Sentenza 18 dicembre 1998
Massime • 1
Il divieto di eseguire opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici e canali di proprietà demaniale senza il permesso dell'autorità amministrativa, di cui all'art. 93 del r.d. 25 luglio 1904, n. 523, integra una contravvenzione la cui permanenza cessa con l'ultimazione dei lavori e delle opere non autorizzate poste in essere, mentre gli ulteriori effetti dannosi o pericolosi derivanti dal mantenimento delle opere eseguite non integrano ipotesi di reato ma determinano l'eventuale intervento della pubblica amministrazione, tenuta, in attuazione dell'art. 378 della legge 20 marzo 1865, n.2248, all. F, all'esecuzione degli indispensabili lavori di ripristino.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/12/1998, n. 1661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1661 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
1. Dott. Umberto Papadia Presidente del 18.12.1998
2. Dott. Nicola Quitadamo Consigliere SENTENZA
3. Dott. Vincenzo Di Nubila Consigliere N. 3893
4. Dott. Alfredo Teresi Consigliere REGISTRO GENERALE
5. Prof. Amedeo Franco Consigliere N. 22838/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Pisa;
avverso la sentenza emessa il 20 dicembre 1997 dal pretore di Pisa nei confronti di AR PI OL;
Udita nella pubblica udienza del 18 dicembre 1998 la relazione fatta dal Consigliere prof. Amedeo Franco;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Bruno Ranieri, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Svolgimento del processo
PI OL AR venne tratto al giudizio del pretore di Pisa per rispondere del reato di cui agli artt. 93 del r.d. 25 luglio 1904, n. 523 e 374 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F), per avere eseguito o fatto eseguire la costruzione di un pontile in legno nell'alveo del fiume Arno presso un terreno demaniale, senza il permesso dell'autorità amministrativa.
Il pretore, con sentenza del 20 dicembre 1997, rilevato che la costruzione del pontile saliva al 1991 e che quindi il termine di prescrizione era decorso già al momento dell'emissione del decreto penale di condanna, dichiarò non doversi procedere perché il reato era estinto per prescrizione.
Propone ricorso per cassazione il procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Pisa osservando che il reato contestato è un reato di pericolo ed è quindi permanente, giacché esso non punisce astrattamente chi realizza una costruzione o piantagione in luogo non consentito, ma chi, attraverso questa attività materiale, crea una situazione di pericolo per l'ambiente, pericolo che si manifesta e si rinnova continuamente anche con il semplice mantenere quanto già realizzato.
Motivi della decisione
L'art. 93 del r.d. 25 luglio 1904, n. 523, dispone che "nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso tra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell'autorità amministrativa". La violazione di tale prescrizione è punita ai sensi dell'art. 374 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, il quale prevedeva l'irrogazione di "pene di polizia", ora sostituite dalle pene dell'arresto e dell'ammenda secondo le norme di coordinamento e transitorie per il vigente codice penale (artt. 1 e 5 del r. d. 28 maggio 1931, n. 601). Il precetto penale contenuto nelle dette disposizioni, quindi, punisce l'esecuzione, senza il permesso dell'autorità amministrativa, di opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici e canali di proprietà demaniale. Orbene, si ritiene di dovere aderire all'indirizzo giurisprudenziale già recentemente espresso da questa Sezione con la sentenza n. 3895 del 27 marzo 1998 (udienza del 23 febbraio 1998), imp. Bernardini, m. 210.332, la quale, pur riferendosi alla diversa seppur analoga ipotesi di cui all'art. 96 del r.d. 25 luglio 1904, n.523, reca una motivazione valida anche per la fattispecie in esame e che deve qui intendersi come integralmente richiamata. Ne consegue che deve ritenersi che anche il divieto di eseguire opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici e canali di proprietà demaniale senza il permesso dell'autorità amministrativa, di cui all'art. 93 del r.d. 25 luglio 1904, n. 523, integra una contravvenzione la cui permanenza cessa con l'ultimazione dei lavori e delle opere non autorizzate poste in essere, mentre gli ulteriori effetti dannosi o pericolosi derivanti dal mantenimento delle opere eseguite non integrano ipotesi di reato ma determinano l'eventuale intervento della pubblica amministrazione, tenuta, in attuazione dell'art. 378 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, all'esecuzione degli indispensabili lavori di ripristino. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione - Sezione III penale rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 18 dicembre 1998. Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 1999