Sentenza 9 dicembre 2015
Massime • 1
Sussiste l'interesse della parte civile ad impugnare, ai fini civili, la sentenza di assoluzione dell'imputato con la formula "perché il fatto non costituisce reato" (per mancanza dell'elemento psicologico), in quanto, ai sensi dell'art. 652 cod. proc. pen., l'azione civile per il risarcimento del danno da fatto illecito è preclusa, oltre che nei casi in cui l'imputato sia stato assolto per non avere commesso il fatto o perché il fatto non sussiste, anche quando egli sia stato assolto perché il fatto non costituisce reato, data l'identità di natura e di intensità dell'elemento psicologico rilevante ai fini penali e a quelli civili, con la conseguenza che un'eventuale pronuncia del giudice civile che dovesse affermare la sussistenza di tale elemento, escluso o messo in dubbio dalla sentenza penale irrevocabile, si porrebbe in contrasto con il principio dell'unità della funzione giurisdizionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/12/2015, n. 9518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9518 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2015 |
Testo completo
9 5 1 8/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati : Dott. Maurizio Fumo Presidente Udienza pubblica 9.12.2015 Sentenza n.3610 Dott. Sergio Gorjan Consigliere Registro generale n. 31187/14 Dott. Antonio Settembre Consigliere Dott. Paolo De Marchi Albengo Consigliere Rel. Consigliere Dott. Roberto Amatore Ha pronunciato la seguente : SENTENZA sul ricorso proposto da : ER DR Staal, quale parte civile, avverso la sentenza del Tribunale di Lucca del 11.12.2013 ; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Roberto Amatore;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Luigi Orsi che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito per la parte civile l'Avv. Cesare Piraini in sostituzione dell'Avv. Stefano Pardini che si è associato alle richieste della Procura generale;
udito per l'imputato l'Avv. Pesciarelli Paolo, che ha concluso riportandosi ai motivi già dedotti in giudizio;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Lucca ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla parte civile avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato LI FE emessa dal Giudice di Pace di Viareggio. Il Tribunale di Lucca riteneva inammissibile il gravame perché la formula assolutoria era stata pronunciata “perché il fatto non costituisce reato” e pertanto, ai sensi dell'art. 652 cpp, la sentenza assolutoria non 1 t giudizio civile per il poteva fare stato nell'eventuale risarcimento del danno.
1.1 Avverso la sentenza ricorre la parte civile sopra indicata, proponendo due motivi di doglianza.
1.2 Con il primo motivo di doglianza la parte civile lamenta la violazione degli artt. 576, 562 e 591 del codice di rito. Deduce la parte ricorrente che l'art. 576 prevede una generica legittimazione della parte civile ad impugnare, non essendo rilevante la formula assolutoria utilizzata.
1.3 Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 591 e 592 cpp perché il giudice impugnato avrebbe dovuto pronunciarsi con ordinanza anziché con sentenza e che avrebbe dovuto limitarsi alla pronuncia del pagamento delle spese del procedimento.
1.4 Con memoria depositata in data 20.3.2015 l'imputato LI chiedeva il rigetto del ricorso, deducendo più in particolare che la sentenza assolutoria "perché il fatto non costituisce reato" non impedisce la proposizione dell'azione civile per il conseguente inammissibilitàdel danno conrisarcimento dell'appello della parte civile rivolto all'impugnativa della sentenza di assoluzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Il ricorso è fondato.
2.1 Sul punto, giova ricordare che, secondo gli insegnamenti di questa Corte, sussiste l'interesse della parte civile ad assoluzione impugnare, ai fini civili, la sentenza di dell'imputato con la formula "perché il fatto non costituisce reato" (per mancanza dell'elemento psicologico), in quanto, ai sensi dell'art. 652 cod. proc. pen., l'azione civile per il risarcimento del danno da fatto illecito è preclusa, oltre che nei casi in cui l'imputato sia stato assolto per non avere commesso il fatto o perché il fatto non sussiste, anche quando egli sia stato assolto perché il fatto non costituisce reato, data l'identità di natura e di intensità dell'elemento psicologico rilevante ai fini penali e a quelli civili, con la conseguenza che un'eventuale pronuncia del giudice civile che dovesse affermare la sussistenza di tale elemento, escluso o messo in dubbio dalla sentenza penale irrevocabile, si porrebbe in contrasto con il principio dell'unità della funzione giurisdizionale Cass., Sez. 5, n. 3416 del 19/01/2005 - dep. 02/02/2005, Casini, Rv. 231419 ).
2.2 Ne discende l'erroneità della decisione del giudice del gravame che ha ritenuto inammissibile l'appello proposto dalla parte civile e la necessità di un annullamento agli effetti civili della sentenza impugnata per la celebrazione del giudizio.
3. L'accoglimento del primo motivo di doglianza assorbe l'esame dell'ulteriore censura avanzata dalla parte ricorrente. 2 А
P.Q.M.
Annulla agli effetti civili la sentenza giudice civile competente per valore in g Così deciso in Roma, il 9.12.2015 Il Presidente esmifite DEPOSITATA IN CANCELLERIA 8 MAR 2016 addi IL FUNZIONARIO CU USTIARIO Janmeja Lanzib 3 impugnata, con rinvio al rado di appello. Il Consigliere estensore Roberto Grustor