Sentenza 28 novembre 2018
Massime • 1
È legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto del reato, costituito dai rimborsi elettorali fraudolentemente percepiti, conseguito da un partito politico e successivamente trasferito a una sua articolazione regionale, subentrata integralmente nei rapporti giuridici e nelle disponibilità finanziarie della preesistente struttura nazionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/11/2018, n. 2186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2186 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2018 |
Testo completo
02 186-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 2642 Anna Petruzzellis -Presidente - Angelo Costanzo -CC 28/11/2018 R.G.N. 32107/2018 Mirella Agliastro Alessandra Bassi -Relatore - Antonio Costantini ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da associazione "Lega Nord Toscana", nella persona del legale rappresentante pro tempore Manuel VI, nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 16/07/2018 del Tribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
udite il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Perla Lori, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito il difensore, avv. Stefano Lalomia in sostituzione dell'avv. Ercole Conforti, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di Genova, sezione specializzata per il riesame, ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Genova ha respinto l'istanza avanzata da "Lega Nord Toscana" tesa ad ottenere la revoca del sequestro preventivo avente ad oggetto la somma di circa 16.000,00 euro, rinvenuta sui conti correnti dello stesso ente. L AZ 2. Nell'atto a firma della difensore di fiducia, l'associazione "Lega Nord Toscana" in persona del legale rappresentante pro tempore Manuel VI, chiede che il provvedimento sia annullato per i motivi di seguito sunteggiati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge penale in relazione all'art. 322-bis cod. pen. e all'art. 7 CEDU, per avere il Tribunale erroneamente respinto la richiesta di revoca del provvedimento di sequestro disconoscendo il carattere di terzietà della "Lega Nord Toscana" rispetto al soggetto federale e, soprattutto, omettendo di verificare se effettivamente nelle casse di "Lega Nord Toscana" siano transitate, ed in quale misura, le somme provenienti dalla Lega federale. Il ricorrente evidenzia come il Giudice a quo si sia limitato ad elencare numerosi bonifici inviati dalla sede centrale del partito "Lega Nord" alla "Lega Nord Toscana" dal 2010 al 2015 ed abbia omesso di considerare che non sussiste alcuna successione a titolo universale fra l'articolazione della "Lega Nord federale" e "Lega Nord Toscana". Ad avviso della difesa, non v'è prova del nesso di derivazione delle somme, che consente in forza delle pronunce delle sezioni unite ER e CI l'aggressione del compendio delittuoso costituito da denaro anche nei confronti di un soggetto terzo rispetto al delitto. D'altra parte, il ricorrente rileva come, nella specie, non sia applicabile il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, che può attingere esclusivamente i beni del soggetto "imputato" e non quelli del soggetto terzo, come appunto la "Lega Nord Toscana".
2.2. Violazione di legge penale in relazione all'art. 322-ter cod. pen., per avere il Tribunale stimato erroneamente insussistente la buona fede di "Lega Nord Toscana". Il ricorrente evidenzia, da un lato, come l'assenza di buona fede non possa desumersi dalla mera esistenza di accuse penali a carico dei vertici della "Lega Nord" nazionale;
dall'altro lato, come le somme in oggetto non costituissero rimborsi elettorali ma avessero un'origine lecita.
2.3. Nella memoria depositata in cancelleria, il difensore dell'associazione "Lega Nord Toscana" insiste per l'accoglimento del ricorso, evidenziando che i principi affermati dalle Sezioni Unite nelle sentenze ER e CI non sono applicabili nei confronti della "Lega Nord Toscana" atteso che, da un lato, detta associazione è diversa da quella che ebbe a ricevere i trasferimenti finanziari effettuati dall'associazione nazionale;
dall'altro lato, non v'è prova della mancanza della buona fede in capo alla "Lega Nord Toscana". Nella specie si tratta pertanto di sequestro ai fini di una confisca per equivalente, non consentito a carico di un soggetto terzo, e non del sequestro a fini di confisca diretta, che presuppone che oggetto dell'ablazione sia il profitto del reato. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto sottopone al vaglio della Corte censure non coltivabili nel giudizio di cassazione.
2. In via preliminare, mette conto di rammentare come, contro i provvedimenti emessi in materia di sequestro preventivo o probatorio, il ricorso per cassazione sia ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692).
2.1. Giova nondimeno notare come nella violazione di legge deducibile ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. rientrino tanto la mancanza assoluta di motivazione, quanto la presenza di una motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta né la contraddittorietà della motivazione, che possono denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, P.M. in proc. Vespoli e altri, Rv. 242916; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129).
3. Tanto premesso in linea generale, occorre rilevare come il Tribunale del riesame abbia reso l'ordinanza impugnata in sede di giudizio di rinvio e come, giusta sentenza di annullamento del 12 aprile 2018, questa Corte avesse richiesto al giudice del rinvio di precisare, in primo luogo, "su quali basi indiziarie si sia potuto affermare che le risorse patrimoniali di "Lega Nord" siano transitate nelle casse di "Lega Nord Toscana" e soprattutto in quale misura" e, in secondo luogo, se esistano "dati sintomatici per affermare che "Lega Nord Toscana" fosse certamente informata delle condotte fraudolente posta in essere dal segretario nazionale".
3.1. Giudica la Corte che il Tribunale ligure si sia puntualmente attenuto al disposto dell'art. 627 cod. proc. pen. e che, in ossequio alle prescrizioni date da questo Giudice di legittimità, abbia illustrato le ragioni per le quali si debba ritenere, da un lato, che le risorse patrimoniali di "Lega Nord" siano transitate nelle casse di "Lega Nord Toscana" in misura compatibile e non sproporzionata rispetto all'entità dell'aggressione al patrimonio di quest'ultimo ente;
dall'altro lato, che non possa ravvisarsi la buona fede in capo alla "Lega Nord Toscana". 3 4. Nell'argomentare il decisum, il Tribunale ha preliminarmente rilevato come, all'udienza dell'11 luglio 2018, la Procura della Repubblica abbia prodotto gli esiti di accertamenti patrimoniali sopravvenuti e, in particolare, l'elenco dei numerosi bonifici effettuati dalla sede centrale del partito "Lega Nord" alla "Lega Nord Toscana" dal 2010 al 2015. 4.1. Il Collegio ha quindi evidenziato che la "Lega Nord" è una confederazione composta da 13 "nazioni" costituite a livello regionale in forma di associazione non riconosciuta, tra le quali v'è quella toscana;
che, come si legge nell'atto notarile rogato in data 29 dicembre 2015, le 13 "nazioni" costituiscono una medesima struttura organizzativa politica;
che, con detto atto, la "Lega Nord" ha trasferito a titolo gratuito alla "Lega Nord Toscana", che ha accettato, tutti i beni e rapporti giuridici territorialmente e funzionalmente riferibili alla "Lega Nord Toscana" per un valore complessivo indicato in 26.000 euro. Sulla scorta di tali evidenze, il Giudice a quo ha rilevato come vi sia stata una sorta di successione a titolo universale, in forza della quale la nuova associazione "Lega Nord Toscana” è subentrata, in tutti i rapporti giuridici anche patrimoniali, alla precedente articolazione territoriale ("nazione"), che fino al 2015 aveva ricevuto numerosi bonifici dalla sede centrale del partito. Il Tribunale ha aggiunto che risulta irrilevante la circostanza che i conti correnti della nuova associazione "Lega Nord Toscana" siano diversi rispetto a quelli ove sono transitati detti bonifici, in quanto si tratta di denaro che costituisce per sua natura bene fungibile, che si cumula per confusione senza che sia giuridicamente possibile distinguere le somme pervenute prima del 2015 da quelle ora disponibili ed assoggettate sequestro. Ad ulteriore conforto di tale conclusione, il Collegio ligure ha posto in luce come la relazione al bilancio 2015 della "Lega Nord" allegata agli atti attesti che la dotazione del 2015 del patrimonio delle nuove articolazioni territoriali è avvenuta mediante conferimento dalle casse della sede centrale attraverso specifici atti di trasferimento funzionale a dotare le associazioni locali del patrimonio necessario per poter operare, con conseguente oggettiva contiguità patrimoniale tra le precedenti "nazioni" e le nuove associazioni locali costituite a livello regionale, tra le quali appunto - quella toscana. Il Tribunale ha infine notato come le entrate derivanti dal tesseramento e di piccole donazioni costituiscano soltanto una parte minima del patrimonio della "Lega Nord Toscana".
4.2. Quanto al secondo profilo oggetto del giudizio di rinvio, il Tribunale del riesame ha rilevato come, nella specie, non vi sia materia per invocare il 4 principio della tutela dei terzi in buona fede, atteso che le indagini che hanno portato alla condanna dei dirigenti della "Lega Nord" nel luglio 2017 da parte del Tribunale di Genova erano note fin dalla data del 3 aprile 2012, allorquando erano state eseguite le perquisizioni presso la sede della "Lega Nord", con le successive dimissioni del segretario Umberto Bossi il 5 aprile 2012 e l'espulsione del tesoriere Francesco Belsito il 12 aprile 2012. Il Tribunale ha dunque argomentato come sarebbe illogico sostenere che le componenti dell'associazione locale toscana costituita nel 2015 con contestuale - conferimento del patrimonio proveniente da trasferimenti dalle casse del partito e sostanziale continuità rispetto alle preesistenti articolazioni regionali - versassero in una situazione di mancata conoscenza o conoscibilità, secondo i criteri di ordinaria diligenza.
5. Tanto premesso, risulta di tutta evidenza l'inammissibilità del ricorso proposto dal VI nell'interesse della "Lega Nord Toscana". Ed invero, il Tribunale ha ampiamente motivato in ordine a tutti i profili oggetto del giudizio di rinvio, dando attentamente conto, per un verso, della riconducibilità delle somme oggetto di vincolo reale alle erogazioni fatte dalla "Lega Nord" nazionale;
per altro verso, dell'assenza di elementi per affermare la buona fede di "Lega Nord Toscana". CA Non v'è, pertanto, materia per ritenere che provvedimento in verifica sia mancante di motivazione su detti punti o che essa sia soltanto apparente, di tal che le doglianze mosse al riguardo si traducono in profili di censura non coltivabili nel giudizio di legittimità (ribadito quanto già sopra notato nei paragrafi 2).
6. La decisione impugnata risulta, d'altronde, ineccepibile in diritto, là dove si allinea perfettamente all'ormai consolidata lezione ermeneutica in materia.
6.1. Questa Corte riunita nel suo più ampio consesso ha invero sancito che, qualora il profitto sia costituito da una somma di denaro bene fungibile per eccellenza esso non è assoggettabile a confisca per equivalente, in quanto il denaro è sempre oggetto di confisca diretta, e la sua trasformazione in beni di altra natura, fungibili o infungibili, non è di ostacolo al sequestro preventivo, che può avere ad oggetto il bene di investimento così acquisito (Sez. U n. 10561 del 30/1/2014, ER, in motivazione;
Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015 21/07/2015, CI Rv. 264437). Le Sezioni Unite, nella stessa sentenza ER, hanno inoltre affermato che il sequestro preventivo a fini di confisca diretta del profitto del reato è possibile anche nei confronti di una persona giuridica per i reati commessi dal legale 5 rappresentante o da altro organo della persona giuridica, quando il profitto sia rimasto nella disponibilità della stessa. Come si è ben chiarito negli arresti testè rammentati, il provvedimento cautelare reale a fini di confisca del profitto attinge, difatti, non il soggetto (che appunto può essere del tutto estraneo alla condotta delittuosa), ma il compendio delittuoso, ovunque esso si trovi, dunque anche qualora esso sia rintracciabile nella sfera patrimoniale di un soggetto terzo. Ciò salvo che detto soggetto terzo non fosse in buona fede, non avesse conosciuto o non fosse in condizioni di conoscere, attraverso l'uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta, del trasferimento a suo vantaggio del profitto derivante dai reati per i quali sia stata disposta la misura cautelare reale (Sez. 5, n. 4064 del 27/10/2015 - dep. 2016, Intesa San Paolo S.p.a., Rv. 265498).
6.2. Ne discende che, qualora il soggetto che si sia avvantaggiato (non in buona fede) del profitto del reato rappresentato da una somma di denaro sia - come nel caso di specie un ente, nulla può rilevare ai fini che ci occupano la - circostanza che esso abbia mutato denominazione o veste giuridica e che, pertanto, si tratti di un'entità avente soggettività giuridica formalmente distinta ed autonoma rispetto a quella preesistente, qualora il nuovo soggetto giuridico sia integralmente subentrato nei rapporti giuridici preesistenti e, per quanto qui rileva, nelle disponibilità finanziarie della precedente articolazione.
6.3. Dall'applicazione nel caso di specie delle considerazioni che precedono discende che, essendo il profitto costituito da somme di denaro segnatamente dai rimborsi elettorali percepiti dalla "Lega Nord" nazionale in forza di una condotta fraudolenta posta in essere dai vertici del partito e dai revisori di conti - detto compendio era (ed è) aggredibile con la confisca diretta (e dunque anche con il sequestro preventivo a fini di confisca diretta) nei confronti di chiunque, persona fisica o giuridica, l'avesse ricevuto (non in buona fede) e ne avesse (e ne abbia) la disponibilità, sebbene non nelle medesime specie monetarie. Disponibilità di cui il Tribunale ha convincentemente dato conto nel provvedimento in rassegna, là dove ha evidenziato che (come sopra precisato nel paragrafo 4.1) la "Lega Nord Toscana" è subentrata a titolo gratuito alla precedente articolazione territoriale ("nazione") - che fino al 2015 aveva ricevuto numerosi bonifici dalla sede centrale del partito alla "Lega Nord" in tutti i beni " e rapporti giuridici territorialmente e funzionalmente ad essa riferibili per un valore complessivo indicato in 26.000 euro. L'ablazione risulta altresì conforme al criterio di proporzione, dal momento che il sequestro preventivo è stato disposto nella misura di 16.000,00 euro e che l'attuale articolazione della "Lega Nord Toscana" oltre ad essere succeduta nei rapporti giuridici del soggetto che ebbe a ricevere bonifici di entità ben superiore 6 - ha comunque beneficiato di un trasferimento a titolo gratuito di beni e rapporti giuridici per un valore complessivo di 26.000 euro, giusta atto notarile rogato il 29 dicembre 2015. 7. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in duemila euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 novembre 2018 Il consigliere estensore Il Presidente Anna Petruzzelli Alessandra Bassi DEPOSITATO IN CANCELLERIAL 17 GEN 2019 DICAS IL FUNZIONARIO CIUDIZIARIO Piera Esposito I O N 7