Sentenza 21 giugno 2005
Massime • 1
Il reato di cui all'art. 600 ter, comma terzo, cod. pen. (pornografia minorile commessa per via telematica) si consuma nel momento in cui i dati pedopornografici vengono immessi nella rete, atteso che tale immissione, pur collocandosi in un momento antecedente all'effettiva diffusione tra il pubblico del materiale vietato, è sufficiente ad integrare il reato, con natura di reato di pericolo concreto, stante la possibilità di accesso ai dati ad un numero indeterminato di soggetti.
Commentario • 1
- 1. Condividere cartella dropbox è divulgazione di materiale pedopornografico (Cass. 14353/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 marzo 2018
Integra il reato di divulgazione di materiale pedopornografico (e non di cessione dello stesso) cui all'art. 600-ter, comma 3, c.p. la cessione a terzi della password necessaria per accedere a cartella condivisa di file contenente materiale, appunto, pedopornografico. Il reato di pornografia minorile commessa per via telematica è integrato già dall'immissione in rete del materiale in oggetto, quale condotta idonea a renderne concretamente possibile la diffusione, attesa la possibilità di accesso al medesimo da parte di un numero indeterminato di persone Corte di Cassazione sez. I Penale, sentenza 19 gennaio – 28 marzo 2018, n. 14353 Presidente Rosi – Relatore Mengoni Ritenuto in fatto 1. …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/06/2005, n. 25232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25232 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2005 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
ITALGIUREWEB
sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento