Sentenza 7 ottobre 2003
Massime • 1
Non configura l'ipotesi di reato di cui all'art. 93 della legge 24 luglio 1904 n. 523, realizzazione di opere nell'alveo dei corsi d'acqua senza autorizzazione, l'attraversamento provvisorio di un torrente effettuato nel corso della esecuzione di un ponte regolarmente autorizzato, atteso che il provvedimento originario presuppone l'apprestamento di strutture provvisorie di cantiere finalizzate all'esecuzione dell'opera principale, a condizione che il regime dell'alveo del corso d'acqua sia assicurato e l'eventuale restringimento o rialzo dell'argine sia temporaneo, e consenta alla forma originaria di riprendere la propria consistenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/10/2003, n. 43145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43145 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALDO RIZZO - Presidente -
1. Dott. AMEDEO POSTIGLIONE - Consigliere -
2. " GUIDO DE MAIO - Consigliere -
3. " LUIGI PICCIALLI - Consigliere -
4. " VITTORIO VANGELISTA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER SI n. Firenze 17.1.2003;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 17.1.2003. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Postiglione;
udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Mario Fraticelli che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Udito il difensore Avv. Ducci Tommaso (Firenze).
FATTO E DIRITTO
La Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 17.1.2003, confermava la condanna a mesi due di arresto e 300 Euro di ammenda nei confronti di TI SI pronunciata dal Tribunale di Pontassieve il 16.6.2002, per violazione dell'art. 93 legge 523/1904, in relazione all'art. 374 1. 20.3.1865, All. F e RD 601/31.
Riteneva la Corte che la realizzazione di un'attraversamento provvisorio sul torrente Riatezi necessitava di un'autonoma autorizzazione del Genio Civile della Regione Toscana, nonostante l'interessato avesse già ottenuto 1' autorizzazione apposita per la realizzazione del ponte nello stesso sito.
TI SI ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza della Corte di Appello di Firenze per violazione di legge ed erronea motivazione sotto vari profili: a) perché dallo stesso capo di imputazione risultava il carattere "provvisorio"
dell'attraversamento dell'alveo demaniale;
b) perché dagli atti e dal testo della sentenza risultava la natura "strumentale" dell'opera rispetto alla realizzazione di un ponte, sulla base di una autorizzazione già rilasciata regolarmente ex art. 93 l.523/1904; c) perché il reato contestato, pur avendo natura formale,
esige pur sempre un requisito minimo di offensività all'ambiente, nel caso in esame del tutto carente, per l'assoluta modestia del passaggio del torrente, realizzato sopra due tubi circolari onde consentire il passaggio di persone e materiali nel cantiere necessario alla realizzazione del ponte sullo stesso sito. Il ricorso è fondato.
La giurisprudenza di legittimità ha ribadito che il carattere di provvisorietà di un'opera ne consente la realizzazione anche in assenza di autorizzazione amministrativa, perché manca un alterazione o modificazione oggettiva e permanente all'assetto del territorio.
Questa giurisprudenza, tipica della materia urbanistica, può trovare applicazione anche nel caso di specie, non solo perché il reato contestato attiene comunque all'ordinato assetto del territorio, ma per ragioni formali in quanto la contestazione attiene ad un'opera del tutto provvisoria (è stata rimossa nell'arco di un mese).
Nel caso in esame non era necessaria, comunque, un'autonoma autorizzazione, perché 1' attraversamento al livello dell'alveo (che consentiva, al di sotto, il passaggio dell'acqua del torrente nei tubi circolari), costituiva un'opera di cantiere, del tutto complementare e strumentale a quella regolarmente autorizzata (confronta per un caso analogo, Cass. Civ., Sez. I, 5.12.1998, n. 12332). L'art. 93 della legge 523/1904 esige che per la realizzazione di opere nell'alveo di fiume, torrenti e rivi vi sia il permesso dell'autorità amministrativa competente, come nel caso di specie è avvenuto con il provvedimento originale di autorizzazione di un ponte che secondo criteri di esperienza presuppone l'apprestamento di alcune strutture provvisorie di cantiere finalizzate appunto all'opera, per loro natura temporanee.
La fattispecie in questione non è, dunque, configurabile, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, allorché il regime dell'alveo del corso d'acqua sia assicurato e l'eventuale restringimento o rialzo dell'argine sia del tutto temporaneo, consentendo alla forma originaria di riprenderne la sua consistenza naturale. Solo una concezione del tutto astratta e formalistica del fatto - reato potrebbe portare a conclusioni diverse, che la Corte non condivide (vedi Cass. Sez. III, 8.3.1994). La più moderna concezione di origine comunitaria relativa alla valutazione dell'impatto ambientale delle opere descrive in modo unitario possibili conseguenze del progetto da realizzare e nell'autorizzare il medesimo tiene conto della localizzazione e delle opere strumentali commesse, sicché l'atto procedimentale finale è unitario.
P.Q.M.
La Corte,
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 12 NOVEMBRE 2003.