Sentenza 7 maggio 2002
Massime • 1
Il divieto di appalto di mere prestazioni di lavoro - sancito dall'art. 1 della legge n. 1369 del 1960 e principalmente finalizzato (come implicitamente confermato anche dalla recente legge n. 196 del 1997) a proteggere i lavoratori da forme di sfruttamento conseguenti alla dissociazione tra la titolarità formale del rapporto e la sua effettiva destinazione - opera per le società cooperative di produzione e lavoro senza limitazioni derivanti dal tipo di rapporto che lega il prestatore alla società, che, com'è noto, può essere societario (nel caso di prestazioni rientranti nell'oggetto sociale), ovvero di lavoro subordinato (nel caso di prestazioni diverse da quelle menzionate in precedenza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/05/2002, n. 6508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6508 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUNO D'ANGELO - Presidente -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - Consigliere -
Dott. GRAZIA CATALDI - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAMMONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TRASPORTI & SPEDIZIONI CE RL (in persona del legale rappresentante pro - tempore), CE AR, elettivamente domiciliati i rappresentati e difesi dall'avvocato MARINO FERRO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ADRIANA PIGNATARO, SAVERIO MUCCIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIO FONZO, ANTONINO SGROI, PAOLO MARCHINI, giusta procura speciale atto notar FRANCO LUPO del 21.02.00, Rep. n. 32406;
- resistente con procura -
avverso la sentenza n. 683/99 del Tribunale di TREVISO, depositata il 03/06/99 R.G.N. 4274/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/02 dal Consigliere Dott. Grazia CATALDI;
udito l'Avvocato CORRERA per delega SGROI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi il sig. BE EL e la Trasporti e Spedizioni EL s.r.l. proponevano opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 364/95 di pagamento della somma di L.
2.320.000 emessa dal dirigente della sede I.N.P.S. di Treviso nei confronti del sig. BE EL quale presidente della società EL e avverso i decreti ingiuntivi emessi dal Pretore di Treviso nei confronti della Trasporti e Spedizioni EL s.p.a., il primo su ricorso dell'INAIL, avente ad oggetto la somma di L.20.414.675 per premi assicurativi e somme aggiuntive, ed il secondo su ricorso dell'INPS, avente ad oggetto il pagamento della somma di L.183.691.802 a titolo di contributi evasi e relative sanzioni tutti fondati su verbale di accertamento dell'Ispettorato del lavoro del 18 novembre 1993 con cui era stata contestata la violazione dell'art.1 della legge 23 ottobre 1960 n. 1369. Il Pretore, riunite le cause,
con sentenza del 24 luglio 1998, rigettava tutte le opposizioni. Avverso la sentenza di primo grado gli opponenti proponevano appello al Tribunale di Treviso che, con sentenza del 3 giugno 1999, lo rigettava dichiarando anzitutto infondata la dedotta nullità del decreto ingiuntivo notificato dall'INAIL rilevando che nell'allegata attestazione dei funzionario a ciò autorizzato si faceva riferimento, se non al titolo specifico, al periodo contributivo cui si riferivano le omissioni ed ai singoli importi a titolo di contributi e sanzioni, nonché venivano indicati i codici relativi ad ogni posta di credito che consentivano al contribuente di risalire agevolmente alle singole contestazioni;
riguardo al merito, il Tribunale affermava che la legge 1369 del 1960 non poteva ritenersi abrogata in quanto la libertà di intermediazione nel collocamento di manodopera, introdotta con la legge 24 giugno 1997 n.196, non aveva fatto venir meno nel nostro ordinamento l'illegittimità della diversa ipotesi del cosiddetto pseudo-appalto tenuto conto che il legislatore italiano, aveva posto dei requisiti per il legittimo esercizio dell'attività di collocamento del lavoro lasciando sussistere, negli altri casi, i divieti e le sanzioni di cui alla legge n. 1369 del 1960; osservava che nel caso in esame non sussisteva alcuno dei requisiti posti dalla legge per il riconoscimento della legittimità dell'interposizione nella prestazione di lavoro mentre era configurabile l'ipotesi prevista dall'art.1 della legge n.1369 del 1960 in quanto, sebbene la società cooperativa NE PR a r.l., di cui erano soci i lavoratori che svolgevano attività di carico e scarico presso lo sede di Treviso della società appellante, fosse dotata di una propria struttura amministrativa, presso lo stabilimento EL di Treviso non faceva capo alla cooperativa nessuna, anche elementare, struttura organizzativa;
in realtà, secondo quanto valutato dal Tribunale in base alle risultanze probatorie, la cooperativa si era limitata a dislocare alcuni soci ì quali si servivano in via esclusiva di attrezzature della società EL, svolgevano attività inserite nel ciclo produttivo della stessa società e fungibili con quelle esercitate dai dipendenti dell'interponente, erano sottoposti alle direttive della stessa società EL senza che vi fosse una effettiva ed autonoma organizzazione del lavoro in capo alla cooperativa sulla quale non gravava alcun rischio di impresa. Per la cassazione della sentenza impugnata proponevano ricorso il sig. BE EL e la società Trasporti e Spedizioni EL fondandolo su cinque motivi
L'INAIL resiste con controricorso.
L'INPS, costituitosi mediante il deposito di procura, ha partecipato alla discussione della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art.1 L.1369/60, dell'art.1 e 10 L.196 dei 1997 e dell'art.15 delle disposizioni generali (art.360 n.3 c.p.c.) i ricorrenti censurano la sentenza impugnata anzitutto per non aver ritenuta abrogato, dalla legge n. 196 dei 1997, l'art. 1 della legge n. 1369 del 1960. Osservano, in proposito, che legittimare in via di principio, seppur condizionatamente alla presenza di dati requisiti, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di mano d'opera assunta e retribuita dall'appaltatore, non può che significare (ai sensi dell'art. 15 disp. gen.), per l'oggettiva contrapposizione al divieto di cui all'art.1 della legge n.1369 del 1960, implicita abrogazione di tale assoluto divieto.
Aggiungono i ricorrenti che il divieto di interposizione di cui alla legge n. 1369/60 doveva ritenersi travolto anche dalla sentenza di data 11 dicembre 1997 della Corte di Giustizia della Comunità Europea sul caso Job Center 2^ (causa 55/96) in cui la Corte aveva dichiarato che "lo stato membro che vieta qualunque attività di mediazione ed interposizione" che non sia svolta dagli uffici pubblici "trasgredisce l'art.90 n. 1 del Trattato". Osservano ancora i ricorrenti che il Tribunale, ritenendo che l'art. 1 della legge 1369 del 1960 fosse applicabile anche nell'ipotesi in cui le prestazioni lavorative vengano svolte da soci lavoratori di società cooperative non aveva tenuto conto della natura associativa del rapporto che intercorre tra socio lavoratore e cooperativa quando, come nel caso di specie, l'attività svolta dal socio è rivolta al conseguimento dei fini sociali e viene eseguita e richiesta per la qualità di socio che esclude la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra cooperativa e socio lavoratore;
l'art. 1 della legge 1369 del 1960 presuppone, invece, necessariamente che tra il soggetto che concede le prestazioni di manodopera e i lavoratori impiegati presso il committente intercorra un rapporto di lavoro dipendente.
Il motivo è infondato.
Va anzitutto rilevato che i fatti cui fa riferimento il verbale di accertamento dell'Ispettore del lavoro dei 18 novembre 1993, sul quale sono fondati tutti i provvedimenti impugnati si sono svolti necessariamente, prima del 1993, cioè prima che entrasse in vigore la legge 24 giugno 1997 n. 196 che, ai sensi dell'art.11 delle disposizioni sulla legge in generale, non ha carattere retroattivo:
sicché l'applicabilità alla fattispecie in esame della legge 23 ottobre 1960 n. 1369 non può essere messa in dubbio.
Riguardo al richiamo alla sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea dell'11 dicembre 1997 sul caso Job Center 2^, con tale decisione la Corte di Giustizia si è pronunciata esclusivamente sulla posizione di monopolio degli uffici di collocamento affermando che l'attività svolta dagli uffici pubblici di collocamento va considerata come attività di impresa e, in quanto destinataria di diritti esclusivi determina una posizione dominante la quale, alla stregua delle regole comunitarie sulla concorrenza, è di per sè lecita, ma ben può risolversi in un comportamento abusivo (ed anzi "necessariamente" induce a tale situazione) se gli uffici pubblici di collocamento non siano manifestamente in grado di soddisfare, per tutti i tipi di attività, la domanda esistente sul mercato del lavoro. Come è evidente si tratta di una problematica diversa da quella affrontata dalla presente controversia. È bensì vero che uno degli originali quesiti rimessi alla Corte riguardava la questione del lavoro interinale, superata dal sopravvenire della L.196/97:
tuttavia, come ebbe a osservare l'avvocato generale, in proposito sarebbe in ogni caso spettato al giudice nazionale (trattandosi di una questione di interpretazione del diritto interno) accertare se lo scopo della legge n.1369 del 1960 fosse indissolubilmente legato alla tutela del monopolio pubblico oppure se manifestasse finalità ulteriori di protezione dei lavoratori da forme di sfruttamento conseguenti alla dissociazione fra la titolarità formale del rapporto e la sua effettiva destinazione. E non può essere messo in dubbio che quest'ultima è la funzione essenziale di tale normativa che si preoccupa di proteggere il lavoratore colpendo quelle situazioni nelle quali sotto la coperture formale di un contratto di appalto o in qualsiasi altra forma, le parti vogliono eludere le norme imperative poste a tutela del lavoratore, con la conseguenza che i lavoratori occupati in violazione dei divieti posti dall'art.1 della legge n. 1369 dei 1960, sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'imprenditore che abbia effettivamente utilizzato le loro prestazioni. Tanto più ciò è vero se si considera che la successiva legge 24 giugno 1997 n.196 consente di superare solo entro certi limiti i vincoli previsti dal divieto di interposizione di manodopera disposto dalla l. 1369/60, confermando la perdurante funzione di protezione di quest'ultima, legge nei confronti del lavoratore quale contraente più debole allorché riserva piena legittimità operativa (art.10, comma 1, l. 196/97) ai divieti in essa previsti a fronte di comportamenti che concretino il rischio dell'interposizione parassitaria per riguardare soggetti non autorizzati o un rapporto di fornitura di manodopera sprovvisto dei requisiti di tipizzazione legale contemplati dalla legge n. 196 del 1997. Riguardo all'ultimo punto dedotto nel primo motivo, la norma denunziata dispone che è vietato affidare in appalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro, mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario. La norma è stata costantemente interpretata da questa Corte nel senso che l'ampiezza del divieto non consente di distinguere tra i lavoratori a seconda che gli stessi siano soci di cooperative oppure dipendenti da esse (Cass.n. 2570/1998; 27 maggio 1996 n. 4862; 7 settembre 1993 n. 9398;
24 maggio 1991 n.5897) Deve osservarsi, anzi, che per quei soggetti che fossero semplicemente dipendenti non soci di cooperative non sarebbe neppure sorta la necessità di menzionare quella particolare categoria di datori di lavoro, perché non vi sarebbe stata ragione di sorta di dubitare che anche per essi operasse la generale disciplina cui sono soggetti tutti i datori di lavoro appaltatori. La problematica ben nota circa la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato tra ì soci di cooperativa di produzione e lavoro e la cooperativa stessa (la risposta generalmente data dalla giurisprudenza di legittimità è che, se la prestazione del socio- lavoratore è quella stessa che il medesimo è tenuto a conferire in società in quanto rientrante nell'oggetto stesso di questa, non sia configurabile un rapporto di lavoro subordinato) attiene alle relazioni giuridiche tra detti soggetti e la cooperativa, ma non si riflette anche sulla applicazione della legge 23 ottobre 1960 n.1369 (Cass.n. 2570/98). A fronte dell'esigenza, da un lato, che sia consentito alle cooperative di produzione e lavoro di esistere in quanto tali e quindi di fornire a terzi i propri servizi, l'ordinamento vuol evitare, d'altro lato, che tramite la formula cooperativistica sia aggirato il divieto di intermediazione di mere prestazioni di manodopera: sotto tale profilo, il divieto opera per le cooperative in modo non dissimile che per gli altri soggetti indicati nei commi primo e secondo dell'art.1 della legge n. 1369/60. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano erronea applicazione degli artt. 1 e 3 della legge 1369160; inosservanza delle regole sulla ripartizione degli oneri probatori ex art.2697 cod.civ. (art.360 n.3 c.p.c.), nonché omessa, contraddittoria e/o insufficiente motivazione (art.360 n.5 c.p.c.) e osservano che il Tribunale aveva, da un lato, accertato che la cooperativa NE PR era dotata di una propria struttura amministrativa e, dall'altro, aveva affermato che presso lo stabilimento EL ove operavano i soggetti in relazione ai quali era stato ritenuto il rapporto di interposizione, nessuna, anche elementare, struttura organizzativa faceva capo alla cooperativa;
rilevano altresì che i giudici del merito nell'affermare che non vi era un'autonoma organizzazione e gestione da parte della cooperativa non avevano dato rilievo a numerose risultanze probatorie dalle quali si deduceva che l'organizzazione del lavoro appaltato era di competenza esclusiva della cooperativa.
Anche tale motivo è infondato.
Sotto il primo profilo, nessuna contraddizione è rilevabile nella motivazione della sentenza impugnata in quanto ben può la cooperativa avere una propria struttura amministrativa e tuttavia non utilizzare, presso lo stabilimento cui si riferisce il cosiddetto pseudo-appalto, alcuna sua struttura organizzativa limitandosi a mettere a disposizione del committente mere prestazioni di mano d'opera.
Riguardo alle altre considerazioni dei ricorrenti relative a risultanze probatorie di cui il Tribunale non avrebbe tenuto conto, costituisce principio consolidato che spetti esclusivamente al giudice di merito di individuare le fonti del proprio convincimento, di esaminare le prove, concordarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute più idonea dimostrare i fatti in discussione, dare la preferenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti dalla legge. Nel motivare il proprio convincimento, il giudice dei merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali essendo invece sufficiente che dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende formare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.
Nel caso di specie il Tribunale ha dato atto che dalla prova testimoniale erano risultati elementi contrastanti dimostrando così di aver valutato le risultanze probatorie nel loro complesso, ed ha poi indicato specificamente su quali elementi fondava il proprio convincimento. In questa situazione, il riportare nel ricorso alcuni frammenti delle dichiarazioni di qualche teste, estrapolate da tutto il complesso delle risultanze probatorie, è privo di qualsiasi rilevanza ai fini della dimostrazione di una non corretta valutazione da parte del Tribunale di prove decisive ai fini della decisione. Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti chiedono che gli atti siano rimessi obbligatoriamente alla Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 177, ultimo comma, del Trattato 25 marzo 1957, reso esecutivo con la legge 14 ottobre 1957 n.1207, deducendo che ove si fosse ritenuto tuttora operante il divieto di cui all'art.1 della legge n.1369/60 e che il rapporto tra la società ricorrente e la cooperativa NE PR avesse integrato un mero appalto di manodopera, si poneva il problema della compatibilità del divieto di interposizione previsto della norma nazionale con la normativa comunitaria di cui agli art.86 e 90 dei Trattato che stabilisce la libera concorrenza del mercato del lavoro, questione pregiudiziale attinente l'interpretazione del Trattato con conseguente rimessione della questione alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee. Le argomentazioni sopra sviluppate circa le finalità della legge n.1369 del 1960 di protezione del lavoratore da forme di sfruttamento conseguenti alla dissociazione tra la titolarità formale dei rapporto e la sua effettiva destinazione, questione che riguarda l'interpretazione del diritto interno, esimono da ulteriori considerazioni in merito alla richiesta in quanto la questione proposta non è pertinente rispetto alla presente controversia. Con il quarto motivo, denunziando erronea applicazione degli artt. 115 116 e 437 c.p.c. nonché carenza e illogicità della motivazione (art.360 nn.3 e 5 c.p.c.), i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per aver rigettato le istanze di rinnovazione ex art. 257 c.p.c. dell'esame dei testimoni già interrogati e di assunzione di testi ammessi e non sentiti in primo grado, ritenendo che la contraddittorietà tra le dichiarazioni rese da più testimoni costituisse un dato fisiologico e rilevando che l'audizione di ulteriori testi non era stata chiesta all'esito dell'attività istruttoria svolta. Il motivo è infondato. Invero il disporre la rinnovazione dell'esame dei testimoni già assunti in prime cure, al fine di chiarire la loro deposizione, costituisce facoltà rimessa all'apprezzamento del giudice di merito e il mancato esercizio di tale facoltà non può formare oggetto di censura in sede di legittimità, neppure sotto il profilo di difetto di motivazione (Cass. n. 1347/2001; 3 ottobre 1995 n. 10371; 1^ marzo 1995 n. 2320). Riguardo ai testi ammessi ma non escussi in primo grado, se è vero che i ricorrenti non potevano ritenersi decaduti dalla prova, perché la legge non prevede che dal silenzio in udienza del procuratore della parte interessata all'assunzione dei testimoni derivi a qualche presunzione derivi una qualche presunzione di rinuncia alla prova (Cass.17 agosto 2000,n. 10902, - e in tal senso la sentenza impugnata va corretta ai sensi dell'art.384, ultimo comma, c.p.c.- tuttavia la mancata assunzione dei testi nel giudizio di appello può tradursi in vizio della sentenza solo quando sia provato che il mezzo istruttorio era diretto a dimostrare punti decisivi della controversia (Cass. n. 10902/2001); nel caso in esame il ricorrente non indica neanche su quali punti erano chiamati a testimoniare i testi non assunti sicché non è possibile stabilire se l'omesso esame riguardava un punto decisivo della controversia.
Con l'ultimo motivo, infine, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art.635, 1^ comma c.p.c. (art. 360 n.3 c.p.c.) rilevando che l'indeterminatezza della pretesa avanzata dall'INAIL non consentiva all'ingiunto di identificare l'asserito credito, con conseguente lesione del suo diritto di difesa e nullità del ricorso-decreto.
Anche tale motivo è infondato.
Dalla sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha accertato che nell'attestazione del funzionario INAIL autorizzato, in base alla quale, ai sensi dell'art.635, 1^ comma c.p.c., era stato emesso il decreto impugnato, erano indicati i singoli importi a titolo di contributi e sanzioni, il periodo cui si riferivano le omissioni nonché i codici relativi ad ogni posta di credito, elementi che consentivano al contribuente di risalire agevolmente alle singole contestazioni: si tratta di un accertamento in fatto rispetto al quale non è consentito il ricorso al giudice di legittimità ai sensi dell'art.360 c.p.c. In conclusione il ricorso non può trovare accoglimento. Le spese dei giudizio sono a carico dei ricorrenti soccombenti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese dei giudizio che liquida in euro 11,07 oltre euro 1500 in favore dell'INAIL ed euro 1000 nei confronti dell'INPS. Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2002