa Corte in punto di elemento soggettivo (che il ricorrente considera erroneo, e indotto dall'assenza della difesa tecnica nel giudizio di legittimità) non potrebbe esplicare alcuna funzione legittimante, comunque, circa la diversa decisione assunta dal Tribunale in punto di sussistenza del fatto e di riferibilità del medesimo al ricorrente.
Si contesta infine, dal Difensore, la ricorrenza del periculum in mora, essendo l'Autorità intervenuta su una situazione che si protrae da decenni, e senza che mai, anche nel caso di piene del fiume in tratti diversi del suo percorso, le opere esistenti abbiano determinato inconvenienti di alcun genere.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, nella parte in cui denuncia un difetto assoluto di motivazione del provvedimento impugnato, relativamente a snodi essenziali del percorso che avrebbe dovuto legittimare la misura cautelare applicata. Dunque, l'ordinanza deve essere annullata, con rinvio degli atti al Tribunale procedente, affinché verifichi se accogliere o non l'appello cautelare a suo tempo proposto dal Pubblico ministero, in esito ad una corretta e completa disamina degli elementi pertinenti.
2. È segnata da marcata confusione ed approssimazione, in primo luogo, l'illustrazione dei motivi per i quali si è stimata la sussistenza del fumus commissi delicti, oltreché la riferibilità dei reati alla persona dell'odierno ricorrente.
Per quanto attiene alla contravvenzione prevista dal R.D. 25 luglio 1904, n. 523, art. 93, esiste un problema di evidenza immediata,
eppure trascurato, cioè quello della riferibilità al IO della condotta punibile, cui si connette l'eventualità che l'illecito sia da lungo tempo prescritto, con conseguente improcedibilità dell'azione relativa. È stato ragionevolmente accertato come le opere in contestazione siano state realizzate oltre trent'anni fa, da persone diverse dall'odierno ricorrente, che non risulta avere avuto rapporti risalenti con la società coinvolta nei fatti, la quale a sua volta è subentrata nel possesso dei pontili in epoca relativamente recente.
Ora, può concordarsi con il Tribunale quando assume l'irrilevanza del precedente citato dalla FE (sez. 3, Sentenza n. 43145 del 7.10.2003, rv. 226590), che riguardava la realizzazione di opere provvisorie e strumentali alla costruzione di un manufatto regolarmente assentito, mentre nella specie si tratta di opere "definitive" (anche se facilmente rimovibili, come posto in evidenza dal Giudice per le indagini preliminari). Resta vero, però, che la contravvenzione in esame non punisce la fruizione di un'opera, ma la sua realizzazione: "nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell'autorità amministrativa". Ed infatti questa Corte ha già stabilito, correttamente, che "il divieto di eseguire opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici e canali di proprietà demaniale senza il permesso dell'autorità amministrativa, di cui al R.D. 25 luglio 1904, n. 523, art. 93, integra una contravvenzione la cui permanenza cessa con l'ultimazione dei lavori e delle opere non autorizzate poste in essere, mentre gli ulteriori effetti dannosi o pericolosi derivanti dal mantenimento delle opere eseguite non integrano ipotesi di reato ma determinano l'eventuale intervento della pubblica amministrazione, tenuta, in attuazione della L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 378, all. F, all'esecuzione degli indispensabili lavori di ripristino" (Sez. 3, Sentenza n. 1661 del 18/12/1998, rv. 212650). La permanenza del reato de quo era dunque cessata da lunghissimo tempo, quando le opere sono passate nella disponibilità dell'odierno ricorrente, e da lunghissimo tempo era cessata la consumazione del reato.
Di tale aspetto della questione, sommariamente ma specificamente evocato nel ricorso, il Tribunale non si è fatto alcun carico. Nè d'altra parte avrebbe potuto ritenere la questione preclusa per effetto del provvedimento con il quale questa Corte, come sopra si è visto, aveva annullato la prima ordinanza dello stesso Tribunale, di rigetto dell'appello proposto dal Magistrato inquirente. In quel provvedimento era stata censurata, comprensibilmente, la parte dell'ordinanza ove la connotazione dolosa delle violazioni ascritte al IO era stata esclusa in base all'argomento che l'interessato aveva chiesto il rilascio di regolare concessione riguardo ai beni demaniali di cui si tratta (argomento ritenuto incongruo, posto che proprio la domanda avrebbe evidenziato la consapevolezza dell'attuale illegittimità dell'occupazione). Al Giudice del rinvio era preclusa la reiterazione di un siffatto argomento per l'esclusione del dolo, ma certo non era consentita una decisione di sequestro in assenza di puntuale motivazione riguardo agli ulteriori elementi di legittimazione della cautela. Probabilmente il Tribunale ha inteso evocare un qualche connotato di (relativa) attualità del comportamento antigiuridico nella stringata osservazione secondo cui i reati di cui agli artt. 632 e 633 c.p. avrebbero natura permanente. Il rilievo tuttavia, ed anzitutto, non ha la minima pertinenza al tema della contravvenzione, l'unico per il quale sia stata spesa qualche parola in punto di fumus. Quanto ai delitti previsti dal codice penale (tra i quali probabilmente non si annovera quello di cui all'art. 639, apparendo più probabile che si alluda all'art. 639 bis, ove è stabilita la procedibilità d'ufficio per i reati già citati), il provvedimento impugnato manca, in sostanza, di qualunque specificazione ed articolazione. A proposito della deviazione di acque (art. 632 c.p.), per inciso negata dal Giudice di prime cure senza che in proposito siano svolti rilievi critici, v'è un'unica sintetica indicazione, attuata mediante il richiamo ad un precedente di questa Corte, che dovrebbe dimostrare il carattere permanente dell'illecito (Sez. 2, Sentenza n. 47630 del 02/12/2008, rv. 242300). Sennonché la decisione, al pari di altre (Sez. 2, Sentenza n. 37671 del 20/05/2014, rv. 260783), afferma semmai il carattere istantaneo del delitto, del quale si ammette l'eventuale permanenza solo quando l'azione dell'agente prosegua e sia causa indispensabile del protrarsi della deviazione o modificazione. Non v'è, sulla base dell'ordinanza impugnata, neppure la possibilità di stabilire se il Tribunale abbia inteso discostarsi dall'indicato principio di diritto, o se piuttosto abbia ritenuto in fatto che la società del ricorrente abbia posto in essere attività indispensabili per assicurare la continuità della deviazione o della immutazione.
Quanto all'invasione di terreni, la giurisprudenza di questa Corte ha collegato la permanenza (e la stessa integrazione della condotta punibile) alla continuità tra l'azione invasiva e la perdurante occupazione (Sez. 4, Sentenza n. 15610 del 12/04/2006, rv. 233970;
Sez. 2, Sentenza n. 15297 del 05/03/2013, rv. 256484). Di nuovo, non è possibile neppure stabilire se, nella specie, si sia attribuita al IO una qualche attività invasiva, e quale.
Nel contempo, si è trascurata dai Giudici del merito la fattispecie specificamente deputata alla repressione di condotte di occupazione di beni pubblici destinati alla navigazione (art. 1161 c.n.). Una figura di reato certamente permanente (Sez. 3, Sentenza n. 27071 del 29/05/2014, rv. 259306), della quale tuttavia andrebbero verificati i presupposti in fatto, posto che, per le vie d'acqua interne, si riferisce unicamente alle zone portuali.
3. Il ricorso difensivo è fondato anche nella parte in cui denuncia una carenza assoluta di motivazione riguardo al periculum in mora che legittima l'applicazione della misura cautelare.
La sussistenza e la particolare portata del problema sono evidenti, considerando che nessun elemento smentisce la tesi difensiva per la quale lo stato dei luoghi è lo stesso da oltre tre decenni, senza che mai si sia manifestata una lesione diversa da quella dell'interesse ad un legittimo regime concessorio dei beni demaniali (ed eventualmente all'autorizzazione preventiva per la realizzazione di opere, che tra l'altro, e per inciso, pare essere stata a suo tempo concessa: un altro argomento trascurato nell'ordinanza impugnata).
È appena necessario ricordare che "il periculum in mora richiesto dall'art. 321 c.p.p., comma 1, deve presentare i requisiti della concretezza e attualità, da valutare in riferimento alla situazione esistente non soltanto al momento dell'adozione della misura cautelare reale ma anche durante la sua vigenza, di modo che possa ritenersi quanto meno probabile che il bene assuma carattere strumentale rispetto all'aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato ipotizzato o all'agevolazione della commissione di altri reati" (Sez. 3, Sentenza n. 47686 del 17/09/2014, rv. 261167). Dunque, lo strumento cautelare non può essere utilizzato a fini di rimozione delle conseguenze dannose del reato, scopo cui sono deputate le misure risarcitorie o ripristinatorie adottabili con l'accertamento del fatto, ma deve mirare in concreto (oltreché alla prevenzione di nuovi reati) ad impedire che dette conseguenze si aggravino per effetto della libera disponibilità della cosa. La scarna motivazione del provvedimento impugnato non illustra ne' le conseguenze dannose del reato (che non possono coincidere, naturalmente, con il fatto stesso della legalità violata) ne' le ragioni per le quali, in mancanza del sequestro, le stesse sarebbero in concreto rese più gravi. Nella parte introduttiva dell'ordinanza si rende conto di una consulenza tecnica disposta dal Pubblico ministero, ma se ne desume la sola descrizione delle opere realizzate. V'è poi un riferimento alle "esigenze di protezione idrogeologica dell'area", che però richiama, a prescindere da ogni rilievo sulla sua genericità, una mera asserzione del Pubblico ministero, e non il portato di un qualche accertamento. Anche la parte "motiva" del provvedimento contiene solo asserzioni, e cioè che il sequestro sarebbe giustificato da "esigenze di tutela dell'alveo del fiume", senza alcuna indicazione del rischio individuato e delle potenzialità di aggravamento, e per il resto sembra risolversi nell'affermazione astratta (ed erronea) che ogni situazione antigiuridica andrebbe interrotta mediante un sequestro.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di MA.
Così deciso in MA, il 22 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2015