Cass. pen., sez. V, sentenza 09/12/2015, n. 9518
CASS
Sentenza 9 dicembre 2015

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Sussiste l'interesse della parte civile ad impugnare, ai fini civili, la sentenza di assoluzione dell'imputato con la formula "perché il fatto non costituisce reato" (per mancanza dell'elemento psicologico), in quanto, ai sensi dell'art. 652 cod. proc. pen., l'azione civile per il risarcimento del danno da fatto illecito è preclusa, oltre che nei casi in cui l'imputato sia stato assolto per non avere commesso il fatto o perché il fatto non sussiste, anche quando egli sia stato assolto perché il fatto non costituisce reato, data l'identità di natura e di intensità dell'elemento psicologico rilevante ai fini penali e a quelli civili, con la conseguenza che un'eventuale pronuncia del giudice civile che dovesse affermare la sussistenza di tale elemento, escluso o messo in dubbio dalla sentenza penale irrevocabile, si porrebbe in contrasto con il principio dell'unità della funzione giurisdizionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 09/12/2015, n. 9518
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9518
    Data del deposito : 9 dicembre 2015

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