CASS
Sentenza 4 maggio 2023
Sentenza 4 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/05/2023, n. 18691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18691 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da IG IO nato a [...] il [...] IG MO nato a [...] il 15 luglio HU DI nato a [...] il [...] HU ES nata a [...] il [...] IG ON nato a [...] il [...] Avverso la sentenza resa il 4 Febbraio 2021 dalla Corte di appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AN NA IR che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Trieste ha riformato la sentenza resa dal Tribunale di Udine il 7 Marzo 2017, appellata dal pubblico ministero, e ha dichiarato gli imputati colpevoli in concorso tra loro dei reati di ricettazione, di occupazione di un magazzino e di danneggiamento del cancello e dei portoni del detto magazzino. 2.Avverso detta sentenza propongono ricorso,con atto unico sottoscritto dal comune difensore di fiducia, i cinque imputati, deducendo: 2.1 nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa poiché la corte ha disposto la trattazione orale dell'udienza del 4 febbraio 2022 sebbene l'istanza difensiva fosse Penale Sent. Sez. 2 Num. 18691 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 17/02/2023 tardiva e non ha provveduto ad avvisare il difensore che la sua istanza era stata accolta e che l'udienza si sarebbe celebrata in presenza;
il difensore non ha partecipato all'udienza orale. 2.2 vizio di motivazione poiché la corte d'appello ha riformato la sentenza di primo grado che aveva assolto gli imputati per non avere commesso il fatto, in forza di una diversa valutazione della prova dichiarativa, senza disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e in aperta violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Osserva inoltre il ricorso che nessun elemento concreto è emerso nel corso del giudizio di primo grado in ordine alla conoscenza da parte degli imputati della provenienza furtiva dei camion rinvenuti all'interno del capannone, senza fornire quella motivazione rafforzata necessaria per ribaltare il giudizio assolutorio formulato in primo grado. CONSIDERATO IN DIRITTO primo motivo di ricorso è fondato ed impone l'annullamento della sentenza impugnata. Deve rilevarsi che, a dispetto di quanto indicato nella intestazione della sentenza in cui si fa riferimento alla trattazione scritta ex articolo 23 bis legge 176/2020, dall'esame degli atti emerge chedl processo è stato trattato in presenza in seguito alla istanza di trattazione orale avanzata dalla difesa che, sebbene tardiva, era stata accolta dalla corte. Deve altresì osservarsi che la fissazione dell'udienza in presenza non era stata comunicata al difensore di fiducia, che aveva depositato conclusioni per iscritto. Dal verbale di udienza del 4 Febbraio 2021 emerge invece che la corte, preso atto dell'assenza del difensore di fiducia, ha provveduto a nominare un sostituto ex art. 97 comma 4 cod. proc.pen.. e alla presenza di questi non si è limitata a registrare le conclusioni rese nel corso della discussione dal pubblico ministero, ma ha provveduto a svolgere attività istruttoria e ha acquisito i verbali di interrogatorio degli imputati. E' bene ricordare che nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, deve essere data comunicazione a tutte le parti del provvedimento che dispone la trattazione con rito ordinario, a seguito della richiesta di discussione orale formulata da una di esse, determinandosi, in mancanza, una nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 6 - , Sentenza n. 3673 del 19/01/2022 Ud. (dep. 01/02/2022) Rv. 282750 - 01) Deve peraltro ritenersi che l'attività processuale svolta nell'assenza del difensore di fiducia integri una ipotesi di nullità assoluta per difetto di assistenza dell'imputato e per violazione del principio del contraddittorio. Poiché il difensore di fiducia non è stato messo nelle condizioni di partecipare all'udienza in presenza, il primo atto utile con cui poteva dedurre la nullità è il presente ricorso. 2.L'accoglinnento del primo motivo assorbe le altre censure formulate dalla difesa. 2
P.Q. M
. annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste per nuovo giudizio Roma 17 Febbraio 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AN NA IR che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Trieste ha riformato la sentenza resa dal Tribunale di Udine il 7 Marzo 2017, appellata dal pubblico ministero, e ha dichiarato gli imputati colpevoli in concorso tra loro dei reati di ricettazione, di occupazione di un magazzino e di danneggiamento del cancello e dei portoni del detto magazzino. 2.Avverso detta sentenza propongono ricorso,con atto unico sottoscritto dal comune difensore di fiducia, i cinque imputati, deducendo: 2.1 nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa poiché la corte ha disposto la trattazione orale dell'udienza del 4 febbraio 2022 sebbene l'istanza difensiva fosse Penale Sent. Sez. 2 Num. 18691 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 17/02/2023 tardiva e non ha provveduto ad avvisare il difensore che la sua istanza era stata accolta e che l'udienza si sarebbe celebrata in presenza;
il difensore non ha partecipato all'udienza orale. 2.2 vizio di motivazione poiché la corte d'appello ha riformato la sentenza di primo grado che aveva assolto gli imputati per non avere commesso il fatto, in forza di una diversa valutazione della prova dichiarativa, senza disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e in aperta violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Osserva inoltre il ricorso che nessun elemento concreto è emerso nel corso del giudizio di primo grado in ordine alla conoscenza da parte degli imputati della provenienza furtiva dei camion rinvenuti all'interno del capannone, senza fornire quella motivazione rafforzata necessaria per ribaltare il giudizio assolutorio formulato in primo grado. CONSIDERATO IN DIRITTO primo motivo di ricorso è fondato ed impone l'annullamento della sentenza impugnata. Deve rilevarsi che, a dispetto di quanto indicato nella intestazione della sentenza in cui si fa riferimento alla trattazione scritta ex articolo 23 bis legge 176/2020, dall'esame degli atti emerge chedl processo è stato trattato in presenza in seguito alla istanza di trattazione orale avanzata dalla difesa che, sebbene tardiva, era stata accolta dalla corte. Deve altresì osservarsi che la fissazione dell'udienza in presenza non era stata comunicata al difensore di fiducia, che aveva depositato conclusioni per iscritto. Dal verbale di udienza del 4 Febbraio 2021 emerge invece che la corte, preso atto dell'assenza del difensore di fiducia, ha provveduto a nominare un sostituto ex art. 97 comma 4 cod. proc.pen.. e alla presenza di questi non si è limitata a registrare le conclusioni rese nel corso della discussione dal pubblico ministero, ma ha provveduto a svolgere attività istruttoria e ha acquisito i verbali di interrogatorio degli imputati. E' bene ricordare che nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, deve essere data comunicazione a tutte le parti del provvedimento che dispone la trattazione con rito ordinario, a seguito della richiesta di discussione orale formulata da una di esse, determinandosi, in mancanza, una nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 6 - , Sentenza n. 3673 del 19/01/2022 Ud. (dep. 01/02/2022) Rv. 282750 - 01) Deve peraltro ritenersi che l'attività processuale svolta nell'assenza del difensore di fiducia integri una ipotesi di nullità assoluta per difetto di assistenza dell'imputato e per violazione del principio del contraddittorio. Poiché il difensore di fiducia non è stato messo nelle condizioni di partecipare all'udienza in presenza, il primo atto utile con cui poteva dedurre la nullità è il presente ricorso. 2.L'accoglinnento del primo motivo assorbe le altre censure formulate dalla difesa. 2
P.Q. M
. annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste per nuovo giudizio Roma 17 Febbraio 2023