Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/01/2015, n. 11308
CASS
Sentenza 22 gennaio 2015

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il divieto di eseguire opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici e canali di proprietà demaniale senza il permesso dell'autorità amministrativa, di cui all'art. 93 del r.d. 25 luglio 1904, n. 523, integra una contravvenzione la cui permanenza cessa con l'ultimazione dei lavori e delle opere non autorizzate poste in essere, mentre gli ulteriori effetti dannosi o pericolosi derivanti dal mantenimento delle opere eseguite non integrano ipotesi di reato ma determinano l'eventuale intervento della P.A., tenuta, in attuazione dell'art. 378 della legge 20 marzo 1865, n.2248, all. F, all'esecuzione degli indispensabili lavori di ripristino. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato il provvedimento con il quale il tribunale della libertà aveva disposto il sequestro preventivo di strutture lignee realizzate molti decenni prima presso la foce del fiume Tevere, ed utilizzate anche attualmente per la sosta e il rimessaggio delle imbarcazioni da diporto).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/01/2015, n. 11308
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11308
    Data del deposito : 22 gennaio 2015

    Testo completo