Sentenza 14 dicembre 2011
Massime • 1
Non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui l'imputato, tratto a giudizio per rispondere di concorso in estorsione, sia stato, all'esito del medesimo giudizio, ritenuto colpevole di favoreggiamento personale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/12/2011, n. 48577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48577 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO IO - Presidente - del 14/12/2011
Dott. TADDEI Margherita B. - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 2977
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. D'ARRIGO Cosimo - Consigliere - N. 32163/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PA IO, nato a [...] in data [...];
OR LE, nato a [...] in data [...];
RR CE, nato a [...] in data [...];
AN AB, nato a [...] in data [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro, sezione 2A penale, in data 1.2.2011;
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dr. Davigo Piercamillo;
Udita la requisitoria del sostituto Procuratore Generale, Dott. Volpe Giuseppe, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso di OR sia rigettato e che gli altri ricorsi siano dichiarati inammissibili.
Uditi il difensore di RR, Avv. Accoti Andrea, ed il difensore di AN, Avv. CE Guglielmini, i quali hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 1.4.2010, il Tribunale di Rossano, fra l'altro, dichiarò PA IO e RR CE responsabili del reato di estorsione aggravata e continuata e li condannò alla pena di anni 6 di reclusione ed Euro 1.100,00 di multa;
AN AB responsabile del reato di ricettazione e lo condannò alla pena di anni 2 di reclusione ed Euro 800,00 di multa e OR LE responsabile del delitto di favoreggiamento personale e lo condannò alla pena di mesi 9 di reclusione, pena sospesa.
Avverso tale pronunzia i predetti ed altri imputati proposero gravame e la Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza in data 1.2.2011, fra l'altro, in parziale riforma della decisione di primo grado, concesse le attenuanti generiche a PA e RR, ritenute equivalenti alle aggravanti, rideterminò le pene nei confronti dei predetti in anni 5 di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa;
concesse le attenuanti generiche a OR, rideterminò la pena in mesi 6 di reclusione, confermando nel resto la decisione di primo grado. Ricorrono per cassazione i difensori degli imputati PA, OR, RR e AN.
Il difensore di PA IO deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancanza di apporto causale da parte di PA nella condotta estorsiva in danno di ST EO.
La Corte territoriale ha ritenuto che PA, con la sua presenza, ancorché silenziosa, avrebbe conferito alla condotta del soggetto agente una maggiore efficacia intimidatrice. Peraltro ST non ha riferito di alcuna condotta intimidatoria da parte di PA, che anzi insieme a RR gli aveva detto che LO li pressava perché ST consegnasse la cifra ed entrambi erano intimoriti. Nell'episodio del giorno 8.2.2002 RR e PA erano rimasti in auto non partecipando alla condotta estorsiva posta in essere da LO. Mancherebbe la prova che PA sapesse che il pagamento della fattura celasse quella che è stata ritenuta un'estorsione perpetrata da LO. La sentenza sarebbe contraddittoria in quanto ha assolto ZO la cui condotta era identica a quella di PA.
Il difensore di RR CE deduce:
1. vizio di motivazione in quanto nell'episodio del giorno 8.2.2008 al mattino RR rimase in auto, mentre la sera si recò da ST insieme a PA, ma sarebbe stato solo PA a discutere con ST, mentre RR si sarebbe limitato ad esortare a chiudere in fretta la discussione perché aveva da fare;
inoltre sono state disattese le testimonianze a discarico che avevano riferito dei movimenti di RR, ritenendo attendibili le dichiarazioni della persona offesa, che ha riferito della presenza di RR anche quando questi rimase in auto pur avendo dichiarato di conoscerlo solo di vista;
l'affermazione sarebbe inverosimile in quanto l'auto era parcheggiata a circa 40 - 50 metri di distanza dal luogo ove si svolse la discussione fra LO e ST;
2. violazione di legge in relazione alla mancata qualificazione del fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni in quanto ST EO era debitore verso AL AN della somma di Euro 1.800,00 portata da fattura;
LO era creditore di AL che avrebbe ceduto il credito a LO;
quest'ultimo si limitò a chiedere il pagamento dell'importo della fattura. Il difensore di AN AB deduce:
1. vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il delitto di ricettazione in quanto il giudice di primo grado non avrebbe valutato che i titoli trovati in possesso di AN erano privi di valore ed inutilizzabili siccome relativi ad istituto bancario non più operante da anni in quanto assorbito da altro ente;
mancherebbe perciò in capo a AN AB l'elemento soggettivo del reato;
la sentenza d'appello motiva in sole 14 righe rifacendosi a quella di primo grado e senza considerazioni in diritto;
2. vizio di motivazione in relazione alla esclusione dell'ipotesi lieve della ricettazione solo in ragione del fatto che gli assegni erano 2 e ciascuno portava la somma di Euro 3.000.00; l'ipotesi lieve era stata esclusa dal P.M. che non aveva prestato il consenso alla richiesta di applicazione di pena ed anche su ciò manca qualsiasi motivazione nella sentenza impugnata.
Il difensore di OR LE deduce:
1. violazione di legge e vizio di motivazione in quanto all'udienza preliminare a OR era stato contestato il concorso in estorsione, che essendo il reato presupposto, rendeva impossibile configurare il delitto di favoreggiamento personale;
peraltro in ragione di tale contestazione OR non aveva potuto accedere a riti alternativi;
tale imputazione aveva comportato l'udienza preliminare e la incompatibilità fra le due diverse imputazioni non avrebbe consentito a OR di difendersi;
la sentenza di appello non avrebbe validamente risposto sul punto;
2. violazione di legge e vizio di motivazione in quanto non è stata data risposta alla doglianza circa la riconducibilità a OR della dichiarazione del 14.2.2008, mentre, con riguardo alla dichiarazione del 22.2.2008, OR non avrebbe potuto essere sentito dalla polizia giudiziaria senza il difensore, dal momento che era indagato per concorso in estorsione;
la Corte d'appello non avrebbe risposto sul punto;
3. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata sospensione del procedimento;
la dichiarazione del 14.2.2008 sarebbe avvenuta senza le cautele di cui all'art. 391 bis c.p.p. e quindi sarebbe inutilizzabile;
secondo i giudici di merito la dichiarazione del 22.2.2008 non solo non sarebbe stata raccolta in violazione dell'art. 64 c.p.p., ma non sarebbe riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 371 bis c.p. con conseguente sospensione del processo perché resa alla polizia giudiziaria e non al pubblico ministero;
la Corte costituzionale, con sentenza 20.3.2009, n. 75, relativamente all'esimente di cui all'art. 384 c.p., comma 2 ha ritenuto equiparabili le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria delegata e quelle rese al pubblico ministero;
4. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata indicazione di quale fosse l'ostacolo frapposto alle indagini da OR con le sue dichiarazioni;
è stata esclusa in astratto la configurabilità del tentativo del delitto di favoreggiamento;
non sono stati indicati gli elementi sulla scorta dei quali si è ritenuto che OR avesse consapevolezza che nei confronti di LO, PA e RR pendesse procedimento penale rispetto al quale avrebbe intralciato le indagini;
non è stato considerato che, alla luce dell'originaria contestazione di concorso in estorsione, OR poteva difendersi anche mentendo;
a tutte tali doglianze non sarebbe stata data risposta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto nell'interesse di PA IO ed il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di RR CE sono manifestamente infondati, svolgono censure di merito e sono reiterativi dei motivi di appello, senza svolgere adeguate critiche alla motivazione della sentenza impugnata che il ha rigettati. La Corte d'appello ha evidenziato, richiamando la sentenza di primo grado, la attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa ST EO, peraltro riscontrate dagli elementi indicati alle pagine 6, 7, 8 e 9 della sentenza d'appello.
La Corte territoriale ha anche chiarito che la presenza, pur se silenziosa, di più persone all'attività estorsiva integra non solo il concorso nel reato, ma anche l'aggravante della minaccia commessa da più persone riunite.
Ciò è conforme all'orientamento di questa Corte secondo il quale, in tema di concorso di persone nel reato, anche la semplice presenza, purché non meramente casuale, sul luogo della esecuzione del reato è sufficiente ad integrare gli estremi della partecipazione criminosa, quante volte sia servita a fornire all'autore del fatto stimolo all'azione o un maggiore senso di sicurezza nella propria condotta, palesando chiara adesione alla condotta delittuosa. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 40420 in data 8.10.2008 dep. 29.10.2008 rv 241871. Nella fattispecie, relativa al delitto di estorsione, la Corte ha specificato che la presenza dell'imputato si era dimostrata cruciale e ripetuta, e certo non casuale, proprio nei momenti di consumazione del crimine).
Nel caso in esame peraltro risulta dagli stessi ricorsi che PA e RR incontrarono successivamente ST per farsi consegnare il denaro, il che ha indotto i giudici di merito ad escludere la casualità della presenza e l'estraneità degli imputati ai fatti.
L'asserito timore di LO manifestato da AM non vale certo ad integrare un'esimente, peraltro neppure dedotta. La posizione di ZO non è comparabile a quella di PA perché la Corte d'appello ha ritenuto la mancanza della prova di consapevolezza in capo al medesimo della vicenda estorsiva. La sentenza d'appello ha disatteso anche le doglianze di RR chiarendo l'attendibilità del riconoscimento dello stesso da parte di ST.
Si tratta di valutazioni merito motivate in modo non manifestamente illogico e quindi non sindacabili in questa sede.
Il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di RR CE è manifestamente infondato e generico perché non svolge critiche alla motivazione della Corte territoriale che ha rigettato l'identico motivo di gravame.
Nella sentenza impugnata infatti si afferma che non era ravvisabile in capo a AL di un credito vero ST, e che comunque non ricorrevano i requisiti della cessione di credito a LO di cui all'art. 1264 c.c.. Il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse AN AB è manifestamente infondato e generico perché si limita a ripetere il corrispondente motivo di appello senza sottoporre a critica articolata la motivazione della Corte di merito.
Nella sentenza impugnata infatti si chiarisce che gli assegni avrebbero potuto essere messi in circolazione per procurarsi un ingiusto profitto, anche se relativi a banca assorbita da altro istituto.
Il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di AN AB è manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha escluso l'ipotesi lieve della ricettazione in base ad una valutazione complessiva del fatto, essendo stati gli assegni compilati al fine di podi in circolazione.
Ciò è conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 648 c.p., comma 2, deve essere esclusa nel caso di ricettazione di moduli di assegni, essendo questa strumentale al conseguimento di più consistenti profitti da ottenere tramite la consumazione di altri reati. (Cass. Sez. 2 sent. n. 10139 del 27.2.1987 dep. 28.9.1987 rv 176735; conf. rv 158795, 155878).
Il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di OR LE è manifestamente infondato. La ritenuta diversa qualificazione del fatto come favoreggiamento anziché come concorso in estorsione non integra una immutazione del fatto. Questa Corte ha infatti chiarito che non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui l'imputato, tratto a giudizio per rispondere di concorso in furto, sia stato, all'esito del medesimo giudizio, ritenuto colpevole di favoreggiamento personale. (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 24397 del 26.2.2008 dep. 16.6.2008 rv 241041). Neppure si comprende quale nullità si deduca nel ricorso posto che le stesse sono tassative.
La lamentata mancata possibilità di ricorrere a riti alternativi è manifestamente infondata in relazione al giudizio abbreviato che ben avrebbe potuto essere richiesto, mentre nulla impediva all'imputato di avanzare richiesta di applicazione di pena per poi chiedere in caso di dissenso il recupero della stessa all'esito del giudizio di primo grado.
Quanto all'avvenuta udienza preliminare va ricordato che non è nulla la sentenza pronunciata in procedimento nel quale l'azione penale sia stata esercitata mediante richiesta di rinvio a giudizio, con successiva celebrazione dell'udienza preliminare, in ordine a reato per il quale avrebbe dovuto procedersi con citazione diretta a giudizio. (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 36881 del 22.5.2009 dep. 22.9.2009 rv 244983).
Il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di OR LE è manifestamente infondato e generico.
La Corte territoriale ha rilevato che OR reiterò il 22.2.2008 la dichiarazione in data 14.2.2008 non resa in sede di indagini difensive (peraltro neppure allegata al ricorso, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso stesso, che connota il motivo di genericità) e che la polizia giudiziaria sospese l'assunzione di sommarie informazioni ravvisando indizi di reità per il delitto di favoreggiamento a carico del ricorrente. D'altro canto nel motivo di ricorso neppure si precisa in base a quali elementi OR avrebbe dovuto essere sentito fin dall'inizio quale persona sottoposta alle indagini, sicché anche sotto tale profilo il ricorso è generico.
Infatti prima della conferma delle dichiarazioni in data 14.2.2008 innanzi alla p.g. in data 22.8.2008 era incerta la provenienza delle dichiarazioni da OR.
Il terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse di OR LE è manifestamente infondato ed in parte generico, sia per le ragioni già esposte trattando del secondo motivo, sia perché il favoreggiamento non è stato ravvisato nelle dichiarazioni rese alla p. g. delegata dal p.m., ma nella dichiarazione in data 14.2.2008, poi consegnata al difensore di PA che la produsse all'udienza di convalida.
Questa Corte ha chiarito che la fattispecie criminosa di cui all'art.371 bis c.p. è stata introdotta dal legislatore allo scopo di colmare la lacuna derivante dalla mancata previsione di sanzione penale nel caso in cui la falsità o la reticenza siano commesse dalla persona informata sui fatti in dichiarazioni rese al pubblico ministero. La norma è quindi del tutto analoga a quella dell'art.372 c.p. che punisce la falsa testimonianza. Da ciò deriva che anche il reato di false informazioni al pubblico ministero costituisce una ipotesi delittuosa specifica rispetto al reato di favoreggiamento personale che prevede qualsiasi condotta idonea a frustrare le investigazioni o le ricerche dell'autorità, mentre l'art. 372 c.p. contempla la specifica condotta di colui che depone come testimone. (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 5255 del 17.2.2000 dep.
4.5.2000 rv 216139. Nel caso di specie la Corte suprema ha ritenuto l'esattezza della decisione secondo la quale era stata riconosciuta la sussistenza del favoreggiamento nel comportamento di più persone che si erano accordate per nascondere circostanze rilevanti idonee a favorire l'impunità di terzi e che poi avevano reso false dichiarazioni al pubblico ministero, escludendo, conseguentemente, la causa di non punibilità della ritrattazione, non prevista per il reato di favoreggiamento).
Il quarto motivo di ricorso proposto nell'intersse di OR LE è manifestamente infondato.
La consapevolezza del procedimento penale a carico di PA in capo a OR e la volontà di aiutarlo ad edludere le investigazioni è stata desunta dai giudici di merito da un lato nel fatto che la dichiarazione di OR fu poi prodotta dal difensore di PA all'udienza di convalida e dall'altro lato che tale dichiarazione, ritenuta falsa era idonea a sviare le indagini. Si deve escludere l'ipotesi del tentativo, posto che non risulta rifiutato l'aiuto offerto.
I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, gli imputati che li hanno proposti devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - ciascuno al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011